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Normative e Documenti utili per autotrasportatori

Sconto sul pagamento delle sanzioni e riduzione dell’importo della cauzione

Il decreto legge n- 69 del 21 giugo 2013, più noto come “Decreto del Fare”, è stato convertito nella legge n. 98 del 09 agosto 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013.

Il decreto contiene numerosi articoli che prevedono interventi in varie materie, dall'edilizia, all'economia, agli enti pubblici, ma anche al Codice della strada e, quindi, all'autotrasporto.

Ecco, in breve, le novità che interessano le aziende e gli operatori del trasporto su strada:

  1. Pagamento sanzioni: il pagamento fatto entro 5 giorni dalla notifica (pervenuta a mezzo posta) o dalla contestazione (fatta immediatamente su strada) comporta lo sconto del 30% della sanzione.

    Considerazioni...

    • Lo sconto sarà applicabile a tutti i verbali che saranno notificati o contestati a partire dal 15 Agosto 2013 e che saranno pagati entro 5 giorni dalla data di notifica;
    • Per le sanzioni per divieto di sosta (tagliando lasciato sul tergicristallo in assenza del trasgressore) sarà possibile richiedere la notifica diretta all'accertatore o recandosi presso il comando dell’organo di controllo. A quel punto, pagando entro 5 giorni, si potrà applicare lo sconto del 30% evitando anche l’aggravio di spese postali per la notifica;
    • Prossimamente sarà possibile la notifica delle violazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC) evitando aggravio per spese postali;
    • Il valore dello sconto del 30% va calcolato senza arrotondamenti;
    • In caso di maggiorazione di 1/3 per infrazione commessa di notte (fra le 22 e le 7) si applica prima la maggiorazione e poi lo sconto del 30%;
    • Sarà possibile chiedere di pagare subito (su strada) all'accertatore, ma solo con transazione in moneta elettronica (cioè se l’accertatore sarà dotato di POS). Per questa possibilità si dovrà attendere il decreto dirigenziale che è previsto entro 4 mesi;
    • Per gli stranieri (ovvero per le targhe estere) il pagamento dovrà sempre effettuarsi subito nelle mani dell’accertatore (anche in assenza di POS) per cui dovrà comunque essere applicato lo sconto del 30%;
    • Una volta effettuato il pagamento scontato non sarà più possibile opporre ricorso. Rimane la possibilità di pagare a titolo di cauzione, ma questa non è scontabile;
    • Qualora si pagasse a titolo di cauzione (quindi senza sconto del 30%) si potrà sempre decidere di pagare definitivamente e se questo avverrà entro i 5 giorni rimarrà valida la possibilità di usufruire dello sconto del 30%: in questo caso l’organo accertatore dovrà restituire l’eccedenza pagata con la cauzione;
    • Non sono riducibili le sanzioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta
    • Qualora le infrazioni contestate dovessero prevedere la sospensione della patente di guida o il fermo amministrativo del mezzo, non sarà possibile effettuare, sulla sanzione, la riduzione del 30%.
  2. Cauzione: può accadere che sia necessario pagare immediatamente una sanzione per non incorrere nel fermo amministrativo del veicolo. Pagando subito si perde il diritto a proporre ricorso. Se si è, però, ragionevolmente convinti di avere motivi validi per proporre un ricorso può risultare utile pagare “a titolo di cauzione”, il che consente di valutare l’opportunità di ricorrere ed, eventualmente, procedere in tal senso. La cauzione che era richiesta ai conducenti di nazionalità italiana era pari alla metà del massimo della sanzione prevista: in altre parole i conducenti italiani pagavano il doppio di quelli stranieri quando volevano preservare il loro diritto di ricorrere.

    Adesso, finalmente, i conducenti italiani sono equiparati a quelli stranieri: per la cauzione dovranno pagare la sanzione minima prevista. Unica precisazione: la cauzione si paga subito, ma non dà diritto allo sconto del 30% per chi paga entro 5 giorni. A meno che non si decida, sempre entro i 5 giorni, di convertire la cauzione in pagamento a titolo di estinzione (in questo caso si otterrà la restituzione di ciò che è stato pagato in più).

Per scaricare la circolare relativa al decreto in oggetto clicca sotto.

Download Circolare

Per scaricare la tabella degli importi delle sanzioni clicca sotto

Download Tabella

 
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