AutoTrasporto24

Normative e Documenti utili per autotrasportatori

Dall’ 1 ottobre 2011 è entrato in vigore il nuovo sistema di calcolo dei microspostamenti (ovvero spostamenti di pochi metri per pochi secondi) stabilito dall’ Unione Europea. La maggior parte dei cronotachigrafi in circolazione, nelle attività caratterizzate da numerose soste (per esempio attività come carico-scarico) arrotondano al minuto tutti i periodi di guida superiori ai 5 secondi. Prendiamo l'esempio di un veicolo che è in coda per scaricare e deve compiere solo pochi metri, cioè 6 secondi di guida. In questo caso il cronotachigrafo registra un minuto di guida. Se ciò avviene ad esempio per 10 volte, significa che per un minuto di guida effettivamente compiuta (10 volte 6 secondi), l'apparecchio ha registrato invece ben 10 minuti. Il nuovo regolamento entrato in vigore da ottobre 2011 prevede, invece, che debba essere l’ attività più lunga durante l’ arco dei 60 secondi ad essere registrata per l’ intero minuto. Per esempio: se in un minuto l’ autista effettua 31 secondi di riposo e i restanti 29 secondi di guida, il cronotachigrafo lo registrerà come minuto di riposo e non come minuto di guida. Al fine di evitare differenti trattamenti tra i possessori del tachigrafo digitale ed analogico, vengono applicate delle tolleranze per i veicoli aventi il tachigrafo digitale. Queste consistono nel togliere un minuto da ogni intervallo di guida per un massimo di 15 minuti ogni 4 ore e mezza di attività. Guidando fino a 10 ore in un giorno, possono essere teoricamente detratti fino a 45 minuti di guida! Tale tolleranza non è applicabile ai cosiddetti “stop and go” dovuti al traffico. Infatti, la nota di orientamento n°4 della commissione, precisa che: “quando un conducente è al volante ed è impegnato in un’operazione di trasporto disciplinata dalla normativa, è considerato alla guida indipendentemente dalle circostanze in cui si trova (per esempio un ingorgo o un semaforo)”. Al contrario, la tolleranza si applica in caso di continue fermate dovute al particolare tipo di attività che si svolge, come ad esempio nel caso di numerose soste per carico-scarico merci. Tali attività devono sempre essere documentate.

Per esemplificare:

Vecchio Cronotachigrafo Digitale:  Con 6 secondi di guida e 54 secondi di pausa l’ intero minuto viene considerato come GUIDA e non come Riposo. Nuovo Cronotachigrafo Digitale (dal 01/08/2011): Con 6 secondi di giuda e 54 secondi di pausa l’ intero minuto viene considerato come RIPOSO e non come Guida.   Fonti: 
  • Nota del Ministero dell’ Interno –prot. n. 300/A/5033/11/111/20/3 del 1° giugno 2011
  • Nota del Ministero dell’ Interno –prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 del 22 luglio 2011
  • Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –prot. n. 17598 del 22 luglio 2011
  • Nota del Ministero del Lavoro –prot. n. 37/0002140/MA007.A001 del 05 ottobre 2011
  • Vecchio ordinamento: Direttiva CEE  numero 3821/1985
  • Nuovo ordinamento: Direttiva CEE  numero 1266/2009
     

 
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