AutoTrasporto24

Normative e Documenti utili per autotrasportatori

Domanda

Se la mia ditta non mi scarica la carta conducente entro i 28 giorni, pur avendo notificata la cosa, io come dipendente a quali sanzioni posso andare incontro? Quali misure posso prendere per cautelarmi?

Risposta

Per quanto riguarda i dati digitali (quelli memorizzati nella smartcard del conducente e nel cronotachigrafo digitale) l’obbligo di scaricarli regolarmente e di tenerli adeguatamente per almeno 1 anno insiste unicamente sull’azienda proprietaria del mezzo e datore di lavoro del conducente. Il conducente, quindi, ha solo l’obbligo di rispettare i tempi di guida, riposo e pausa utilizzando il cronotachigrafo per registrarli. In caso di inadempienza dell’azienda, potrebbe essere consigliabile comunicare per iscritto la disponibilità della smartcard conducente per scaricarne il contenuto. Va anche detto, però, che scaricare i dati per leggerli ed analizzarli è condizione indispensabile per monitorare l’attività del conducente e capire se sta agendo correttamente o se deve correggere il proprio comportamento in termini di attività di riposo e guida. In altre parole, se la responsabilità dello scarico e della tenuta dei dati è unicamente in carico all’azienda (con gravi conseguenze anche penali in caso di inadempienze), è anche vero che per l’autista è più difficoltoso rispettare quanto è posto a suo carico (l’osservanza dei tempi corretti di guida/risposo) se non ha modo di “vedere” i dati cronotachigrafici per rendersi conto se stia commettendo infrazioni. Va anche aggiunto, quindi, che in mancanza dei dati cronotachigrafici regolarmente scaricati e conservati, l’azienda incorre pure nelle sanzioni per mancata organizzazione, informazione e formazione dei conducenti. Discorso a parte va fatto per il dato analogico (quello tracciato sui dischi cartacei) e per tutta la documentazione cartacea prodotta a bordo durante l’attività di trasporto (verbali, scontrini tachigrafici a documentazione di deroghe, attestazioni di verifiche subite, …). Per la tenuta di tali documenti è unicamente responsabile il conducente durante i primi 28 giorni. Dal 29 giorno il conducente ha obbligo di consegnarli all’azienda che ne diviene unica responsabile per un anno. Il conducente ha diritto di richiedere ed ottenerne copia in qualsiasi momento.

 
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