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		<title>Autotrasporto 24 News</title>
		<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/index.php</link>
		<description>News</description>
		<category>News Autotrasporto24</category>
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				<title>Al Via la Campagna Europea &quot;Truck and Bus&quot; per il controllo dell'Autotrasporto</title>
				<description>
Dal 25 al 31 luglio 2016 parte la campagna europea &amp;quot;Truck and Bus&amp;quot; programmata da&amp;nbsp;TISPOL&amp;nbsp;(network europeo delle polizie stradali).

&amp;nbsp;

Anche l&amp;#39;Italia aderir&amp;agrave; a questo programma, rappresentata dalla Polizia Stradale del Ministero dell&amp;#39;Interno.&amp;nbsp;

&amp;nbsp;

L&amp;#39;obiettivo della campagna &amp;egrave; quello di&amp;nbsp;elevare&amp;nbsp;gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l&amp;#39;attivit&amp;agrave; di prevenzione, informazione e controllo con lo scopo principale di ridurre il numero di vittime causate dagli&amp;nbsp;incidenti stradali.

I controlli saranno focalizzati sui mezzi pesanti&amp;nbsp;adibiti al trasporto di merci, degli autobus e dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (sia d&amp;#39;immatricolazione nazionale sia straniera). Gli agenti della Plstrada procederanno alla&amp;nbsp;verifica dello stato psicofisico dei conducenti, il rispetto dei tempi di guida, riposo, pausa e dei limiti di velocit&amp;agrave;, del corretto utilizzo del cronotachigrafo e del rispetto della normativa ADR.

&amp;nbsp;

I risultati al livello nazionale saranno pubblicati a partire dal mese di agosto 2016, mentre quelli europei in una futura data che sar&amp;agrave; comunicata successivamente. Nel 2015 i dati riscontrati a seguito della campagna Truck and Bus sono stati i seguenti:

&amp;nbsp;


	96.000 veicoli controllati;
	5.023 infrazioni rilevate sui tempi di guida, pausa e riposo;
	4.134 superamenti dei limiti di velocit&amp;agrave;;
	2.913 irregolarit&amp;agrave; tecniche sui veicoli;
	1.713 sovraccarichi;
	175 autisti che guidavano sotto l&amp;#39;effetto di alcool o sostanze stupefacenti.


Il Team&amp;nbsp;GOLIA&amp;nbsp;si pone sul mercato con lo scopo di&amp;nbsp;supportare le aziende di trasporto nell&amp;#39;organizzazione del lavoro dei conducenti professionali attraverso anche la corretta informazione sulle&amp;nbsp;normative nazionali ed europee e sui relativi adempimenti.


&amp;nbsp;

Grazie a&amp;nbsp;GOLIA&amp;nbsp;le aziende di trasporto possono cos&amp;igrave; concentrarsi sul proprio core-business, pech&amp;egrave; saranno gli operatori del Team Golia che provvederanno a:


	Monitorare scadenze e attivit&amp;agrave; di tutta la flotta con l&amp;#39;obiettivo principale di&amp;nbsp;prevenire le infrazioni ottimazando i costi;
	Inoltrare alerts alle funzioni competenti&amp;nbsp;(malfunzionamenti dei tachigrafi, violazioni commesse, migliorie da apportare all&amp;#39;organizzazione del lavoro, etc.)
	Erogare le&amp;nbsp;informazioni sulle normative nazionali ed europee e sui relativi adempimenti;
	Curare ed&amp;nbsp;agevolare la comunicazione con gli organi di controllo;
	Organizzare la&amp;nbsp;formazione&amp;nbsp;dei dipendenti&amp;nbsp;anche in modo mirato e in funzione degli errori pi&amp;ugrave; frequenti che risultano dall&amp;#39;attivit&amp;agrave; di monitoraggio;
	Rappresentare l&amp;#39;azienda davanti alle varie autorit&amp;agrave;&amp;nbsp;e agli organi giudicanti&amp;nbsp;(perizie di parte e supporto legale)


Grazie a&amp;nbsp;Golia&amp;nbsp;gli accertamenti degli organi di controllo non sono pi&amp;ugrave; un problema perch&amp;egrave; il nostro Servizio di Supporto provvede a tutti gli adempimenti. Non solo ...&amp;nbsp;il nostro Team provvede gi&amp;agrave; prima dei controlli a mantenere l&amp;#39;azienda di trasporto sempre conforme alle normative, curando il monitoraggio di tutte le attivit&amp;agrave; dei conducenti, la loro formazione, la predisposizione e l&amp;#39;archiviazione di tutta la documentazione necessaria, eliminando definitivamente costose e complesse attivit&amp;agrave; e consentendo un utilizzo pi&amp;ugrave; proficuo del personale aziendale.

&amp;nbsp;

Contatta il Tem GOLIA per ricevere un&amp;nbsp;CHECK-UP GRATUITO&amp;nbsp;sulla situazione attuale della tua flotta

Con&amp;nbsp;Golia Check-Up, avrai la possibilit&amp;agrave; di ricevere un&amp;#39;analisi approfondita sul tema cronotachigrafo e stile di guida dei conducenti, in modo da poter misurare nel tempo le performances aziendali e da potere indicare le le manovre correttive che di volta in volta dovessero risultare necessarie con lo scopo di&amp;nbsp;rendere pi&amp;ugrave; efficace la propria flottacercando di&amp;nbsp;aumentare la redditivit&amp;agrave; dell&amp;#39;azienda.&amp;nbsp;

&amp;nbsp;

</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=14328</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2016-07-15</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Corso di Formazione sull' Utilizzo del Cronotachigrafo il 09/07/2016 a Verona</title>
				<description>PARTECIPA  il giorno Sabato 09/07/2016 alle ore 08:30, a questa importante occasione formativa rivolta a tutte le aziende di autotrasporto ed in particolare ai loro conducenti.

DOVE Via della Meccanica, 32 - 37137 Zai 2 Bassona (VR) Arduini&amp;amp;Nerboldi Srl - Officina Autorizzata MAN e NEOPLAN.

PREVIENI le infrazioni e le pesanti sanzioni che ne conseguono

&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
IMPORTANTE le aziende che partecipano assolvono all&amp;#39;obbligo formativo previsto dalla normativa europea (Reg. CE 561/2006, art. 10 c. 2 e Reg. CE 165/2014, art. 33 c. 1).

&amp;nbsp;
IN CHE SANZIONI INCORRE CHI NON SI ADEGUA ALLA NORMATIVA?
&amp;nbsp;

Il Reg. CE 561/2006 art. 10 c.2 e il Reg. CE 165/2014 all&amp;#39;art. 33 c.1 introducono il concetto di &amp;quot;organizzazione&amp;quot; come obbligo per ogni azienda di trasporto. Viene specificato l&amp;#39;obbligo di istruire i conducenti e di monitorarne regolarmente l&amp;#39;attivit&amp;agrave; al fine di garantire l&amp;#39;osservanza delle disposizioni normative sui tempi di guida, pausa, riposo e sull&amp;#39;utilizzo del cronotachigrafo. Da ci&amp;ograve; deriva la prescrizione prevista dall&amp;#39;art. 174 c.14 del CdS e che impone la sanzione da 327 a 1.306 &amp;euro; che insiste unicamente a capo dell&amp;#39;azienda e in aggiunta alle sanzioni che insistono gi&amp;agrave; in capo al conducente (per le quali l&amp;#39;azienda &amp;egrave; solidamente responsabile).


Per Ulteriori Informazioni e Prezzi

CLICCA QUI

&amp;nbsp;


</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=14327</link>
				<category>Formazione</category>
				<pubDate>2016-06-25</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Novità sull'uso dell'OUT (Attività in Area Privata)</title>
				<description>
Come gi&amp;agrave; avviene per il Codice della Strada, anche il Regolamento CE 561/2006 (che regolamenta i tempi di guida e riposo dei conducenti professionali) non si applica in tutte le situazioni o in tutti i luoghi.


Entrambe queste norme, ad esempio, si applicano su strada, che &amp;egrave; definita come &amp;ldquo;l&amp;#39;area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali&amp;rdquo;: si evidenzia subito come le aree private non rientrino nel concetto di strada, con la conseguenza che anche il Reg. CE 561/2006 non si applica nelle aree private.


Queste considerazioni sono confermate anche dalle circolari interministeriali del 22/07/2011 al punto 14: &amp;ldquo;La circolazione di veicoli in aree private &amp;egrave; sottratta all&amp;#39;ambito di applicazione delle disposizioni del&amp;nbsp;Regolamento (CE) 561/2006&amp;rdquo;.


In altre parole, in Italia vale attualmente il principio per cui se si circola all&amp;rsquo;interno di un&amp;rsquo;area privata, la guida va intesa come &amp;ldquo;altre mansioni&amp;rdquo; (martelletti, sul cronotachigrafo) e non la si deve sommare ai tempi di guida giornalieri, mentre la si somma alle generiche attivit&amp;agrave; di lavoro della giornata.


Per potere usufruire di questa possibilit&amp;agrave; (conteggiare le guide in aree private come semplice lavoro&amp;hellip;) &amp;egrave; necessario &amp;ldquo;avvisare&amp;rdquo; il cronotachigrafo quando ci si trova in un&amp;rsquo;area privata, cosa che si fa attivando la cosiddetta funzione &amp;ldquo;OUT&amp;rdquo;.


La funzione OUT, dunque, si attiva all&amp;rsquo;entrata nelle aree private e si deve disattivare all&amp;rsquo;uscita da tali aree.


Durante le attivit&amp;agrave; svolte in OUT, la carta cronotachigrafica del conducente va tenuta:

&amp;nbsp;


	INSERITA, se il conducente si trova a bordo de veicolo essendo il responsabile unico delle attivit&amp;agrave; e degli spostamenti.
	NON INSERITA, se il veicolo non &amp;egrave; nella disponibilit&amp;agrave; del conducente e quindi se la responsabilit&amp;agrave; del veicolo &amp;egrave; a carico di altri


Quando il veicolo viene parcheggiato nel piazzale aziendale, per rimanervi ricoverato durante i periodi in cui non &amp;egrave; utilizzato, il conducente avr&amp;agrave; cura di estrarre sempre la sua carta cronotachigrafica, lasciando il cronotachigrafo con la funzione OUT attivata.


In questo modo, eventuali spostamenti senza scheda effettuati nel piazzale aziendale (per fare carburante, per pulizie, &amp;hellip;etc. etc.) effettuati da altri addetti non muniti di carta cronotachigrafica, saranno giustificati pur essendo fatti senza carta, perch&amp;eacute; effettuati in OUT.
&amp;nbsp;
Tutte le considerazioni fatte fin qui, vengono sicuramente accettate sul territorio italiano dagli organi di controllo.


Per chi opera all&amp;rsquo;estero, si dovr&amp;agrave; tenere in considerazione che la definizione di strada pubblica o privata pu&amp;ograve; essere diversa.


In particolare in FRANCIA e in AUSTRIA, stiamo rilevando nuove modalit&amp;agrave; di interpretare le attivit&amp;agrave; svolte all&amp;rsquo;interno dei piazzali privati, che &amp;egrave; importante conoscere e tenere in considerazione.


Risulta che in Francia siano state emesse delle nuove diposizioni dagli organi competenti che, di fatto, limitano di molto l&amp;rsquo;utilizzo della funzione OUT.


Queste limitazioni operanti in alcuni stati europei trovano fondamento nelle interpretazioni contenute nel &amp;ldquo;TRACE&amp;rdquo; (Transport Regulator Align Control Enformcements), documento emesso da un organismo appositamente istituito dalla Commissione Europea per uniformare le interpretazioni del Reg. 561 nei vari stati.
&amp;nbsp;
Il concetto &amp;egrave; il seguente:

&amp;nbsp;


	Un VIAGGIO INIZIA quando il conducente assume la guida del veicolo;
	Un VIAGGIO TERMINA quando il conducente perde possesso del veicolo, oppure quando inizia un riposo (giornaliero o settimanale);
	Un VIAGGIO COMPRENDE anche i viaggi intermedi, ovvero le singole tratte da inizio a fine viaggio.


A questo punto: se un viaggio comprende singole tappe pi&amp;ugrave; brevi sia su strada pubblica che su strada privata, allora anche le guide su strada privata fanno parte del viaggio (e non sono fuori dal campo di applicazione, cio&amp;egrave; non sono in OUT).

&amp;nbsp;

Questa interpretazione, ormai diffusa soprattutto in Francia, sta assumendo sempre pi&amp;ugrave; rilevanza nei paesi europei fuori dall&amp;rsquo;Italia, per cui si suggerisce alle&amp;nbsp;aziende che operano su tratte estere di evitare l&amp;rsquo;utilizzo dell&amp;rsquo;OUT (anche in Italia) per evitare contestazioni in tal senso.




Un&amp;rsquo;alternativa potrebbe essere quella di sottoporre ad un controllo in Italia l&amp;rsquo;autista, subito prima di varcare il confine per andare all&amp;rsquo;estero documentandolo adeguatamente (in questo caso il periodo gi&amp;agrave; controllato, anche se contiene attivit&amp;agrave; in OUT, non pu&amp;ograve; essere nuovamente controllato).
&amp;nbsp;
Nelle aree private di carico/scarico intermedie rimane, per&amp;ograve;, confermato che :

&amp;nbsp;


	Se nell&amp;rsquo;area privata &amp;egrave; previsto un addetto che opera in qualit&amp;agrave; di PIAZZALISTA solo all&amp;rsquo;interno dell&amp;rsquo;area.
	Se il conducente affida il veicolo al piazzalista estraendo la propria carta cronotachigrafica (quindi chiudendo il viaggio perch&amp;eacute; perde la disponibilit&amp;agrave; del veicolo).


Allora l&amp;rsquo;OUT sar&amp;agrave; sempre consentito, sia che il piazzalista utilizzi una propria carta cronotachigrafica e sia che non la utilizzi perch&amp;eacute; ne &amp;egrave; privo.


Ovviamente in questi casi, quando il conducente torner&amp;agrave; a bordo del veicolo e reinserir&amp;agrave; la sua carta cronotachigrafica nell&amp;rsquo;unit&amp;agrave; di bordo, avr&amp;agrave; cura di memorizzare manualmente nella sua carta l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; (solitamente di riposo) svolta durante gli spostamenti fatti dal piazzalista.
&amp;nbsp;


Su questo argomento ci siamo attivati per reperire ulteriori approfondimenti, anche interpellando gli organi competenti negli stati esteri e quelli comunitari per ottenere chiarimenti applicativi.


Avremo cura di diffondere i prossimi aggiornamenti non appena saranno disponibili.

&amp;nbsp;

Articolo a cura di GOLIA


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				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=14325</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2016-06-24</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Quando un Trasporto viene definito Eccezionale?</title>
				<description>Come noto, l&amp;rsquo;art. 10 C.d S. prevede che sono considerati eccezionali i veicoli che, nella propria configurazione di marcia, superino i limiti di sagoma o di massa stabiliti negli artt. 61 e 62.


Il n. 2 dello stesso articolo prevede poi che &amp;egrave; considerato trasporto in condizioni di eccezionalit&amp;agrave;, tra l&amp;rsquo;altro, il trasporto di una o pi&amp;ugrave; cose indivisibili che per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall&amp;rsquo;art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell&amp;rsquo;art. 62. Insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell&amp;rsquo;art. 61, sempre che non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall&amp;rsquo;art. 62.

Si considerano indivisibili le cose delle quali &amp;egrave; tecnicamente impossibile ridurre dimensioni o masse entro i limiti degli artt. 61 e 62 senza recare danni alle stesse, comprometterne la funzionalit&amp;agrave; o pregiudicare la sicurezza del trasporto. Cose indivisibili sono cio&amp;egrave; quelle che, per propria natura o per destinazione economica, non possono essere divise o smontate in parti pi&amp;ugrave; piccole.


Se un carico &amp;egrave; costituito&amp;nbsp; da pi&amp;ugrave; oggetti divisibili, salvo che non si tratti di una delle merci espressamente richiamate dall&amp;rsquo;art. 10 e per le quali &amp;egrave; ammesso il trasporto eccezionale a certe condizioni, il superamento dei limiti dimensionali e/o di massa del veicolo non configura un trasporto eccezionale, ma, semplicemente, un trasporto effettuato in violazione delle norme di cui agli artt. 61 e 62 C.d S.

Insieme alle cose indivisibili &amp;egrave; consentito tuttavia il trasporto di altre cose (anche divisibili) purch&amp;eacute; queste non superino i limiti dimensionali dell&amp;rsquo;art. 61, e vengano in ogni caso rispettati i limiti di massa dell&amp;rsquo;art. 62.

&amp;nbsp;


In altre parole, &amp;egrave; consentito il trasporto di altre cose che, se trasportate da sole, non farebbero assumere al trasporto il carattere di eccezionalit&amp;agrave;.

&amp;nbsp;

Articolo a cura di GOLIA
&amp;nbsp;</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=14326</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2016-06-24</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>FINALMENTE ON LINE IL PORTALE DELLA REGOLARITA’ DELL’AUTOTRASPORTO- TUTTE LE ISTRUZIONI PER LA CONSULTAZIONE</title>
				<description>
&amp;shy;La Legge di Stabilit&amp;agrave; 2015 relativamente al settore dell&amp;rsquo;autotrasporto, aveva sancito che non si poteva pi&amp;ugrave; affidare il trasporto di merci a quei vettori che non fossero in regola con le disposizioni relative all&amp;rsquo;esercizio della professione, agli obblighi retributivi, agli obblighi previdenziali e assicurativi.  Al fine di poter verificare il corretto adempimento di questi obblighi era stato affidato all&amp;rsquo;albo la verifica di tali requisiti per le aziende operanti nel settore. Un compito certamente non facile, considerata la numerosit&amp;agrave; e granulosit&amp;agrave; delle aziende italiane (oltre 130.000), nonch&amp;eacute; per i tempi stringenti previsti (6 mesi dall&amp;rsquo;emanazione della legge). Con un mese di ritardo rispetto al previsto si pu&amp;ograve; per&amp;ograve; finalmente dire &amp;ldquo;missione compiuta&amp;rdquo;. Infatti dal 16 dicembre tale verifica &amp;egrave; facilmente da chiunque. l&amp;#39;Albo ha messo online il database sulle imprese di autotrasporto per conto terzi iscritte, che ogni cittadino pu&amp;ograve; consultare tramite il Portale dell&amp;#39;Automobilista Per accedere bisogna innanzitutto registrarsi come &amp;ldquo;cittadino&amp;rdquo; e non come impresa. Al momento infatti effettuando tale registrazione nel secondo dei due modi si accede a delle funzioni che permettono, ad esempio, di pagare le quote di iscrizione all&amp;rsquo;albo, ma non di consultare il portale relativamente alla regolarit&amp;agrave; (ci auguriamo che questo limite venga rimosso quanto prima). Registrandosi come cittadino invece, si accede alla Home Page dedicata, dove dal menu di sinistra, sotto la voce Accesso ai Servizi potr&amp;agrave; attivare la funzione &amp;ldquo;Consultazione Regolarit&amp;agrave; Posizione Albo&amp;rdquo;, dove l&amp;rsquo;utente potr&amp;agrave; consultare la regolarit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;impresa di autotrasporto. La ricerca potr&amp;agrave; essere fatta mediante codice fiscale o partita iva (a seconda che trattasi di impresa individuale o societ&amp;agrave;); ovvero mediante nome e cognome del titolare dell&amp;rsquo;impresa o mediante la ragione sociale. Deve essere inoltre indicata la motivazione per la quale sta effettuando la visura di regolarit&amp;agrave;. Se l&amp;rsquo;impresa &amp;egrave; regolarmente iscritta verranno visualizzati:


	Numero di iscrizione all&amp;rsquo;Albo
	Denominazione sociale
	Partita IVA o Codice Fiscale
	Codice REN
	Indicatore di Sede Primaria


Infine selezionando il campo &amp;ldquo;Attestazione Visura&amp;rdquo;, sar&amp;agrave; prodotto un documento in formato PDF il documento attestante l&amp;rsquo;Esito della Verifica di Regolarit&amp;agrave; Contributiva, secondo quanto comunicato dai sistemi INPS/INAIL. Al momento il regolare pagamento della quota annuale di iscrizione all&amp;rsquo;Albo &amp;egrave; ininfluente, ma detta funzione verr&amp;agrave; presto implementata cos&amp;igrave; come implementata sar&amp;agrave; la funzione che mette in relazione il numero dei veicoli che risultano di propriet&amp;agrave; dell&amp;#39;azienda con quello degli autisti dipendenti, un parametro che dovrebbe segnalare eventuali casi di lavoro nero o uso irregolare della manodopera straniera. Trascorsa la fase transitoria, dal prossimo anno, l&amp;rsquo;accesso verr&amp;agrave; permesso anche alle ditte committenti, previa autenticazione e non sar&amp;agrave; pi&amp;ugrave; necessaria la richiesta del DURC. Qualora il committente non esegua la verifica, risponder&amp;agrave; in solido con il vettore ed eventuali sub vettori, degli eventuali inadempimenti di natura previdenziale, retributiva e assicurativa legati alle prestazioni ricevute durante la vigenza del contratto di trasporto. Non sfugge a nessuno la portata della nuova procedura, per certi versi rivoluzionaria, che certificando le imprese virtuose da un lato metter&amp;agrave; la committenza al riparo da possibili rivalse ma dall&amp;rsquo;altro, emarginando le imprese che stanno sul mercato non rispettando le regole, andr&amp;agrave; a premiere coloro che hanno assunto il rispetto delle regole come principio fondante della propria etica imprenditoriale. Riportiamo sotto i link del portale dell&amp;rsquo;automobilista e del manuale di istruzioni per effettuare la visura https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/ http://www.alboautotrasporto.it/images/stories/pdf/ALBW_ManualeUtente_NuovoAlboAutotrasportatori_Cittadino-1.0.pdf &amp;nbsp;
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				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=14308</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2015-12-21</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
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				<title>Autostrade per l'Italia Raddoppia il Canone TELEPASS</title>
				<description>Telepass, monopolista del servizio di viabilit&amp;agrave; per le autostrade, provvede a&amp;nbsp;raddoppiare il canone del servizio, anche se cerca di farlo in modo &amp;ldquo;soft&amp;rdquo; offrendo l&amp;rsquo;estensione del servizio di soccorso&amp;nbsp;su tutta la rete stradale per un anno. Per leggere l&amp;#39;intera notizia CLICCA QUI&amp;nbsp;</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=9980</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2015-12-02</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>PIANO NEVE 2015/2016</title>
				<description>Precipitazione nevose, fenomeni di pioggia ghiacciata rendono viscido l&amp;#39;asfalto e determinano situazioni di pericolo per gli utenti delle strade. Appunto per ci&amp;ograve;&amp;nbsp;&amp;nbsp;i gestori delle reti stradali , possono prescrivere, attraverso apposite Ordinanze, che i veicoli a motore siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio per la circolazione su determinate tratte stradali. Inoltre per i mezzi con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate &amp;egrave; prevista la possibilit&amp;agrave; di fermo e di raccolta in aree di sosta dedicate&amp;nbsp;nel caso in cui dalle competenti autorit&amp;agrave; venissero adottati provvedimenti di fermo temporaneo. Le aree&amp;nbsp;sono individuate a ridosso delle tratte stradali ed autostradali di competenza Anas maggiormente esposte a &amp;nbsp;criticit&amp;agrave; per la circolazione in caso di nevicate ed si aggiungono a quelle individuate dagli altri gestori autostradali lungo le rispettive tratte di competenza. L&amp;#39;intera gestione delle criticit&amp;agrave; che dovessero presentarsi a causa di nevicate o gelate&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;egrave; coordinata dal Centro di Coordinamento Nazionale in materia di Viabilit&amp;agrave; ( Viabilit&amp;agrave; Italia) istituito presso il Ministero dell&amp;rsquo;Interno &amp;ndash; Direzione del Servizio di Polizia Stradale. Il piano neve per l&amp;#39;anno 2015/2016, attualmente in vigore, prevede attivit&amp;agrave; di mappatura e individuazione dei tratti stradali e autostradali maggiormente esposti a criticit&amp;agrave; derivanti dai fenomeni metereologici avversi, di individuazione delle aree di stoccaggio sui tratti autostradali ove effettuare il fermo dei veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate, le azioni di competenza di tutte le strutture pubbliche e private coinvolte e, infine un&amp;#39;attivit&amp;agrave; di pianificazione delle azioni con un monitoraggio continuo delle previsioni meteo e l&amp;#39;effettuazione di adeguati interventi tecnici sul manto stradale volti a garantire la sicurezza della viabilit&amp;agrave;. Per scaricare l&amp;#39;elenco delle tratte autostradali ove &amp;egrave; in vigore il piano neve e dove &amp;egrave; obbligatorio l&amp;#39;utilizzo dei pneumatici da neve o l&amp;#39;obbligo delle catene a bordo &amp;nbsp;clicca sul link sottoriportato&amp;nbsp; http://www.stradeanas.it/index.php?/file/download/11448 &amp;copy; Autotrasporto24 - riproduzione riservata</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=5258</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2015-11-29</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>AL VIA L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO</title>
				<description>Con la definitiva entrata in vigore del d.l.&amp;nbsp;149/2015, pubblicato sulla GU del 23/9/2015, &amp;nbsp;&amp;egrave; istituita, una Agenzia Unica per le Ispezioni del Lavoro denominata &amp;laquo;Ispettorato nazionale del lavoro&amp;raquo;, &amp;nbsp; che fonder&amp;agrave; integrandoli i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell&amp;#39;INPS e dell&amp;#39;INAIL. &amp;nbsp;La nuova realt&amp;agrave; eserciter&amp;agrave;, in particolare, &amp;nbsp;su tutto il territorio nazionale, &amp;nbsp;la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonch&amp;egrave; legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Oltre a ci&amp;ograve; la nuova figura eserciter&amp;agrave; e coordiner&amp;agrave;, fra l&amp;#39;altro, &amp;nbsp;le attivit&amp;agrave; di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti &amp;nbsp;dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale. Prima di diventare pienamente operativa per&amp;ograve; &amp;nbsp;dovranno essere emanati altri provvedimenti legislativi per definire lo statuto, l&amp;#39;organizzazione e il funzionamento dell&amp;#39;Ispettorato, il che dovr&amp;agrave; avverr&amp;agrave; entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, e quindi presumibilmente entro gennaio 2016 la nuova agenzia sar&amp;agrave; pienamente operativa Secondo Confetra &amp;quot;finalmente verrebbe realizzata un coordinamento con i servizi ispettivi dell&amp;#39;INPS, dell&amp;#39;INAIL e di altri soggetti pubblici (Guardia di Finanza, Aziende sanitarie locali, ecc.) ferme restando le relative competenze&amp;quot; ci&amp;ograve;, secondo la confederazione del trasporto, &amp;quot;sarebbe sicuramente un passo avanti rispetto alla situazione attuale, per quanto non risolutivo, volto ad arginare il problema della sovrapposizione dei controlli da parte di pi&amp;ugrave; operatori&amp;quot; &amp;nbsp; &amp;copy; Autotrasporto24 - Riproduzione riservata</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1961</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2015-11-26</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>TRASPORTO MERCI IN CRESCITA NEI PROSSIMI 10 ANNI</title>
				<description>
Una recente ricerca effettuata dall&amp;#39;associazione dell&amp;#39;autotrasporto statunitense &amp;quot;l&amp;#39;American Trucking Association&amp;quot; ha stimato una crescita di quasi il 30% nei volumi dell&amp;#39;autotrasporto neiprossimi 10 anni. La crescita riguarda tutti i modi di trasporto, su strada e intermodale e deriva da tre diversi fattori:


	crescita della popolazione
	espansione del settore energetico
	incremento del commercio con l&amp;#39;estero


L&amp;#39;aumento dei volumi di trasporto comporter&amp;agrave; un&amp;#39;espansione del fatturato complessivo del settore a 1.520 miliardi di dollari. La maggiore percentuale di aumento &amp;egrave; data dal trasporto in condotta, in aumento anche il trasporto su gomma. In calo solo la quota del trasporto su rotaia. &amp;nbsp;L&amp;#39;aumento dell&amp;#39;autotrasporto porter&amp;agrave; anche a un incremento della flotta dei veicoli industriali pesanti che passer&amp;agrave; da 3,56 milioni di unit&amp;agrave; a 3,98 milioni. &amp;nbsp;
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				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1851</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2015-11-19</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>CQC - Tutto ciò che c'è da sapere</title>
				<description>A chi serve il CQC?&amp;nbsp; A tutti coloro che intendono guidare di professione veicoli per i quali occorre la patente C, D, C+E, D+E. Nulla cambia per chi &amp;egrave; autista professionale di autovetture, ad esempio tassisti ed autisti di vetture da noleggio con conducente. Non &amp;egrave; richiesto il possesso della CQC per i conducenti di veicoli: - la cui velocit&amp;agrave; massima autorizzata non supera 45 km/h; - ad uso delle forze armate, della Protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell&amp;rsquo;ordine pubblico, o messi a &amp;nbsp; &amp;nbsp; loro disposizione; - sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; - utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; - utilizzati per lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o dei certificati di abilitazione professionale; - utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di merci; - che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell&amp;rsquo;esercizio della propria attivit&amp;agrave;, a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attivit&amp;agrave; principale. Come si consegue?  Per conseguirla, &amp;egrave; necessario seguire un corso di formazione iniziale e superare un esame; per mantenerla, sar&amp;agrave; obbligatorio seguire ogni 5 anni anche un corso di formazione periodica. Questo &amp;egrave; quanto stabilisce la direttiva 2003/59/CE, e queste dunque sono le regole da rispettare. Il corso di formazione iniziale si pu&amp;ograve; svolgere in due modalit&amp;agrave;: ordinaria o accelerata. Nel caso della formazione accelerata la durata del corso &amp;egrave; minore, ma la CQC conseguita sar&amp;agrave; soggetta a delle limitazioni per un certo periodo di tempo. I corsi della CQC sono organizzati dalle autoscuole e dagli enti accreditati, sono strutturati in una parte comune per tutti gli autisti professionali e in una parte specifica (per trasporto cose e trasporto persone) e prevedono la presenza alternata in aula di tre docenti: un insegnante di scuola guida, un esperto di autotrasporto e uno specialista medico. Chi ha l&amp;#39;attestato di autotrasportatore pu&amp;ograve; evitare di seguire la parte del corso relativa all&amp;#39;autotrasporto, e chi ha gi&amp;agrave; conseguito la CQC persone pu&amp;ograve; evitare di seguire la parte generale, cos&amp;igrave; come chi ha gi&amp;agrave; conseguito la CQC merci. Quanto costa il CQC? Trasporto Persone : da 850 a 1500 euro Trasporto Merci: da 2500 a 4000 euro (il prezzo varia da citt&amp;agrave; a citt&amp;agrave;) Quali sono le modalit&amp;agrave; dell&amp;#39;esame?&amp;nbsp; L&amp;#39;esame per il conseguimento del CQC &amp;egrave; possibile dopo aver seguito un corso di 260 ore teorico + 20 ore di guide presso autoscuole o centri abilitati. Tale corso &amp;egrave; obbligatorio ed &amp;egrave; previsto l&amp;#39;obbligo di frequenza e pu&amp;ograve; esser fatto solo da persone abilitate a tale scopo. Successivamente &amp;egrave; previsto l&amp;#39;esame finale in motorizzazione. In caso di esito negativo si pu&amp;ograve; ripetere entro un anno. In caso di esito ancora negativo o passato tale termine occorre rifare il corso da capo. Chi lo rilascia?  Come per le patenti, il CQC viene rilasciato dall&amp;#39;ufficio provinciale della Motorizzazione Civile . Quanto tempo &amp;egrave; valido? Quando scade?  Il CQC ha una validit&amp;agrave; di 5 anni e prima di ogni scadenza il conducente deve preoccuparsi di rinnovarlo. Il rinnovo pu&amp;ograve; essere eseguito entro 18 mesi precedenti la data di scadenza, (D.M. 5/8/2011) pubblicato sulla G.U. 192 del 19/8/2011; il nuovo CQC rinnovato, riprende la data del precedente rilascio pertanto non si perdono periodi di validit&amp;agrave;. Qualora si dimentica di rinnovare il CQC per oltre due anni dalla scadenza, il conducente &amp;egrave; obbligato a rifare il corso di primo rilascio ed effettuare gli esami. Il costo varia da 850 euro a piu di 1000 euro.&amp;nbsp;Con decreto ministeriale del 5 agosto 2011 (G.U. n. 192 del 19.8.2011), &amp;nbsp;il corso di formazione periodica per il rinnovo della CQC pu&amp;ograve; essere frequentato a partire da diciotto mesi antecedenti la data di scadenza di validit&amp;agrave; della carta di qualificazione del conducente. In tal caso essa &amp;egrave; rinnovata senza soluzione di continuit&amp;agrave;. - La carta di qualificazione del conducente scaduta da non oltre due anni &amp;egrave; rinnovata con la mera frequenza di un corso di formazione periodica: dalla data di scadenza della validit&amp;agrave; e fino alla data di rilascio dell&amp;#39;attestato di frequenza di cui al comma 9, &amp;egrave; vietato l&amp;#39;esercizio dell&amp;#39;attivit&amp;agrave; professionale di autotrasporto di persone e cose. - La validit&amp;agrave; della carta di qualificazione del conducente scaduta da oltre due anni &amp;egrave; rinnovata a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica ed il superamento delle prove di esame. Requisiti Per conseguire la carta di qualificazione i conducenti (residenti in Italia o cittadini non appartenenti alla UE o al SEE che svolgono l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; presso impresa stabilita in Italia) devono: essere titolari almeno della patente di categoria C, per iscriversi ad un corso di formazione iniziale per conseguire una CQC per il trasporto di cose, o di categoria D, per iscriversi ad un corso di formazione iniziale per conseguire una CQC per il trasporto di persone; aver compiuto - 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui &amp;egrave; richiesta la patente di guida delle categorie C e CE: nel rispetto del limite di massa complessiva a pieno carico di 7,5 t qualora sia stato frequentato un corso di formazione iniziale accelerato di 140 ore (tale limitazione viene evidenziata sulla CQC con il codice &amp;ldquo;107&amp;rdquo; che perde di valore al compimento dei 21 anni di et&amp;agrave;); in deroga al suddetto limite qualora invece sia stato frequento un corso ordinario di 280 ore; - 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui &amp;egrave; richiesta la patente di guida delle categorie D e DE, senza alcuna limitazione se &amp;egrave; stato frequentato un corso di qualificazioni iniziale ordinario di 280 ore; con la limitazione del servizio di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero del trasporto al massimo di 16 passeggeri, se &amp;egrave; stato frequentato un corso di formazione accelerato di 140 ore ((tale limitazione viene evidenziata sulla CQC con il codice &amp;ldquo;107&amp;rdquo; che perde di valore al compimento dei 23 anni di et&amp;agrave;); - 23 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui &amp;egrave; richiesta la patente di guida delle categorie D e DE, avendo frequentato un corso di qualificazione iniziale accelerato di 140 ore.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1837</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2015-11-11</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>CAMION A METANO - CONTRIBUTI PER 15 MILIONI DI EURO</title>
				<description>E stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale numero 257 del 4 novembre 2015, il decreto ministeriale del 21 ottobre 2015 che stanzia 15.000.000 di &amp;euro;&amp;nbsp;di incentivi per l&amp;#39;acquisto di veicoli a gas naturale compresso o liquefatto e di semirimorchi omologati per l&amp;#39;uso combinato strada-rotaia e strada-mare. Lo stesso decreto indica altres&amp;igrave; le procedure che le imprese di autotrasporto devono attuare per chiedere il contributo per l&amp;#39;acquisto di veicoli industriali a gas naturale e semirimorchi intermodali. Si precisa che la norma non &amp;egrave; retroattiva per cui i contributi possono essere richiesti esclusivamente per gli acquisti fatti posteriormente alla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e quindi gli acquisti fatti posteriormente al 4 novembre 2015. I contributi devono essere richiesti utilizzando esclusivamente il modulo allegato al decreto citato, riempendolo a pena di nullit&amp;agrave; in tutti i campi di interesse e &amp;nbsp;corredandolo di documentazione ivi prevista.&amp;nbsp;La domanda contiene anche la dichiarazione sostitutiva dell&amp;#39;atto&amp;nbsp;di notorieta&amp;#39;, di non rientrare tra&amp;nbsp;coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero&amp;nbsp;depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali&amp;nbsp;o incompatibili dalla Commissione europea.&amp;nbsp;Ai fini della proponibilita&amp;#39; delle domande, gli aspiranti beneficiari&amp;nbsp;dovranno comprovare il possesso delle caratteristiche&amp;nbsp;tecniche dei beni&amp;nbsp;ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la&amp;nbsp;documentazione richiesta. Alla domanda, le imprese devono allegare anche una prova dell&amp;#39;investimento, ossia il contratto di acquisto e la dimostrazione di avere pagato l&amp;#39;intero ammontare che appare sul contratto. Se l&amp;#39;acquisto avviene tramite leasing finanziario, l&amp;#39;impresa deve allegare le ricevute del pagamento dei canoni scaduti alla data dell&amp;#39;invio della domanda e il verbale di presa in consegna del veicolo. Il termine ultimo per presentare la domanda &amp;egrave; il 31 marzo 2016.&amp;nbsp; &amp;nbsp;e ogni azienda (o aggregazione d&amp;#39;imprese) pu&amp;ograve; presentare solamente un modulo, tramite raccomandata o a mano al ministero dei Trasporti. Di seguito il link da cui scaricare il modulo di domanda:&amp;nbsp;www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=15A0818600100010110001&amp;amp;dgu=2015-11-04&amp;amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-11-04&amp;amp;art.codiceRedazionale=15A08186&amp;amp;art.num=1&amp;amp;art.tiposerie=SG</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1825</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2015-11-08</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Corso di Formazione Obbligatoria per Aziende e Conducenti</title>
				<description>
	
		
			
			Annuncia un&amp;nbsp;Corso di Formazione Obbligatoria&amp;nbsp;per Aziende&amp;nbsp;e Conducenti che operano nel settore dell&amp;#39;Autotrasporto

			Sabato 21 Novembre 2015&amp;nbsp;ore 8.30 - Verona

			PARTECIPA&amp;nbsp;a questa importante occasione formativa&amp;nbsp;rivolta a tutte le aziende di autotrasporto ed in particolare ai loro conducenti. PREVIENI&amp;nbsp;le infrazioni e le pesanti sanzioni che ne conseguono. IMPORTANTE! Le aziende che partecipano assolvono all&amp;rsquo;obbligo formativo previsto dalla normativa europea(Reg. CE 561/2006, Art. 10 c.2 e Reg. CE 165/2014, Art. 33 c.1). Durante questo nuovo evento saranno trattate&amp;nbsp;importanti e fondamentali tematiche, insieme a numerosi casi pratici:

			
				Normative sui&amp;nbsp;tempi di guida, interruzione e riposo dei conducenti&amp;nbsp;professionali
				Obblighi e&amp;nbsp;adempimenti a carico dell&amp;rsquo;impresa di autotrasporto e del conducente
				Modalit&amp;agrave; di accesso da parte degli&amp;nbsp;organi di controllo
				Il&amp;nbsp;cronotachigrafo digitale: architettura ed uso
				Simulazione d&amp;rsquo;uso del cronotachigrafo digitale e casi particolari
				Reg CE 561/2006 e novit&amp;agrave; del Reg CE 165/2014
				Circolare Ministeriale del 22/07/2011
				L&amp;rsquo;Obbligo della&amp;nbsp;registrazione del riposo
				L&amp;rsquo;&amp;nbsp;OUT e Le Deroghe
				Come&amp;nbsp;prevenire e gestire eventuali infrazioni
				Lettura dello scontrino del tachigrafo, Anomalie ed Eventi dal lui registrati
				Guida senza carta
				Gestione&amp;nbsp;Verbali su Strada
				Analisi dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; dei conducenti tramite il software GOLIA
				Domande dei partecipanti&amp;nbsp;per dubbi e chiarimenti sugli argomenti trattati.
			

			IN CHE SANZIONI INCORRE CHI &amp;nbsp;NON SI ADEGUA ALLA NORMATIVA? Il Reg. CE 561/2006 introduce all&amp;rsquo;art. 10 comma 2 il concetto di &amp;ldquo;organizzazione&amp;rdquo; come&amp;nbsp;obbligo per ogni azienda di autotrasporto. Con il Reg. CE 165/2014 viene re-inserito l&amp;rsquo;obbligo di istruire i conducenti&amp;nbsp;e di monitorare regolarmente l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; al fine di garantire le disposizioni normative sui tempi di guida, riposo, pausa e sull&amp;rsquo;utilizzo dei cronotachigrafi.

			Le aziende che non si adegueranno alla normativa potranno incorrere in&amp;nbsp;sanzioni da 324 &amp;euro; a 1.296,03 &amp;euro;&amp;nbsp;per ogni autista. PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI Tel: 045-2477462 E-mail: golia@infogestweb.it Sito: www.goliaweb.it &amp;nbsp;
			
		
	
</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1828</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2015-11-08</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Agevolazioni Fiscali per Attività di Ricerca e Sviluppo</title>
				<description>
La legge di stabilit&amp;agrave; 2015 (art. 1 comma 35 della L. 190/2014) ha modificato le agevolazioni fiscali a sostegno delle attivit&amp;agrave; di ricerca e sviluppo di cui all&amp;rsquo;articolo 3 del D.L. 145/2013. Il&amp;nbsp;beneficio consiste in un credito d&amp;rsquo;imposta attribuito a tutte le imprese che, a prescindere dalla forma giuridica e dal settore economico, effettuino investimenti in attivit&amp;agrave; di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d&amp;rsquo;imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.&amp;nbsp;Il beneficio per&amp;ograve; si applica solo alla parte incrementale di queste spese rispetto al costo medio sostenuto per le stesse attivit&amp;agrave; nei tre anni precedenti il 2015. Il credito d&amp;rsquo;imposta &amp;nbsp;va indicato nella dichiarazione dei redditi&amp;nbsp;relativa al periodo in cui sono sostenute le spese e va utilizzato in compensazione. Le Attivit&amp;agrave; Ammissibili sono:


	lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalit&amp;agrave; l&amp;rsquo;acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili;
	ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi&amp;nbsp; o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;
	acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacit&amp;agrave; esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo&amp;nbsp; scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Pu&amp;ograve; trattarsi anche di altre attivit&amp;agrave; destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi, che possono&amp;nbsp; comprendere l&amp;rsquo;elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilit&amp;agrave;, purch&amp;eacute; non destinati a uso commerciale, oppure la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo &amp;egrave; necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione &amp;egrave; troppo elevato per poterlo usare&amp;nbsp; soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
	produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalit&amp;agrave; commerciali.


Le Spese ammesse e le relative agevolazioni sono le seguenti:


	Costi del personale altamente qualificato (dottorato di ricerca, iscrizione a un ciclo di dottorato, laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico) , &amp;nbsp;con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali o in rapporto di collaborazione, a condizione che svolga la propria attivit&amp;agrave; presso le strutture aziendali: spese agevolate al 50%;
	quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio in relazione a misura e periodo di utilizzo. Il costo unitario non deve essere inferiore a 2mila euro al netto dell&amp;rsquo;IVA: agevolazione al 25%;
	spese per contratti di ricerca stipulati con universit&amp;agrave;, enti di ricerca e organismi equiparati, altre imprese (comprese le strat up innovative) che per&amp;ograve; non possono essere controllate o controllanti, direttamente o indirettamente: agevolazione al 50%;
	competenze tecniche e privative industriali relative a un&amp;rsquo;invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova variet&amp;agrave; vegetale, anche acquisite da fonti esterne: agevolazione al 25% 
	Non&amp;nbsp;si considerano attivit&amp;agrave; di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.


L&amp;rsquo;agevolazione fiscale, fino a un limite massimo annuale di 5 milioni per beneficiario, &amp;egrave; riconosciuta a condizione che la spesa complessiva in ciascun periodo d&amp;rsquo;imposta in cui si intende fruire dell&amp;rsquo;agevolazione sia di almeno 30 mila euro ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d&amp;rsquo;imposta precedenti al 2015. Sul piano dei controlli documentali, il provvedimento sancisce l&amp;rsquo;obbligo per le imprese beneficiarie di conservare, con riferimento ai costi agevolati, tutta la documentazione utile a dimostrarne l&amp;rsquo;ammissibilit&amp;agrave; (es. fogli presenza, fatture di acquisto, ecc.). Tale documentazione deve essere certificata da un revisore o dal collegio sindacale, incluse le imprese non soggette a certificazione. La Infogestweb SRL - tel&amp;nbsp;045-2477462 &amp;bull; Cell.: 338-9136906 - &amp;egrave; in grado di assistere le aziende di autotrasporto che intendono aderire al bonus ricerca e sviluppo alla realizzazione del progetto, per il tramite dei propri consulenti qualificati. &amp;nbsp;
</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1813</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2015-11-03</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Guida senza Carta del Conducente: quando è ammessa?</title>
				<description>Vi sono alcune situazioni, peraltro eccezionali, in cui &amp;egrave; ammessa la guida senza il materiale inserimento della carta del conducente all&amp;#39;interno del cronotachigrafo.

In merito la commissione europea ha diffuso una nota orientativa (nr. 8) che disciplina i casi in cui &amp;egrave; ammessa la guida senza il materiale inserimento della carta.&amp;nbsp;

Quali i casi in cui ci&amp;ograve; &amp;egrave; ammesso.

L&amp;#39;elenco &amp;egrave; tassativo e comprende i casi in cui &amp;nbsp;la carta del conducente sia:


	smarrimento
	furto
	malfunzionamento
	danneggiamento


In questo caso il conducente deve chiedere, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le autorit&amp;agrave; competenti dello Stato membro della sua residenza normale. Tali autorit&amp;agrave; forniscono una carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi dal momento della ricezione di una domanda.

In questi casi, il conducente pu&amp;ograve; continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo pi&amp;ugrave; lungo, ove ci&amp;ograve; sia indispensabile per riportare il veicolo alla sua sede, a condizione che il conducente possa provare l&amp;#39;impossibilit&amp;agrave; di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo. Tale prova pu&amp;ograve; essere costituita da una relazione di polizia sulla carta smarrita o rubata, una dichiarazione formale alle autorit&amp;agrave; competenti o la conferma della presentazione della richiesta di sostituzione di una carta.&amp;nbsp;

Bisogna per&amp;ograve; precisare che il citato termine di otto giorno avr&amp;agrave; decorrenza a partire dal&amp;nbsp;&amp;nbsp;2 marzo 2016. Fino a quel momento si applica l&amp;#39;articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3821/85 che stabilisce che l&amp;#39;autorit&amp;agrave; fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi.

In tali casi poich&amp;egrave; il tachigrafo continuer&amp;agrave; le normali registrazioni, il conducente dovr&amp;agrave;:

&amp;bull; all&amp;#39;inizio della giornata lavorativa, quando prende in consegna il veicolo per iniziare un&amp;nbsp;viaggio, deve stampare le indicazioni relative al veicolo che sta guidando, inserendo manualmente&amp;nbsp;(sfruttando la parte posteriore dello scontrino stampato dall&amp;#39;apparecchio): - proprio nome e cognome, numero di carta tachigrafica (non funzionante), numero di patente; - altre attivit&amp;agrave; compiute prima di prendere in consegna il veicolo, svolte lontano dallo stesso; &amp;bull; al termine dell&amp;#39;attivit&amp;agrave; lavorativa (se cambia veicolo prima della fine di una giornata&amp;nbsp;lavorativa) o al termine del viaggio (se utilizza lo stesso veicolo per un&amp;#39;intera giornata lavorativa),&amp;nbsp;deve stampare le indicazioni relative ai gruppi di tempi registrati dall&amp;#39;apparecchio di controllo e&amp;nbsp;riportare su tale documento di stampa gli elementi che consentono di identificarlo (nome, numero&amp;nbsp;della patente di guida o numero della carta del conducente).</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1806</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2015-11-02</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>OPERATIVA A PIENO REGIME LA &quot;NUOVA SABATINI&quot;</title>
				<description>E' operativa dal 2015 la cosidetta &quot;Nuova Sabatini&quot;, ossia l'agevolazione statale che finanzia le pmi che intendano effettuare investimenti finalizzati al rinnovo degli impianti, acquistare nuove attrezzature, investire in hardware, software e tecnologie digitali. L'obiettivi dichiarato è  facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo. L'agevolazione, riservata tanto alle micro imprese che alle pmi, è volta a sostenere gli investimenti effettuati per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali. E' necessario che i beni siano nuovi di fabbrica e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”. Sono escluse le voci “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in corso e acconti”.

Nel dettaglio, la misura prevede il seguente funzionamento:

	Il MiSE concede un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di cui al punto 1, in relazione agli investimenti realizzati. Tale contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;
	Le PMI hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di Garanzia fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso.

L’investimento richiesto deve altresì  avere le seguenti caratteristiche:

- sono ammessi tutti i settori produttivi

&amp;nbsp;

- il finanziamento deve avere durata non superiore a 5 anni

- l'importo deve essere compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro

- la somma deve essere interamente utilizzata per coprire gli investimenti ammissibili.

Sono disponibili 5 miliardi di euroe ad oggi ne risultano prenotati il 49%. Non vi sono ne bandi ne scadenze essendo i contributi concessi fino a esaurimento dei fondi.

 </description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1793</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2015-10-25</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>IN AUMENTO IL NUMERO DEGLI INCIDENTI CON CAMION COINVOLTI</title>
				<description>Il dato, diffuso dalla commissione per la sicurezza stradale, è aggiornato al 30 settembre 2015 ma è preoccupante:


	in aumento dell'11,2% il numero degli incidenti stradali in cui sono stati coinvolti mezzi pesanti


	in aumento dell'8,1% il numero dei morti in incidenti in cui sono stati coinvolti camion


	in aumento del 7,9% il numero dei feriti

Ciò dopo numerosi anni in cui il numero degli incidenti e delle vittime era costantemente diminuito.
Come dichiarato dal presidente di confindustria, l'abbandono dei costi minimi per la sicurezza ha comportato che una parte della committenza ha mirato solo alla riduzione dei costi pensando esclusivamente al pagamento del prezzo più basso possibile, ciò ha determinato la situazione attuale mentre negli anni precedenti, a seguito dell'applicazione di tale legge vi era stato un calo costante degli incidenti.
Uggè ha ribadito e invitato gli organi competenti a intensificare i controlli sia su strada che in azienda con il coinvolgimento dell'ispettorato del lavoro al fine di garantire che sia fatta un adeguata manutenzione sui tir e che al volente ci siano dei professionisti che rispettino le regole stabilite dal regolamento ce 561/2006 e non dei poveracci sottopagati costretti a guidare per 12 ore di fila.
Il rispetto delle regole, sanzionare pesantemente le aziende che non li rispettano, verificare l'integrità del mezzo e dei cronotachigrafi è alla base della sicurezza stradale.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1772</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2015-10-19</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Ispettorato del Lavoro: Controlli in 132.500 Aziende</title>
				<description>Tra le priorità le verifiche sugli appalti della
logistica e sul personale dell'autotrasporto !!
&amp;nbsp;

La circolare determina, inoltre, il numero dei controlli da svolgere per ogni singola Regione. In testa troviamo Lombardia e Puglia (13.800 ispezioni ciascuna), seguite da Lazio (12.600), Campania (12.000), Emilia Romagna(11.300), Toscana (10.000), Piemonte (9.200), Veneto (7.900), Calabria(7.200), Sardegna (6.600), Abruzzo (5.300), Marche (4.900), Liguria (4.740), Basilicata (3.860), Umbria (3.850), Friuli Venezia Giulia (3.020), Molise (2.000)  Valle d'Aosta (350).

&amp;nbsp;

Ecco, invece, i controlli che riguarderanno il Settore dell' Autotrasporto (orario di lavoro e tempi di guida pausa e riposo):

	Abruzzo e Calabria:: andranno effettuati accertamenti sulla base delle segnalazioni della Polizia Stradale;
	Emilia Romagna: saranno effettuate verifiche concernenti la non corretta applicazione del CCNL ai lavoratori operanti nei settori del facchinaggio e della logistica nell'ambito degli interporti intermodali (treno-gomma);:
	Lombardia: saranno pianificati accessi ispettivi in materia di orario di lavoro e tempi di guida e di riposo (soprattutto nelle provincia di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Milano e Sondrio);
	Marche: con particolare attenzione alle imprese che hanno anche sede all'estero;
	Molise: soprattutto nei settori dello smaltimento rifiuti, delle cave, della trasformazione agroalimentare, dello stoccaggio e della logistica;
	Piemonte: accessi ispettivi per verificare il distacco transnazionale, orario di lavoro e tempi di guida e di riposo;
	Puglia: in collaborazione con la Polizia Stradale verrà verificato principalmente l'orario di lavoro e i tempi di guida e di riposo;
	Sardegna e Veneto: in particolare l'orario di lavoro e il distacco transnazionale.

Infine, su tutto il territorio nazionale verranno effettuati controlli approfonditi per la verifica dell'orario di lavoro e del lavoro in nero, presso le Cooperative, Porti e Interporti.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=14324</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2015-05-08</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda su Impegno Giornaliero</title>
				<description>La normativa prevede la possibilità di fare 15 ore di impegno senza fare una sosta?
Risposta:
Se per impegno intendiamo la durata della giornata lavorativa (dalla fine di un riposo giornaliero/settimanale all'inizio di quello successivo), questo può durare fino a 15 ore quando si ha la possibilità di effettuare un riposo giornaliero di sole 9 ore, cosa che è possibile al massimo per tre volte fra due riposi settimanali. Durante la giornata, però, è necessario osservare delle pause (dette anche interruzioni).
Queste pause dovranno essere così organizzate:

 Se si guida: al massimo entro le 4 ore e 30 minuti di guida, si osserva una pausa di almeno 45 minuti, oppure una prima pausa di almeno 15 minuti (durante le 4 ore e 30 minuti di guida) e poi una seconda pausa di almeno 30 minuti (entro le 4 ore e 30 minuti di guida).
Sia che si guidi oppure no: una pausa di 30 minuti entro le 6 ore di lavoro/impegno se la giornata dura fino a 9 ore. Se dura di più la pausa dovrà essere di almeno 45 minuti entro le prime 6 ore. Queste pause possono essere frazionate in intervalli di 15 minuti.



Da notare che, se si guida durante la giornata lavorativa e se si rispettano le pause entro le 4 ore e 30 minuti di guida, normalmente non necessita fare le altre pause previste entro le 6 ore lavorative e a prescindere dalle guide.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1545</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2014-12-18</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sui Riposi Giornalieri Frazionati (3+9 ore)</title>
				<description>Inizio la mia giornata alle ore 23:00 e guido fino alle 02:00. Faccio una pausa di 3 ore e riprendo il lavoro/guida fino al termine, per un impegno totale di 14 ore. Inizio subito dopo un riposo di 9 ore.
In questo caso si può parlare di riposo frazionato, oppure incorro in sanzione ?
Risposta:
Non c'è alcuna violazione nel caso che sopra prospettato, ma facciamo qualche precisazione, giusto per non incorrere in malintesi... 
Le 14 ore di impegno sono &quot;totali&quot;, cioè comprendono sia la guida dalle 23:00 alle 02:00 fatta prima del riposo di 3 ore, che il riposo stesso e tutta la restante attività fatta dopo.
In altre parole, la giornata lavorativa di 14 ore va dalle 23:00 alle 13:00 del giorno dopo. Alle 13:00, poi, comincerà il restante riposo di 9 ore.
Questa modalità di effettuare il riposo giornaliero (3 ore + 9 ore) si chiama &quot;Riposo Normale Spezzato&quot; e può essere utilizzata senza limiti e anche tutti i giorni (equivale al &quot;Riposo Normale&quot; di 11 ore). Diversamente esiste anche il &quot;Riposo Ridotto&quot; (durata di 9 ore) che però può essere svolto al massimo per 3 volte fra due riposi settimanali (e non 3 volte alla settimana come spesso si sente dire...!).</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1538</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2014-12-16</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda su riposi settimanali inferiori a 45 ore</title>
				<description>Ultimamente &quot;voci di popolo&quot; dicono che vi e' stato un qualche aggiornamento riguardo le pause settimanali inferiori alle 45 ore ... ovvero che esse debbono considerarsi al pari di un riposo di 24 ore e quindi anche il recupero delle stesse. Vi sono novità in merito?
Risposta:
Per i riposi settimanali non vi è stata alcuna modifica nell’ultimo periodo e la normativa di riferimento è sempre il “REG CE 561/2006 art. 4 paragrafo h e art. 8 paragrafo 6 e 7” dove  si definisce periodo di riposo settimanale un intervallo di tempo durante il quale il conducente può  disporre liberamente del suo tempo e comprende  sia il &quot;periodo di riposo settimanale regolare&quot; sia il  &quot;periodo di riposo settimanale ridotto&quot;: 


&quot;periodo di riposo settimanale regolare&quot;: è un periodo di riposo ininterrotto di almeno 45 ore che deve iniziare entro 6 periodi di 24 ore (144 ore) dal precedente riposo settimanale;
&quot;periodo di riposo settimanale ridotto&quot;: è un tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto a una durata minima di 24 ore continuative. Per poter usufruire di questo riposo settimanale ridotto le condizioni sono le seguenti:

Il periodo di riposo settimanale ridotto deve essere sempre preceduto e seguito, nel corso di 3 settimane, da due periodi di riposo regolare.
La riduzione, ovvero le ore di riposo fatte in meno, dovranno essere compensate entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
Il riposo che compenserà il riposo settimanale ridotto dovrà essere attaccato ad un altro riposo di almeno 9 ore. Esempio: se effettuo un riposo settimanale ridotto di 36 ore, entro 3 settimane dalla fine della settimana in questione dovrò effettuare un riposo nel seguente modo:

9 ore di riposo giornaliero ridotto + 9 ore che compensano il riposo settimanale ridotto;
11 ore di riposo giornaliero regolare + 9 ore che compensano il riposo settimanale ridotto;
45 ore di riposo settimanale regolare + 9 ore che compensano il riposo settimanale ridotto.

L’unica “novità” a proposito dei riposi settimanali è data dal fatto che in Francia è entrata in vigore una nuova e discussa normativa, che riguarda il riposo settimanale regolare (quello da almeno 45 ore): il Reg. 561 ha sempre vietato di osseravare a bordo del veicolo questo tipo di riposo, ma adesso la Francia ha introdotto una pesantissima sanzione di 30.000 € e  12 mesi di reclusione.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1495</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2014-12-11</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Modulo Assenze: Chiarimenti e Disposizioni d'uso</title>
				<description>
In caso di controllo su strada i conducenti SONO OBBLIGATI a tenere con s&amp;eacute; la documentazione cronotachigrafica relativa alla giornata in corso e ai 28 giorni solari precedenti. L&amp;#39;attestazione pu&amp;ograve; avvenire tramite registrazioni del cronotachigrafo digitale (sulla smartcard autista) e/o registrazioni del cronotachigrafo analogico (sui dischi cartacei).

Per le giornate solari prive di attivit&amp;agrave; cronotachigrafica di qualsiasi natura (su dischi e su smartcard autista) &amp;egrave; necessario annotare il motivo dell&amp;#39;assenza di registrazione su apposito modulo cartaceo: il cosiddetto &amp;ldquo;Modulo delle Assenze&amp;rdquo; o &amp;ldquo;Attestazione di attivit&amp;agrave;&amp;rdquo;.
Quando il periodo privo di registrazione cronotachigrafica supera la durata di una giornata, &amp;egrave; possibile produrre un unico modulo per l&amp;#39;intero periodo.

Per i riposi settimanali non va compilato nessun modulo cartaceo, ma valgono le seguenti regole:


	Se si utilizza cronotachigrafo analogico, il riposo settimanale &amp;egrave; comprovato dall&amp;#39;assenza di dischi
	
	Se si utilizza cronotachigrafo digitale, il riposo settimanale va registrato manualmente nella smartcard autista quando questa verr&amp;agrave; inserita in un cronotachigrafo all&amp;#39;inizio di una nuova settimana lavorativa.

Di contro, si possono fare le seguenti precisazioni:


	Il modulo non deve essere prodotto se viene effettuata registrazione cronotachigrafica (registrazione e modulo sono alternativi: se ho registrato attivit&amp;agrave; col cronotachigrafo questa non deve essere riportata anche sul modulo).
	
	In una giornata in cui ho gi&amp;agrave; dell&amp;#39;attivit&amp;agrave; cronotachigrafica registrata, se svolgo anche altre attivit&amp;agrave; come ad esempio in magazzino e senza utilizzare un veicolo (e quindi senza un cronotachigrafo), quell&amp;#39;attivit&amp;agrave; posso registrarla successivamente e manualmente: manualmente sul retro del disco cartaceo oppure manualmente nella smartcard autista la prossima volta che la inserir&amp;ograve; in un cronotachigrafo digitale. Ad esempio:
	
		Guida per 1 ora
		Lavoro per 30 minuti
		Guida per 20 minuti
		..... Lascio il mezzo in officina per 5 ore (resto disponibile oppure rientro in azienda e lavoro in magazzino)
		Torno a prendere il veicolo: inserisco la smartcard e memorizzo manualmente 5 ore di disponibilt&amp;agrave; (oppure di lavoro)
		Guido per 2 ore fino a destinazione .... etc etc.
	
	
	
	Il modulo cartaceo va utilizzato solo per i casi in cui &amp;egrave; previsto (Malattia, Ferie, Congedi o Recuperi, Guida di veicoli non soggetti a uso di cronotachigrafo, Altre mansioni, Disponibile) e non per casi diversi
	
	Il modulo va compilato anche per conducenti con contratto a chiamata.
	
	In caso di cassa integrazione, sciopero o serrata, il modulo cartaceo deve essere compilato barrando la casella &amp;quot;Congedo o Recupero&amp;quot; per documentare il periodo di assenza.
	
	Se il conducente svolge attivit&amp;agrave; lavorativa in uno dei reparti aziendali per una giornata intera o per un periodo di tempo, per tale intervallo di tempo non deve registrare nulla sul cronotachigrafo: l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; lavorativa dovr&amp;agrave; essere registrata sul modulo cartaceo.



</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1512</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2014-12-11</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda su Registro e Orario di Servizio</title>
				<description>In qualità di conducente di linea presso un'azienda di trasporti, è neccessario utilizzare il registro di servizio nonostante io disponga a bordo di un cronotachigrafo?
Risposta:

Come specificato nell’ art. 16 del REG CE 561/2006, il registro di servizio e l’orario di servizio, diventano obbligatori solamente nel caso in cui NON risulti installato nel veicolo l'apparecchio di controllo previsto dal REG CE 3821/85 (il cronotachigrafo&gt;.

Quindi nel caso in cui il veicolo utilizzato non sia dotato di cronotachigrafo, il registro di servizio e l’orario di servizio saranno obbligatori nei seguenti casi:

 Servizi regolari passeggeri, in ambito nazionale;
 Servizi regolari passeggeri, in ambito internazionale, i cui i capolinea si trovano a non più di 50 km, in linea d'aria, dalla frontiera fra due Stati membri e che effettuano complessivamente un percorso non superiore a 100 km.



Nei casi in cui è obbligatorio, l'azienda deve tenere un orario di servizio e un registro di servizio sul quale risultino per ciascun conducente: nome, sede di assegnazione nonché l'orario effettuato per i vari periodi di guida, altre mansioni, interruzioni e disponibilità. 
Con riguardo ai  conducenti, invece, nei casi predetti dovranno avere con sé un estratto del registro di servizio  (contenente almeno gli ultimi 28 giorni solari di attività) e una copia dell'orario di servizio.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1519</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2014-11-12</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda su Riposi Giornalieri e Durata della Giornata Lavorativa</title>
				<description>Dopo aver effettuato un riposo giornaliero di 9 ore posso ripartire subito o devo aspettare lo scadere delle 24 ore dall'inizio della giornata lavorativa?
Risposta:
La normativa (il Reg. CE 561 del 2006) indica chiaramente che:


	Una giornata lavorativa per un conducente inizia subito dopo la fine di un riposo valido (giornaliero o settimanale) e termina non appena inizia un nuovo riposo valido (giornaliero o settimanale).
	Un riposo giornaliero (della durata di 11 ore, oppure 3 ore + 9 ore oppure 9 ore) deve essere concluso entro 24 ore dall'inizio della giornata lavorativa (ovvero dalla fine del precedente riposo valido, giornaliero oppure settimanale). Si può arrivare a 30 ore se la giornata lavorativa è svolta da un equipaggio (almeno 2 autisti costantemente presenti) con il secondo che arriva al massimo entro un'ora dopo il primo.
Ne consegue che:

Una giornata lavorativa ha durata variabile (è delimitata dai riposi). Può durare anche solo 1 ora oppure meno (se il datore di lavoro sarà disposto a pagare lo stipendio...)
La somma della giornata lavorativa + le 11 ore oppure 9 ore di riposo giornaliero non deve superare le 24 ore.
Il riposo deve essere concluso ENTRO 24 ore e NON ALLE 24 ore, cioè può terminare anche PRIMA delle 24 ore, basta che venga rispettata la sua durata minima di 11 ore, oppure 3 ore + 9 ore oppure 9 ore.

 Quindi posso tranquillamente partire prima delle 24 ore da inizio giornata lavorativa se ho già concluso il riposo giornaliero che avevo obbligo di rispettare.
Esempi:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partenza ............................................................................... 07:00
Fine giornata lavorativa e inizio riposo giornalieroc ............... 23:00
Fine Riposo Ridotto (9 ore )................................................. 08:00
NO : avrei dovuto concludere il riposo entro le 07:00, cioè entro 24 ore dall'inizio della giornata lavorativa. In altre parole la giornata lavorativa (che i conducenti chiamano spesso &quot;impegno&quot;) è durata troppo (fino alle 23:00): anche se ho completato il riposo di 9 ore lo ho cominciato troppo tardi (alle 23:00) terminandolo oltre le 07:00 (oltre le 24 ore).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partenza ............................................................................... 07:00
Fine giornata lavorativa e inizio riposo giornaliero ............... 10:00
Fine Riposo Regolare (11 ore ) ............................................ 21:00

SI : cioè posso cominciare una nuova giornata lavorativa a partire dalle 21:01 perché ho già completato tutto il mio riposo giornaliero previsto (di 11 ore) anche se non sono ancora trascorse le 24 ore da inizio giornata.

</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1458</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2014-10-07</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda su memoria di massa del Tachigrafo Digitale</title>
				<description> Quanti giorni di memoria tiene il tachigrafo digitale di un mezzo?
Risposta:
In effetti la memoria di massa del cronotachigrafo non può essere misurata in termini di &quot;giorni&quot;...
Le specifiche tecniche richiedono che il cronotachigrafo (la cosiddetta &quot;VU&quot; o &quot;Unità di Bordo&quot;) deve riuscire a contenere almeno 365 giorni da 256 cambi di stato ciascuno.
I &quot;cambi di stato&quot; sono i passaggi da un'attività all'altra, cioè fra guida-riposo-lavoro-disponibilità. In pratica questo vuol dire che la memoria della VU deve contenere almeno 93.440 attività (256 x 365). Il numero effettivo di giorni memorizzati, quindi, dipende da quante attività registro per ogni giorno.
Se le mie giornate sono caratterizzate da numerosi cambi di stato (come, per esempio, per chi fa collettame, che si ferma e riparte di continuo con un continuo alternarsi di guida-lavoro-riposo) allora il mio cronotachigrafo conterrà meno giornate lavorative dato che prevale il numero di attività da dovere registrare.
Viceversa, se opero percorrendo lunghe tratte e senza soste (se non per le pause necessarie), allora avendo mediamente poche attività durante una giornata, il mio cronotachigrafo riuscirà a contenere molte più giornate.
Nella pratica possiamo dire che, nella media, su poco più di 30.000 cronotachigrafi monitorati ad oggi, vediamo che una VU contiene almeno da 2 a 3 anni di attività.


</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1429</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2014-10-01</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sullo scarico dei dati cronotachigrafici</title>
				<description>Se io scarico i dati oggi e non li ho mai scaricati prima, quanti dati (giorni) riesco a scaricare?
Risposta:
I sistemi di scarico (cosiddette &quot;chiavette&quot;), comunemente reperibili sul mercat, consentono normalmente di scaricare l'intera memoria della VU (quindi TUTTO quello che vi è contenuto, anche se si tratta di più anni), oppure un intervallo a partire da una certa data (ad esempio: gli ultimi 3 mesi...).Ne consegue che è consigliato che il primo scarico che si esegue da una VU sarà uno &quot;scarico integrale&quot;, ovvero riguarderà tutti i dati contenuti nella VU.
Si segnala che ogni azienda, la prima volta che entra in possesso di un cronotachigrafo digitale e prima di iniziare ad utilizzarlo, dovrebbe provvedere ad effettuare il &quot;BLOCCO&quot; della memoria, che consiste nel riservarsi (intestandolo) la zona della memoria all'interno della quale registrerà i dati dei propri conducenti.In difetto si avrà la registrazione dei dati di tutti i conducenti &quot;mescolati&quot; tutti insieme (anche di altre aziende che hanno usato il veicolo in precedenza).</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1446</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2014-10-01</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda su sanzione per mancato scarico tachigrafo</title>
				<description>Quali sanzioni sono previste nel caso in cui NON scaricassi i tachigrafi dei mezzi?
Risposta:
Per i dati provenienti da cronotachigrafi analogici (dischi) la legge 727/1978 prevede una sanzione che può andare dai 24 ai 48 € per ogni giornata mancante.
Per i cronotachigrafi digitali, invece, non è stata ancora prevista una specifica sanzione, per cui si opera per analogia ed esistono varie &quot;scuole di pensiero&quot; per il caso in cui il dato cronotachigrafico non risulti scaricato e/o adeguatamente conservato: nel migliore dei casi viene applicata la stessa sanzione prevista per i dischi, ma nei casi peggiori sono previste le medesime sanzioni (penali) previste per la tenuta non adeguata dei dati soggetti alla normativa sulla privacy.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1453</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2014-10-01</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Nuove scadenze CQC: soppresso l'art 2 del Decreto Dirigenziale 6/08/2013</title>
				<description>
 Appena 1 anno fa era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il  D.D 6/08/2013  con il quale, nell’art. 2, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva predisposto una proroga alla validità delle CQC ottenute per documentazione nei seguenti termini: 

 09/09/2015  per il trasporto di persone oppure di persone e merci.
 09/09/2016  per il trasporto di sole merci. 



Lo stesso Decreto aveva in più previsto che i conducenti che avrebbero rinnovato i loro CQC entro le nuove date di scadenza, avrebbero ottenuto un nuovo CQC con riportata rispettivamente la seguente nuova scadenza : 

 09/09/2020 (invece che 09/09/2018) per il trasporto di persone oppure di persone e merci . 
 09/09/2021  (invece che 09/09/2019) per il trasporto di sole merci. 



Tuttavia il 25 Luglio 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 10 Giugno 2014 che ha abrogato l’art.2 del D.D 6 Agosto 2013  a seguito della contestazione del suddetto articolo da parte della Commissione Europea.
A seguito di ciò, dunque, la scadenza della CQC torna ad essere, per tutti coloro che hanno frequentato i corsi di formazione sia prima che dopo il 6 Agosto 2013:

 09/09/2018 per il trasporto di persone oppure di persone merci. 
 09/09/2019 per il trasporto di sole merci. 



In sintesi, il D.M. 10/06/2014 , con l’abrogazione dell’art. 2 del D.D. 6/08/2013 prevede che vengano tolti due anni alla scadenza della CQC SOLO agli autisti che hanno già frequentato un corso di formazione per il rinnovo CQC e che possiedono una patente con riportata scadenza (2020 – persone e merci), (2021 – merci).


Qui allegate le Circolari del Ministero dei Trasporti che chiariscono in dettaglio quanto è stato qui riassunto. Per visualizzarle clicca sotto.
 Vai al sito  (Decreto Ministeriale 10 Giugno 2014)
Vai al sito  (Decreto Dirigenziale 14 Agosto 2014)</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1412</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2014-08-19</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sul &quot;Modulo delle Assenze&quot; (Attestato dell'attività del conducente)</title>
				<description>E’ obbligatorio compilarlo anche in caso di infortunio professionale? 
 Questa causale non è fra quelle specificate sul modulo e dispongo di certificazione Inail attestante l’infortunio.
Avendo subito un controllo ed avendo mostrato la documentazione INPS, ho comunque ricevuto un verbale sanzionatorio: posso proporre ricorso? 
Risposta:
Le causali presenti sul modulo assenze, ovvero le situazioni per le quali va utilizzato, sono:

 Malattia 
 Ferie 
 Congedi o Recuperi 
 Guida di veicoli non soggetti a uso di cronotachigrafo 
 Altre mansioni 
 Disponibile 

L’infortunio professionale rientra sicuramente nell’ipotesi della “Malattia”. 
Poiché l’utilizzo del modulo assenze è assolutamente obbligatorio per tutti i periodi in cui è assente una qualsiasi registrazione di attività cronotachigrafica, ne deriva che è necessario utilizzare il modulo assenze per i periodi di infortunio professionale, associando tale periodo alla causale “Malattia”.
Nel caso in esame, purtroppo, l’organo accertatore è stato formale anche se ha agito correttamente: il modulo è sempre e comunque obbligatorio quando manca la registrazione cronotachigrafica… Tale obbligatorietà vuole soddisfare l’esigenza di verificare che la mancanza di registrazione non serva a coprire un’attività “fantasma” del conducente… In questo caso l’attività “fantasma” è certo che non vi è stata (vista la prova fornita tramite documentazione INAIL), ma l’operatore del controllo ha voluto, comunque, far valere l’aspetto formale. 
Ne deriva che non si ritiene consigliabile opporre un ricorso al provvedimento sanzionatorio.
 Va, comunque, ricordato che il modulo assenze può essere scritto a mano (non più come in passato quando andava compilato a macchina) e può anche essere inviato al conducente per via telematica (mail o fax… ma si consiglia comunque di stamparlo su carta) qualora il conducente non inizi il suo viaggio dalla sede aziendale. 

</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1402</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2014-08-18</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sulla Deroga ai Riposi Settimanali per i Trasporti Turistici Internazionali </title>
				<description> Dopo 12 periodi di 24 ore, osservo un “doppio” riposo settimanale di 90 ore (ovvero 2 riposi settimanali “normali” da 45 ore ciascuno). Posso effettuare subito dopo un nuovo ciclo di altri 12 periodi di 24 ore seguiti da “doppio” riposo settimanale da 90 ore?
Risposta:
Diciamo subito che la risposta al quesito e affermativa.
Ma approfittiamo per ricordare il “funzionamento” dei riposi settimanali in caso di trasporti turistici internazionali.

Un NORMALE riposo settimanale deve durare almeno 45 ore consecutive e deve iniziare entro 6 periodi di 24 ore (cioè 144 ore al massimo) dalla fine dell’ultimo riposo settimanale.
Un riposo settimanale RIDOTTO, può durare meno di 45 ore, ma deve essere di almeno 24 ore. I riposi settimanali ridotti non possono essere presi in settimane consecutive e vanno recuperati entro la fine della terza settimana successiva.

Abbiamo, quindi, detto che la distanza fra due riposi settimanali non deve superare i 6 periodi di 24 ore (non 6 giorni…!!!), che equivalgono a 144 ore.
Nei trasporti turistici internazionali, cioè quando l’autista trascorre almeno 24 ore in paesi diversi da quello di partenza, è prevista una disciplinata regolata dal Regolamento CE n. 1073 del 2009 (art.29), il quale prevede che: 
 
La distanza fra 2 riposi settimanali può essere portata fino a 12 periodi da 24 ore (288 ore).

Questa deroga può essere fruita solo a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti:

Alla fine del periodo di 288 ore massimo, il conducente deve usufruire di 2 riposi settimanali consecutivi per un totale di almeno 90 ore.
In alternativa il conducente può osservare un periodo di riposo settimanale inferiore a 90 ore, ma di almeno 69 ore. In questo caso recupererà le ore (e i minuti…) mancanti alle 90 ore entro la fine della terza settimana successiva. 
Dall’ 1 Gennaio 2014, è obbligatorio utilizzare un cronotachigrafo digitale. Chi utilizza cronotachigrafi analogici (con dischi cartacei) non può più usufruire della deroga a partire da tale data 
Dall’ 1 Gennaio 2014, se si effettuano periodi di GUIDA compresi nella fascia oraria fra le 22:00 e le 06:00, è obbligatorio che a bordo siano presenti almeno 2 autisti (con carta cronotachigrafica inserita nel cronotachigrafo). In alternativa, se a bordo è presente un solo autista e vuole usufruire della deroga, le pause (da almeno 45 minuti oppure 15+30 minuti) che normalmente devono cominciare entro 4 ore e 30 minuti di guida, devono necessariamente essere anticipate e venire concluse entro le 3 ore di guida.









</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1409</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2014-08-18</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sul riposo giornaliero ridotto e l'impegno</title>
				<description> Buongiorno, vorrei una risposta sicura e corretta in merito al riposo ridotto e l'impegno: la ditta ha la facoltà di obbligare l'autista a fare le sole 9 ore di riposo e le 15 ore di impegno quando vuole lei? 
Grazie 

 Risposta: 

Il riposo giornaliero ridotto si ha quando, con un singolo autista si svolge un riposo di almeno 9 ore e meno di 11, completandolo entro 24 ore dall'inizio della giornata lavorativa.
I riposi giornalieri ridotti possono essere fino ad un massimo di 3 compresi fra due riposi settimanali: ogni volta che viene completato un riposo settimanale (intero oppure ridotto) si ripristinano nuovamente i 3 riposi giornalieri ridotti.
Ad un riposo giornaliero ridotto di 9 ore corrisponde una giornata lavorativa che non può superare le 15 ore (che è quello che viene comunemente chiamato “impegno”).

Per stabilire quando usufruire di un riposo giornaliero ridotto non ci sono particolari limiti: si possono avere riposi giornalieri ridotti quando è necessario in base alle necessità operative dell’azienda e del servizio di trasporto. Importante è non superare i 3 riposi ridotti fra due riposi settimanali.
In altre parole, quando occorre l’azienda vettore può chiedere al proprio conducente/dipendente di svolgere un riposo giornaliero ridotto (e quindi di svolgere una giornata lavorativa che può arrivare fino alle 15 ore), con gli ovvi incrementi retributivi eventualmente previsti.
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				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1389</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-11-18</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sulla conservazione dei dischi analogici</title>
				<description> I dischi analogici devono essere conservati dal conducente o dall'azienda?

 Risposta: 
I dischi cronotachigrafici sono documenti sui quali viene documentata l’attività del conducente sui veicoli dotati di cronotachigrafo analogico.
Per tale motivo essi sono documenti personali, di proprietà esclusiva del conducente durante i primi 28 giorni, al fine di consentirne la verifica da parte degli organi di controllo stradali.
Durante questi primi 28 giorni l’azienda può chiedere all’auitsta di prendere visione dei propri dischi e l’autista ha l’obbligo di esibirli.
L’azienda può anche farsene copia.
Trascorsi i 28 giorni (quindi dal ventinovesimo giorno) i dischi diventano di proprietà dell’azienda e l’autista ha l’obbligo di consegnarli in originale.
L’azienda deve conservarli per un anno ed esibirli a richiesta degli organi di controllo
Durante l’anno di conservazione a carico dell’azienda, l’autista può richiedere copia dei dischi e l’azienda è obbligata a produrla e consegnarla  all’autista che ne ha fatto richiesta.

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				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1395</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-11-18</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sui RIPOSI SETTIMANALI RIDOTTI (2)</title>
				<description>Come va compensato un riposo settimanale ridotto?
Risposta

Quando si effettua un riposo settimanale di durata inferiore alle 45 ore questo è un “Riposo Settimanale RIDOTTO”.
Il riposo svolto in meno rispetto alle 45 ore previste deve essere sempre recuperato, anche se si tratta di un solo minuto.

Il recupero deve essere fatto con le seguenti modalità:


Va effettuato entro le 3 settimane successive. In pratica bisognerà iniziare il recupero entro la domenica della terza settimana successiva a quella in cui si è effettuato il riposo settimanale RIDOTTO.
Va effettuato in una sola volta. Se, ad esempio, ho svolto un riposo settimanale di 40 ore, vuol dire che ho effettuato 5 ore in meno rispetto alle 45 ore che dovevo svolgere. Ebbene: le 5 ore svolte in meno vanno recuperate tutte insieme, non essendo possibile spezzettarle e recuperarle in più volte.
Va effettuato unendo il recupero ad un altro riposo, che deve essere di almeno 9 ore. Nell’esempio precedente: le 5 ore devo recuperarle aggiungendole ad un altro riposo di almeno 9 ore, svolgendo un riposo totale di almeno 14 ore. Ovviamente potrò aggiungere le 5 ore da recuperare o ad un riposo giornaliero oppure anche ad un altro riposo settimanale.
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				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1382</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-10-08</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sui RIPOSI SETTIMANALI RIDOTTI</title>
				<description>Quale è la durata minima di un riposo settimanale ridotto?
Risposta
Il riposo settimanale dovrebbe iniziare entro 6 giorni (se periodi da 24 ore) dalla fine dell’ultimo riposo settimanale e dovrebbe durare almeno 45 ore consecutive ed ininterrotte.
Alcune particolarità riguardano il trasporto di persone, ma per queste si invita a guardare gli articoli che ne parlano specificamente.

E’ possibile effettuare riposi settimanali RIDOTTI, ovvero di durata inferiore alle 45 ore previste, ma solo se il fine settimana che precede e anche quello seguente hanno durata INTERA, cioè di almeno 45 ore.
In altre parole i riposi INTERI e quelli RIDOTTI possono essere alternati (una settimana INTERO, la successiva RIDOTTO, poi ancora INTERO, etc. etc.), ma non possono aversi mai riposi settimanali RIDOTTI consecutivi (in settimane consecutive).

Detto questo, la durata di un riposo settimanale RIDOTTO deve essere di almeno 24 ore.
Un riposo settimanale inferiore a 45 ore (anche solo di 1 minuto) è un riposo settimanale RIDOTTO e in ogni caso non può mai essere inferiore alle 24 ore.

E’ ovvio che quando si svolge un riposo settimanale di durata inferiore a quella necessaria si incorre in una sanzione che è prevista dal Codice della Strada (articolo 174 comma 7).
Si deve, però, precisare che il Codice della Strada prevede una sanzione solo per i casi in cui la durata del riposo settimanale è inferiore di oltre il 10% rispetto a quella minima prevista.
Di fatto, quindi, se svolgo un riposo settimanale insufficiente, ma sto entro il 10%  rispetto al limite minimo che dovevo rispettare… Non è prevista una sanzione !

Ad esempio:

Devo svolgere un riposo settimanale INTERO di 45 ore (ad esempio perché la settimana precedente avevo già svolto un riposo settimanale ridotto): in questo caso il 10% della durata necessaria è di 4,5 ore (4 ore e 30 minuti). Se svolgerò un riposo di almeno 40 ore e 30 minuti (quindi entro il 10 % in meno delle 45 ore che dovevo effettivamente fare) … non è corretto, ma in Italia non è prevista sanzione !
Posso svolgere un riposo settimanale RIDOTTO (ad esempio perché la settimana precedente no svolto un riposo settimanale di almeno 45 ore e lo stesso farò la prossima): in questo caso potrei svolgere un riposo inferiore a 45 ore, ma che deve essere di almeno 24 ore. Qui il 10% di 24 ore è di 2,4 ore (2 ore e 24 minuti). Se svolgerò un riposo di almeno 21 ore e 36 minuti (quindi entro il 10 % in meno delle 24 ore che dovevo effettivamente fare)… non è corretto, ma in Italia non è prevista sanzione !


Per riassumere potremmo dire che (anche se non è corretto dal punto di vista della norma), visto che non è prevista ad oggi una sanzione (in Italia !) è possibile svolgere :


Riposi Settimanali INTERI di almeno 40 ore e 30 minuti
Riposi Settimanali RIDOTTI di almeno 24 ore e 36 minuti


Resta chiaro che chi va, invece, all'estero dovrà informarsi su quali sanzioni sono previste per gli stessi casi qui affrontati.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1368</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-10-07</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sulle Ore di GUIDA Giornaliere</title>
				<description>Normalmente posso guidare 9 ore al massimo.
DUE volte la settimana posso arrivare fino a 10 ore.
Le 2 volte che posso arrivare a 10 ore possono essere in giorni consecutivi? 
Risposta:

La risposta è che non c’è un limite in questo senso: posso guidare fino a 10 ore anche per due giornate consecutive. 
Per chiarezza, questo è ciò che dice la norma:


Posso guidare tutti i giorni fino ad un massimo 9 ore.
Due volte per settimana (dalle 00:00 del Lunedì alle 24:00 della Domenica, in qualsiasi giorno) posso superare le 9 ore ed arrivare fino a 10 ore


La norma non dice altro, per cui non c’è nessun altro limite da tenere presente.


</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1373</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-10-07</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title> Domanda su modulistica per mezzo fermo</title>
				<description>Domanda:

Nelle giornate in cui un mezzo viene tenuto fermo, esiste obbligo di compilare un modulo apposito ? Esiste qualche particolarità se il mezzo usa cronotachigrafo analogico (dischi cartacei) ?


Risposta:


Non è prevista alcuna modulistica per attestare il fermo di un veicolo.
Ciò è valido per tutti i veicoli a prescindere dal tipo di cronotachigrafo che essi montano (analogico o digitale).


In ogni caso il fermo è attestato e dimostrato dal fatto che non variano i Km riportati dall’odometro del cronotachigrafo digitale oppure quelli riportati sui dischi cartacei compilati manualmente.
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				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1270</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-09-18</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sui riposi giornalieri ridotti (da almeno 9 ore) per chi opera nel Trasporto Persone e  applica la deroga del riposo settimanale (dopo 12 giorni invece che dopo 6 giorni) </title>
				<description>
Domanda


Opero nel Trasporto di Persone e usufruisco del rinvio dei riposi settimanali, cioè svolgo il riposo settimanale dopo 12 periodi da 24 ore invece che dopo 6 periodi dall’ultimo riposo settimanale.
Per quanto riguarda i riposi giornalieri ridotti da 9 ore quando svolgo 2 settimane consecutive senza riposo settimanale, sono sempre 3 o raddoppiano e diventano 6?


 Risposta:

Diciamo subito che i riposi giornalieri da 9 ore (quelli chiamati “riposi ridotti” dalla normativa) non possono mai essere più di 3 se prima non si osserva un nuovo riposo settimanale. Se il riposo settimanale lo si rinvia per 12 giorni, si rinvierà anche il momento in cui si potranno avere nuovamente disponibili dei riposi giornalieri ridotti.


Ecco, di seguito, una spiegazione dettagliata della risposta data al lettore.


Il Regolamento CE 561/2006 stabilisce che :

E’ possibile svolgere dei riposi giornalieri ridotti (cioè da meno di 11 ore ma almeno da 9 ore) al massimo per 3 volte comprese fra due riposi settimanali consecutivi;
Un riposo settimanale deve iniziare al massimo entro 6 periodi di 24 ore dall’ultimo riposo settimanale.



Il successivo Regolamento CE 1073/2009 introduce una deroga per i trasporti turistici internazionali, ovvero:

E’ possibile rinviare il riposo settimanale a 12 periodi (invece che 6) di 24 ore dall’ultimo riposo settimanale a condizione che:


Il conducente abbia svolto un periodo di almeno 24 ore di attività in paese dove sia applicato il Reg. CE 561/2006, ma diverso da quello di partenza;
Terminato il periodo massimo di 12 giorni, il conducente svolga subito 2 riposi settimanali consecutivi e continui di cui almeno uno regolare (almeno 45 ore) e il secondo da almeno 24 ore (cioè un riposo totale di almeno 69 ore = 45 + 24 ore). Se il secondo riposo è ridotto, le ore fatte in meno rispetto ad un riposo regolare dovreanno essere recuperate entro le 3 settimane successive secondo le consuete regole.


Attenzione perché la deroga è valida solo fino al 31/12/2013!!
Infatti, dal 01/01/2014 la deroga potrà essere applicata solo ai veicoli dotati di cronotachigrafo digitale (saranno esclusi i mezzi cronotachigrafo analogico e dischi cartacei).
Inoltre, sempre dal 01/01/2014, quando risulteranno periodi di guida fra le ore 22.00 e le ore 06.00 si potrà applicare la deroga sui riposi settimanali solo se vi siano a bordo equipaggi di almeno 2 autisti. In alternativa, con un solo autista, le pause da 45 minuti (oppure 15+30 minuti) dovranno essere osservate al massimo entro 3 ore di guida (invece delle 4 ore e 30 minuti).


In conclusione, i 3 riposi giornalieri ridotti da 9 ore sono regolati a prescindere da quando viene svolto il riposo settimanale (dopo 6 o dopo 12 giorni dal precedente).
Ogni volta che svolgo un riposo giornaliero ridotto, il mio plafond di 3 riposi diminuisce di 1, fino a diventare zero e si ripristinerà (tornerà a rendermi disponibili i 3 riposi) solo se e quando completerò un riposo settimanale.
Sia che io anticipi un riposo settimanale (nulla impedisce di svolgerlo anche prima dei 6 giorni) e sia che io lo rinvii fino ai 12 giorni (quando ciò mi è concesso), ho nuovamente disponibili i 3 riposi giornalieri ridotti appena ho concluso il riposo settimanale.


Va anche notato (almeno in teoria visto che in pratica non risulta che tale regola venga applicata normalmente) che se non osservo un riposo settimanale corretto (ovvero se ne svolgo uno inferiore alle ore che avevo obbligo di svolgere) non mi vedrò ripristinato il plafond dei 3 riposi giornalieri ridotti e potrò usufruirne solo quando avrò svolto il prossimo riposo settimanale in modo completo e corretto.








</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1232</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-09-16</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sull’obbligo per il Titolare-Socio dell’azienda di avere la carta cronotachigrafica </title>
				<description>
Risposta:


La risposta è che, se si guidano veicoli con cronotachigrafo digitale, è assolutamente obbligatorio avere la carta cronotachigrafica del conducente.


La normativa non vuole controllare semplicemente e genericamente un dipendente lavoratore...
Il concetto è che si vuole controllare chi opera come conducente professionale, anche se lo fa ogni tanto, con lo scopo di verificare la sua attività per garantire sicurezza su strada a tutti gli utenti.


In pratica,quindi, anche chi è titolare di un’azienda con un solo veicolo (cosiddetto “padroncino”) o chi è socio di un’azienda con più veicoli, deve documentare obbligatoriamente la sua attività cronotachigrafica e, se usa mezzi con cronotachigrafo digitale, è categoricamente necessario che possieda ed utilizzi sempre la sua carta cronotachigrafica personale per non incorrere in pesanti sanzioni anche di natura penale.


Unico consiglio aggiuntivo per chi non è dipendente (titolari e/o soci): è utile portare con sé una visura della Camera di Commercio non più vecchia di 6 mesi, per dimostrare la propria appartenenza alla ditta proprietaria del veicolo. In difetto sarà necessaria la busta paga o il contratto di lavoro (che per un socio potrebbero non esserci...).



</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1280</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-09-16</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sul riposo settimanale</title>
				<description>
Domanda:
In qualità di turnista le mie giornate lavorative cominciano sempre alle 14.00 e possono durare fino alle 02.00 del giorno successivo. A settimane alterne lavoro anche di sabato. Quando inizio il riposo settimanale la Domenica, è corretto o sono già oltre i 6 giorni di riposo entro cui dovevo osservare il riposo settimanale?


Risposta:
Precisiamo, anzitutto, che il riposo settimanale deve iniziare entro 6 periodi di 24 ore dall’ultimo riposo settimanale e non entro 6 giorni di calendario.
Questo vuol dire che se finisco un riposo settimanale alle 14.00 del Lunedì, avremo:

1° periodo di 24 ore : 14.00 del Martedì
2° periodo di 24 ore : 14.00 del Mercoledì
3° periodo di 24 ore : 14.00 del Giovedì
4° periodo di 24 ore : 14.00 del Venerdì
5° periodo di 24 ore : 14.00 del Sabato
6° periodo di 24 ore : 14.00 del Domenica



Quindi, al massimo, entro le 14 della domenica deve iniziare un nuovo riposo settimanale.

Nel caso indicato dal lettore, si interpreta che:

a) Il conducente comincia sempre le sue giornate alle 14;
b) I riposi settimanali coincidono sempre con il sabato e/o la domenica;
c) Tutte le settimane cominciano il lunedì alle 14 e, quindi, i riposi settimanali terminano in quello stesso giorno e in quella stessa ora.



Per questo :

I 6 periodi di 24 ore entro cui cominciare il riposo settimanale vanno conteggiati a partire dalle 14.00 del Lunedì (cioè da quando è terminato l’ultimo riposo settimanale).
Anche quando l’attività lavorativa si prolunga fino alle 02.00 della notte fra Sabato e Domenica, l’ultimo riposo settimanale era terminato alle 14.00 di Lunedì e, quindi, i 6 periodi di 24 ore si concludono alle 14.00 di Domenica. Iniziando il riposo alle 02.00 di Domenica siamo ancora entro il limite massimo. Ovviamente andrà considerato che il riposo settimanale, in questo caso, andrà dalle 02.00 di Domenica alle 14.00 di Lunedì, con una durata di 36 ore invece che 45 ore. Le 9 ore svolte in meno andranno recuperate entro le 3 settimane successive, mentre il prossimo riposo settimanale non potrà essere anch’esso ridotto, ma dovrà ammontare ad almeno 45 ore.

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				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1293</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-09-16</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda su trasporto alimentari</title>
				<description>Cosa fare per presentare la domanda per il rilascio dell’Autorizzazione Sanitaria

Il trasporto di prodotti alimentari è soggetto alle norme del reg. CE 852/04 e del Dpr 327/80. La domanda per il rilascio dell’Autorizzazione Sanitaria ( DIA ), che deve essere presentata al Comune competente per territorio in relazione alla residenza del proprietario del veicolo (art. 45 DPR 327/80), deve contenere:



 nome o ragione sociale e sede dell’Impresa;
 estremi d’identificazione del veicolo; 
 indicazioni delle sostanze alimentari che si andranno a trasportare con il veicolo indicato;
 indicazione dei luoghi dove generalmente l’impresa destina il veicolo per lavaggio, disinfezione e disinfestazione;
 dichiarazione della ditta costruttrice del veicolo attestante che i materiali impiegati siano a norma di legge;
 attestazione del versamento; 
 attestato A.T.P, ove previsto. 


Inoltre all’azienda si richiede l’adozione di un manuale di autocontrollo che riporti:


dichiarazione del titolare dell’impresa riguardo la definizione della politica di qualità perseguita;
definizione dei ruoli e delle responsabilità;
descrizione dei prodotti e delle materie prime;
norme di riferimento;
procedure di verifica sull’attività svolta;
programmazione della formazione del personale.


</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1160</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-09-12</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>“Decreto del Fare”... Cosa cambia nell’autotrasporto</title>
				<description>Sconto sul pagamento delle sanzioni e riduzione dell’importo della cauzione

Il decreto legge n- 69 del 21 giugo 2013, più noto come “Decreto del Fare”, è stato convertito nella legge n. 98 del 09 agosto 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013.

Il decreto contiene numerosi articoli che prevedono interventi in varie materie, dall'edilizia, all'economia, agli enti pubblici, ma anche al Codice della strada e, quindi, all'autotrasporto.

Ecco, in breve, le novità che interessano le aziende e gli operatori del trasporto su strada:


Pagamento sanzioni: il pagamento fatto entro 5 giorni dalla notifica (pervenuta a mezzo posta) o dalla   contestazione (fatta immediatamente su strada) comporta lo sconto del 30% della sanzione.
Considerazioni...

Lo sconto sarà applicabile a tutti i verbali che saranno notificati o contestati a partire dal 15 Agosto 2013 e che saranno pagati entro 5 giorni dalla data di notifica;
Per le sanzioni per divieto di sosta (tagliando lasciato sul tergicristallo in assenza del trasgressore) sarà possibile richiedere la notifica diretta all'accertatore o recandosi presso il comando dell’organo di controllo. A quel punto, pagando entro 5 giorni, si potrà applicare lo sconto del 30% evitando anche l’aggravio di spese postali per la notifica;
Prossimamente sarà possibile la notifica delle violazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC) evitando aggravio per spese postali;
Il valore dello sconto del 30% va calcolato senza arrotondamenti;
In caso di maggiorazione di 1/3 per infrazione commessa di notte (fra le 22 e le 7) si applica prima la maggiorazione e poi lo sconto del 30%;
Sarà possibile chiedere di pagare subito (su strada) all'accertatore, ma solo con transazione in moneta elettronica (cioè se l’accertatore sarà dotato di POS). Per questa possibilità si dovrà attendere il decreto dirigenziale che è previsto entro 4 mesi;
Per gli stranieri (ovvero per le targhe estere) il pagamento dovrà sempre effettuarsi subito nelle mani dell’accertatore (anche in assenza di POS) per cui dovrà comunque essere applicato lo sconto del 30%;
Una volta effettuato il pagamento scontato non sarà più possibile opporre ricorso. Rimane la possibilità di pagare a titolo di cauzione, ma questa non è scontabile;
Qualora si pagasse a titolo di cauzione (quindi senza sconto del 30%) si potrà sempre decidere di pagare definitivamente e se questo avverrà entro i 5 giorni rimarrà valida la possibilità di usufruire dello sconto del 30%: in questo caso l’organo accertatore dovrà restituire l’eccedenza pagata con la cauzione;
Non sono riducibili le sanzioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta
Qualora le infrazioni contestate dovessero prevedere la sospensione della patente di guida o il fermo amministrativo del mezzo, non sarà possibile effettuare, sulla sanzione, la riduzione del 30%.

Cauzione: può accadere che sia necessario pagare immediatamente una sanzione per non incorrere nel fermo amministrativo del veicolo. Pagando subito si perde il diritto a proporre ricorso. Se si è, però, ragionevolmente convinti di avere motivi validi per proporre un ricorso può risultare utile pagare “a titolo di cauzione”, il che consente di valutare l’opportunità di ricorrere ed, eventualmente, procedere in tal senso. La cauzione che era richiesta ai conducenti di nazionalità italiana era pari alla metà del massimo della sanzione prevista: in altre parole i conducenti italiani pagavano il doppio di quelli stranieri quando volevano preservare il loro diritto di ricorrere.
Adesso, finalmente, i conducenti italiani sono equiparati a quelli stranieri: per la cauzione dovranno pagare la sanzione minima prevista. Unica precisazione: la cauzione si paga subito, ma non dà diritto allo sconto del 30% per chi paga entro 5 giorni. A meno che non si decida, sempre entro i 5 giorni, di convertire la cauzione in pagamento a titolo di estinzione (in questo caso si otterrà la restituzione di ciò che è stato pagato in più).


Per scaricare la circolare relativa al decreto in oggetto clicca sotto.
Download Circolare

Per scaricare la tabella degli importi delle sanzioni clicca sotto

</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1124</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2013-08-21</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>STRAGE IN IRPINIA: Pullman precipita giù da viadotto sulla A16</title>
				<description>Anche questa volta si parla di tempi di guida e riposo del conducente.

Il tragico incidente è accaduto intorno alle 20:30 del 28 Luglio scorso tra Monteforte Irpino e Baiano quando il pullman, un Granturismo organizzato dalla società Mondotravel di Napoli con a bordo una cinquantina di persone, tra le quali numerosi bambini, ha sfondato il guard rail autostradale e con un volo di 25-30 metri è precipitato nella scarpata sottostante.
L'arrivo dei soccorsi, seppure repentino, non è bastato per salvare la vita di quelle 38 persone, vittime del più grande incidente nella storia infortunistica del Paese e che, negli ultimi 60 anni, ha fatto contare oltre 500.000 morti e circa 14 milioni di feriti sulle strade.
Mentre dalle istituzioni giungevano i primi messaggi di cordoglio e solidarietà alle famiglie delle vittime, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in una lettera inviata al Presidente della Regione Campania Stefano Caldoro, ha spostato l'attenzione sul tema della sicurezza nelle strade dichiarando che “questa inaccettabile sciagura deve richiamare tutti, istituzioni e cittadini, a un più tenace impegno per la sicurezza stradale e impone ogni iniziativa utile a ridurre i fattori di rischio“.  
Il Presidente Napolitano ha poi ancora aggiunto che ”Agli interventi di adeguamento e manutenzione delle reti stradali e alle indispensabili attività di controllo e repressione deve affiancarsi una rinnovata consapevolezza di chi guida: il più scrupoloso e responsabile rispetto del codice della strada è essenziale per tutelare noi stessi, i nostri cari e il prossimo&quot;.
Le cause della disgrazia non sono ancora chiare e sono da ricercare in diversi ambiti ed è proprio per questo che la procura di Avellino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Gli accertamenti giudiziari saranno finalizzati a far luce non solo su eventuali responsabilità dell'autista, che è morto nell'incidente, ma anche sulle condizioni tecniche del pullman il quale, segnala il Ministro dei Trasporti Maurizio Lupi, “era un mezzo del 1995, vecchio di 18 anni e che risulta  abbia percorso 900mila chilometri avendo superato una revisione lo scorso marzo. E' nostro compito, ora, ” -prosegue il Ministro – “quello di svolgere un’indagine amministrativa per sapere come vengono fatte queste revisioni”.
Altro nodo da sciogliere è quello riguardante le barriere laterali bordo ponte tipo ‘New Jersey‘ con mancorrente, presenti sul viadotto in Irpinia dove è precipitato il pullman. La società Autostrade per l’Italia sottolinea che tali barriere &quot;sono state concepite per ammortizzare al meglio gli urti delle autovetture, che costituiscono la stragrande maggioranza degli urti. Per tale motivo le barriere laterali non sono costruite con muro rigido (che sarebbe l’unico idoneo a resistere a tutti gli urti) ma con elementi collegati tra di loro, appoggiati alla pavimentazione e fissati a essa con perni che devono permettere lo sganciamento di qualche elemento in caso di urti particolarmente forti“.
Infatti, “in caso di urti con mezzi pesanti, queste barriere sono idonee a resistere solo entro certe angolazioni di impatto ed entro certi limiti di velocità, perché una maggiore rigidità sarebbe molto pericolosa per gli automobilisti in caso di urto violento”.
La soluzione per evitare che disastri simili si ripetano ancora in futuro ci sarebbe e basterebbe semplicemente allungare il nostro sguardo al di là delle Alpi. In Francia, così come in Spagna Austria e Svizzera, da tempo sono state adottate le cosiddette rampe di emergenza, ovvero delle vie di fuga in salita situate lungo i tratti in discesa delle autostrade con un fondo caratterizzato solitamente da ghiaia o sabbia che permettono ad un mezzo fuori controllo, per esempio a causa di un guasto all'impianto frenante , di frenare la sua corsa in condizioni di sicurezza e sono progettate per accogliere anche veicoli di grandi dimensioni.
In questo clima di dolore per i tragici fatti, si solleva la polemica di Giordano Biserni, Presidente dell'Asaps (Associazione Sostenitori-Amici della Polizia Stradale) il quale sostiene che &quot;in questa tipologia di incidenti, nella maggior parte dei casi, giocano un ruolo importante gli esasperati tempi di guida con lo sforamento delle 9 ore giornaliere ammesse, o il salto dei turni di riposo previsti dall'articolo 174 del CdS. [...] A parere dell'associazione anche la lunga crisi economica sta incidendo nella spinta verso una forzata illegalità, tutto questo perché le imprese cercano di  mantenere la presenza su un mercato economicamente soffocante che si gonfia di costi e che vede abbassarsi le tariffe anche per una concorrenza  estera sempre più agguerrita e sleale. [...] Le più recenti politiche, che pur hanno fatto molto in termini di leggi a favore della sicurezza stradale (patente a punti, sanzioni più severe, contrasto all'alcol) hanno trascurato il fattore del controllo umano, l'unico capace di intercettare le violazioni che si traducono poi spesso in tragedia: si chiamano,  per ricordarne alcuni,  tempi di guida, riposi, limitatori di velocità, (anche nei cantieri stradali) alcol, droga, pneumatici, uso del cellulare, uso delle cinture sui mezzi.
Dopo una tragedia come quella della A16, con decine di lenzuoli bianchi allineati sulla strada, che equivale alla sciagura di Viareggio, attendiamo risposte concrete.&quot;</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1115</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2013-08-05</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sulla validità territoriale delle norme e del Codice della Strada  </title>
				<description>Il CDS (Codice della Strada) è una raccolta di norme emanate e valide esclusivamente sul territorio italiano.
Tutti i veicoli, quindi, che circolano all'interno del territorio italiano e a prescindere dal paese di provenienza, sono soggetti a tali normative.
Analogamente, anche gli altri stati europei hanno un loro equivalente del CDS, ma sicuramente diverso da quello italiano.

La prima parte della risposta, quindi, è che le norme del CDS non sono uguali in tutti gli stati europei.

Va, però, precisato che in vari casi il CDS fa riferimento a norme sovranazionali, cioè a norme emanate direttamente dal Parlamento Europeo.

Un caso per tutti è quello del Regolamento CE 561 del 2006, che si occupa di regolamentare i tempi di guida, riposo e pausa dei conducenti professionali.

Va detto che i Regolamenti della Comunita' Europea sono norme che hanno validità generale ed immediata in tutta la Comunità Europea: non appena vengono emanati e pubblicati, hanno validità da subito ed in tutti gli stati della Comunità, senza alcuna differenza fra l'uno e l'altro.

In sintesi, allora, la norma sui tempi di guida e riposo (cioè il Regolamento CE 561/2006) è identico in tutti gli stati della Comunità e il CDS vi fa riferimento senza differenze fra gli stati.

Quello che in effetti cambia fra uno stato e l'altro è il sistema sanzionatorio contenuto nei vari CDS.

Anche qui, in sintesi, diciamo che la regola che riguarda i tempi di guida, riposo e pausa e' uguale in tutta l’Unione Europea , mentre, per chi trasgredisce, ogni stato applica sanzioni diverse che sono indicate in ognuno dei rispettivi CDS nazionali.

In conclusione:

-          Le norme sovranazionali (ad esempio i Regolamenti 561/2006 sui tempi di guida e riposo o 3821/1985 sul cronotachigrafo)                       hanno uguale validità in tutti gli stati dell’Unione.

-          Il Codice della Strada (il sistema sanzionatorio e le norme nazionali) hanno validità solo all’interno dello stato che lo ha emanato.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1109</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-07-19</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sull'annotazione dei riposi sul retro del disco cronotachigrafico</title>
				<description>I numerosi verbali elevati su strada per la mancata compilazione del retro dei dischi cronotachigrafici, hanno ricordato ai conducenti nel peggiore dei modi una pratica che avrebbero, in effetti, dovuto conoscere ed osservare da tempo.

Il concetto è molto semplice e ne riassumiamo di seguito i punti salienti:

1)      Un disco va utilizzato per una sola giornata lavorativa e al massimo per 24 ore (mai sovrascrivere il tracciato !)

2)      Una giornata lavorativa è compresa fra due riposi (giornalieri e/o settimanali), cioè va dalla fine di un riposo (giornaliero o settimanale) all’inizio del riposo successivo (giornaliero o settimanale).

3)      Il disco cartaceo è un documento personale dell’autista e rimane a bordo del veicolo (nel cronotachigrafo analogico) solo se e quando il veicolo è nella disponibilità del conducente.

4)      Quando il conducente non ha disponibilità di un veicolo con cronotachigrafo (tipicamente quando è a casa propria per il riposo giornaliero o settimanale) il disco lo porta con sé.

5)      A fine giornata lavorativa (quando si estrae il disco per iniziare un riposo giornaliero o settimanale) il disco deve essere “chiuso”, ovvero devono essere completate le informazioni sulla facciata anteriore (Km fine e Km percorsi)

6)      Quando sono trascorse 24 ore dall’inizio dell’utilizzo di un disco (oppure prima di cominciare la giornata lavorativa successiva), il disco va compilato sulla facciata posteriore in modo da completare le ore tracciate dal tachigrafo fino a raggiungere le 24 ore totali (ovvero: se col tachigrafo abbiamo documentato una giornata lavorativa di 8 ore, sul retro del disco andranno tracciate manualmente le rimanenti 16 ore per giungere al totale di 24 ore).

&amp;nbsp;

Facciamo un esempio pratico di cosa deve fare un conducente per compilare correttamente il disco: supponiamo che oggi sia il 25 Giugno e che il conducente abbia terminato la sua giornata alle 18:00 …

a)      Estrae il disco e lo “chiude” compilando la facciata fronte con i dati dei Km di arrivo, la differenza con i Km di partenza, la località di arrivo e la data di fine lavoro

b)      Si allontana per andare a consumare il suo riposo (ad esempio il riposo giornaliero che andrà a effettuare a casa propria per la notte).

c)       Torna l’indomani mattina (26 Giugno) alle ore 07:00 dopo avere effettuato un riposo di 13 ore.

d)      Annota sul retro del disco di ieri (25 Giugno) il riposo effettuato dalle 18:00 alle 24:00  (l’annotazione va fatta nell’apposita “griglia”).

e)      Annota sul retro del disco ancora vergine di oggi (26 giugno) il riposo effettuato dalle 00:00 alle 07:00 (l’annotazione va fatta nell’apposita “griglia”).

f)       Compila il disco con i propri dati (Nome e Cognome), data inizio lavoro, località di partenza, targa e Km inizio.

Inserisce il disco nel cronotachigrafo</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1103</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-07-11</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sul Modulo Assenze (Attestato dell’Attività del Conducente”): va compilato anche per autisti saltuari o con contratto a chiamata ?</title>
				<description>La risposta è “SI”, nel senso che l’obbligo da soddisfare è quello per cui il conducente su strada deve sempre avere con sé la documentazione COMPLETA relativa alla sua attività degli ultimi 28 giorni.

Se le eventuali attività memorizzate sulla smartcard unite con gli eventuali dischi cartacei non coprono interamente i 28 giorni, dovrà essere compilato un cosiddetto “modulo delle assenze” per coprire ogni “buco” presente nella documentazione dell’attività svolta.

Questo a prescindere dal fatto che il conducente abbia un contratto a tempo indeterminato oppure un contratto a chiamata o altra forma di rapporto contrattuale.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1095</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-06-27</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sul Riposo Settimanale e Dischi Cronotachigrafici (Cronotachigrafo Analogico).</title>
				<description>Durante il riposo settimanale tengo inserito un disco dal venerdì mattina fino alla domenica mattina, quando riparto, per comprovare la sosta. In caso di controlli è necessario esibire anche il modulo delle assenze ?
Risposta
Analizziamo brevemente cosa dicono le varie norme su riposo settimanale, dischi cronotachigrafici e Modulo delle Assenze …

Il Regolamento CEE 3821 del 1985 dice: “I conducenti utilizzano i fogli di registrazione per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione è ritirato solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero. Nessun foglio di registrazione o carta del conducente deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato.”

Il Regolamento CE 561 del 2006 dice poi : “«periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo”

La Circolare del Ministero dell’Interno 300/A/6262/11/111/20/3 del 22/07/2011 stabilisce che : Il modulo attestante l’assenza del conducente non serve a documentare l’effettuazione del riposo settimanale. Nell’ambito dell’attività settimanale del conducente, infatti, il riposo settimanale deve essere oggetto di documentazione attraverso le registrazioni dell’apparecchio di controllo (cronotachigrafo). Se il conducente guida abitualmente un veicolo munito di cronotachigrafo analogico (con dischi), la documentazione dell’effettuazione del riposo è fornita dall’assenza di dischi. Perciò, in occasione dei controlli stradali, il conducente esibisce solo i fogli delle giornate in cui ha lavorato.

Se il veicolo che conduce, invece, è dotato di tachigrafo digitale, al momento in cui inizia il servizio dopo un riposo settimanale il conducente deve confermare che il periodo intercorrente fra l’estrazione della carta tachigrafica ed il successivo inserimento è da considerare come periodo di riposo. Tale possibilità è automaticamente presentata dal tachigrafo digitale ogni qualvolta viene inserita la carta cronotachigrafica (cosiddetto “Inserimento Manuale” delle attività).

Riassumendo e rispondendo direttamente al quesito, possiamo allora concludere quanto segue:

1)      Un disco deve essere inserito nel cronotachigrafo nel momento in cui a bordo è presente l’autista (dal momento in cui prende in consegna il veicolo).

2)      Un disco non può mai stare nel cronotachigrafo per più di 24 ore

3)      Un disco documenta al massimo una giornata lavorativa e va estratto alla fine della giornata stessa.

4)      Il riposo settimanale non va documentato con il Modulo delle Assenze

5)      Per chi usa dischi, il riposo settimanale è dimostrato dall’assenza di dischi.

6)      Se durante riposo settimanale il conducente dispone del suo tempo liberamente, allora non è a bordo del veicolo, quindi non deve avere dischi a prova del fatto che non era a bordo.

Discorso diverso va fatto per il caso in cui il riposo settimanale viene effettuato a bordo e in cuccetta (quindi con veicolo fermo …): in questo caso abbiamo detto che il Reg. CEE 3821/1985 dice che un disco va inserito se l’autista ha in consegna il veicolo (cioè se è a bordo e riposa sul mezzo). In questo caso si userà un disco per ogni giornata di riposo, al massimo per 24 ore. Per evitare di dover cambiare disco durante la notte (per evitare di sovrascriverlo usandolo per più di 24 ore e per evitare di interrompere il riposo notturno) si potrà cambiare il disco prima delle 24 ore, al momento in cui si va in cuccetta per iniziare a dormire (d’altronde, un disco può essere usato al massimo per 24 ore… ma può tranquillamente essere usato per un periodo inferiore…!).

&amp;nbsp;</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1089</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-06-20</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sulle attività in aree fuori dal campo di applicazione (OUT)</title>
				<description>Lavoro per un grande corriere nazionale dove si fa utilizzo di casse mobili.
Le fasi di manovra per il posizionamento, lo sgancio e l'aggancio alle ribalte di carico nelle filiali di appartenenza del corriere devo considerarle come guida,o posso utilizzare la funzione &quot;OUT&quot;?
Il tempo registrato dal tachigrafo durante le manovre, posso poi recuperarlo come pura guida su strada?
Risposta
Aree Private

Quando il veicolo accede all’interno di un’area privata, si dice che si accede in un’area “fuori dal campo di applicazione della norma”, cioè in un’area all’interno della quale non si applicano le prescrizioni del Codice della Strada e del Regolamento CE 561/2006 sui tempi di guida e riposo.

Questo vuol dire che, all’interno di tali aree, potrebbe guidare anche chi è privo di patente, come pure si potrebbe guidare senza limiti di tempo e/o senza riposare…

Attività in Aree Private

In definitiva, quindi, svolgere dell’attività all’interno di aree private vuol dire che quell’attività può non essere considerata ai fini del Regolamento CEE 561/2006 sui tempi di guida e di riposo.

L’attività svolta in aree fuori dal campo di applicazione della norma viene chiamata “OUT” per brevità.

Va anche detto, però, che se pensiamo ad una normale attività di lavoro all’interno di un ufficio, questa è svolta normalmente in un’area privata e qui sono sempre validi i vincoli che regolamentano l’orario di lavoro..

Ne deriva che, per un conducente professionale che opera in aree private, l’orientamento comune è quello di non considerare i tempi di guida svolti in tali aree, mentre viene comunque considerata la presenza sul posto di lavoro (come pure sono normalmente considerati i tempi di eventuale riposo anche se svolti dentro un’area privata).

Riassumendo, quindi, possiamo considerare la seguente tabellina esemplificativa su come vanno considerati i vari tipi di attività dentro e fuori dalle aree private:

&amp;nbsp;



Tipo Attività
Area/Strada Pubblica
Area Privata (OUT)


Guida
Guida
Lavoro / Altre Attività


Lavoro / Altre Attività
Lavoro / Altre Attività
Lavoro / Altre Attività


Disponibilità
Disponibilità
Disponibilità


Riposo
Riposo
Riposo



&amp;nbsp;

Documentazione dell’attività in Aree Private

Se guido per 1 ora in area privata e poi vengo fermato quando mi trovo su una strada pubblica, in quell’ora ero presente al lavoro (quindi va considerata nel cosiddetto “impegno”), ma non può essermi conteggiata come tempo di guida se ho documentato che mi trovavo in area privata.

Come documentare l’attività svolta nelle aree private e chiamata “OUT” ?

La funzione “OUT”, in effetti, è caratteristica dei cronotachigrafi digitali e va fatta una distinzione con i cronotachigrafi analogici (sui quali si utilizzano i dischi cartacei).

Sui cronotachigrafi digitali si attiva la funzione OUT a mezzo fermo, attraverso il menu accessibile dall’apposito tasto frontale per indicare che l’attività registrata dal cronotachigrafo, dal momento in cui viene attivata la funzione OUT fino alla sua disattivazione, è stata svolta all’interno di un’area privata, ovvero fuori dal campo di applicazione della norma.

Se entro in area privata, dunque, attivo la funzione OUT…. Prima di uscire da un’area privata, invece, disattivo la funzione OUT.

In questo modo riesco a documentare in modo valido che l’attività svolta fra Inizio-OUT e Fine-OUT è da considerarsi svolta in area privata o, comunque, fuori dal campo di applicazione della norma.

Sui cronotachigrafi analogici, il conducente deve scrivere manualmente sul retro del disco l’ora di entrata e quella di uscita dalle singole aree private, specificando preferibilmente qual è il luogo.

Se entro in area privata, dunque, estraggo il disco e scrivo sul retro in quale area privata sono entrato e a che ora…. Prima di uscire da un’area privata, invece, estraggo nuovamente il disco e annoto l’orario di uscita.

Conclusioni

Tornando alla domanda del nostro blogger, le manovre di posizionamento, aggancio, sgancio, etc. se svolte in area privata e adeguatamente documentate come sopra descritto vengono considerate come “Lavoro” e non più come “Guida”.

In definitiva, le manovre sono parte dell’orario lavorativo detto anche “impegno”. I tempi di guida su strada pubblica potranno essere considerati senza comprendervi le guide fatte durante le predette manovre.

Si ricordi, infine, che sono da svolgere come “OUT” anche tutte le attività alle quali si applicano le cosiddette DEROGHE, come ad esempio la raccolta di rifiuti oppure il trasporto passeggeri come servizio scuola-bus o entro 50 km dalla sede aziendale: in tutti questi casi si utilizzerà la funzione OUT anche se su strade e aree pubbliche e la si dovrà disattivare all’inizio di trasporti peri quali non vige la deroga.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1082</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-06-17</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sui riposi giornalieri ridotti (9 ore)</title>
				<description>I riposi giornalieri ridotti (9 ore) possono essere usufruiti anche in giorni consecutivi?
Risposta
Il Regolamento CE 561/2006, stabilisce all’art. 8 c. 4 che “i conducenti non possono effettuare più di 3 periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale”.

Il legislatore non ha aggiunto altro a tal proposito, per cui non viene escluso che i riposi ridotti possano essere usufruiti in giornate consecutive..

In definitiva, quindi, i riposi giornalieri ridotti (quelli cioè da 9 ore almeno e inferiori a 11 ore) possono essere fruiti in qualsiasi giornata e anche in giornate consecutive, ma non più di 3 volte nei giorni lavorativi compresi fra due riposi settimanali (attenzione quindi… NON in una settimana come per le guide giornaliere da 10 ore, ma nell’intervallo compreso fra due riposi settimanali. Si ricorda che i riposi settimanali possono distare fra loro anche un solo giorno, ma non più di 6 periodi da 24 ore ciascuno).
I riposi giornalieri ridotti (9 ore)  hanno l'obbligo di essere &quot;compensati&quot; entro qualche termine?
Risposta
La risposta è “NO”: i riposi giornalieri ridotti (quelli cioè da 9 ore almeno e inferiori a 11 ore) possono essere fruiti fino a  3 volte nei giorni lavorativi compresi fra due riposi settimanali e non vanno mai recuperati.

L’unico caso in cui è previsto un recupero riguarda i riposi settimanali: quando si osserva un riposo inferiore alle 45 ore previste (comunque mai meno di 24 ore), le ore fatte in meno vanno recuperate entro le 3 settimane successive.

Tali ore fatte in meno andranno recuperate tutte in unica soluzione ed attaccate ad un altro riposo di almeno 9 ore (quindi attaccate ad un altro riposo giornaliero, oppure anche ad un altro riposo settimanale).</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1074</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-06-12</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Conservazione (e smarrimento) dei dischi analogici.</title>
				<description>Dopo un controllo su strada non ho più trovato alcuni dischi analogici. Come posso giustificare lo smarrimento nel caso di un successivo controllo dell'Ispettorato del Lavoro?
Risposta
I dischi cronotachigrafici vanno conservati  per un anno  presso l’azienda proprietaria del veicolo e resi disponibili in caso di richieste da parte degli organi di controllo.
In caso di mancanza dei dischi cronotachigrafici a seguito di richiesta da parta di un organo di controllo, è prevista l’applicazione dell’art. 19 della Legge 13 novembre 1978 n. 727, che prevede una sanzione da € 30,00 a € 61,00 per ogni disco che risulti mancante.

Per prevenire l’applicazione della sanzione,  qualora ci si accorga di avere smarrito dei dischi  (sempreché ciò venga rilevato prima di un controllo),  è possibile provvedere a denunciare lo smarrimento dei dischi presso un Commissariato di PS o una Stazione dei Carabinieri,  indicando le date per ognuno dei dischi smarriti, insieme alle targhe e, possibilmente, anche agli autisti coinvolti.

Tale denuncia di smarrimento andrà consegnata all’organo di controllo che dovesse richiedere quei dischi, per dimostrarne lo smarrimento rilevato e denunciato in precedenza.

Andrebbe comunque precisato che le giornate già sottoposte a verifica da parte di un Organo di Controllo non potranno più essere verificate in occasione di successive ispezioni.

A tal fine è importante riuscire a tener traccia dei controlli già subiti al fine di opporli come prova in caso di nuove ulteriori ispezioni.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1011</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-05-31</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sul riposo settimanale.</title>
				<description>Vorrei avere informazioni riguardo le 45 ore di riposo settimanali.
Risposta
Ecco un riepilogo schematico dei requisiti che deve avere il riposo settimanale.

Quando: il riposo settimanale va iniziato al massimo dopo 6 giorni (cioè 6 periodi di 24 ore) a partire dalla fine dell’ultimo riposo settimanale.

&amp;nbsp;

	Quindi…: se Domenica alle 19:00 termino un riposo settimanale …

1. Lunedì alle 19:00 termina il primo periodo di 24 ore …
2. Martedì alle 19:00 termina il secondo periodo di 24 ore …
3. Mercoledì alle 19:00 termina il terzo periodo di 24 ore …
4. Giovedì alle 19:00 termina il quarto periodo di 24 ore …
5. Venerdì alle 19:00 termina il quinto periodo di 24 ore …
6. Sabato alle 19:00 termina il sesto periodo di 24 ore

&amp;nbsp;

	Allora… Entro Sabato alle 19:00 devo iniziare il prossimo riposo settimanale

&amp;nbsp;

Quanto : il riposo settimanale deve durare almeno 45 ore consecutive (riposo settimanale regolare), oppure può essere ridotto, ma deve comunque durare almeno 24 ore (riposo settimanale ridotto)

&amp;nbsp;

	Quindi…:

1. Normalmente devo riposare almeno 45 ore
2. Posso riposare meno di 45 ore: ad esempio 40 ore … oppure 38 ore… oppure 35 ore e 30 minuti….
3. Importante è non riposare mai meno di 24 ore !

&amp;nbsp;

Limitazioni :

La riduzione di un riposo settimanale deve essere recuperata entro le 3 settimane successive

	Quindi…: se riposo 42 ore (invece che 45) le 3 ore di riduzione sono da recuperare entro le prossime 3 settimane

Il recupero di un riposo settimanale ridotto va fatto recuperando tutte insieme le ore di riduzione, unendole ad un altro riposo (settimanale o giornaliero) di almeno 9 ore

	Quindi…: le 3 ore di riduzione dell’esempio precedente sono da recuperare attaccandole ad un riposo di 9 ore…di 10 ore….di 11 ore….di 12 ore… di 24 ore…di 45 ore… Insomma, attaccandole ad un altro riposo a piacere (ed entro 3 settimane), basta che sia un riposo di almeno 9 ore !

Se usufruisco di un riposo settimanale ridotto, il riposo settimanale precedente e il riposo settimanale successivo dovranno essere dei riposi settimanali regolari di 45 ore

	Quindi…: non posso usufruire di riposi settimanali ridotti consecutivi, ma dovrò sempre alternarli con dei riposi settimanali regolari
</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1018</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-05-31</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda su memorizzazione manuale attività su Smartcard autista</title>
				<description>All'inserimento della smart card conducente il tachigrafo pone una serie di domande: come procedere?
Risposta
Inserendo la smartcard del conducente in un cronotachigrafo digitale qualsiasi, questo verificherà quando quella carta è stata estratta l’ultima volta da un qualsiasi cronotachigrafo digitale.
A questo punto verrà comunicata al conducente la data e l’ora di ultima estrazione, chiedendogli se desidera memorizzare le attività svolte da quel momento in poi (fino al momento attuale, in cui la carta è stata appena inserita nel cronotachigrafo), ovvero se desidera memorizzare manualmente le attività svolte quando la smartcard non era inserita in alcun cronotachigrafo.

Il conducente deve sempre memorizzare tute le attività svolte, comprese quelle effettuate in assenza di cronotachigrafo e, quindi, anche il riposo svolto quando dispone liberamente del suo tempo (a casa, in ferie, etc. etc.).

Per fare ciò è prevista una procedura operativa sul cronotachigrafo che è riassunta nella guida disponibile qui.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1038</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-05-31</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Obbligo di registrazione riposo su Smartcard</title>
				<description>Manuale sulla registrazione del riposo sulla Smartcard.

Scarica il file PDF</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=1059</link>
				<category>Circolari e files scaricabili</category>
				<pubDate>2013-05-31</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Autotrasporto di Merci e Persone: intensificati i controlli di polizia stradale</title>
				<description>Con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, si intensificano ulteriormente i controlli di polizia stradale, che seguono un fitto calendario di operazioni iniziate a novembre dell'anno scorso.
A livello nazionale durante le festività Pasquali si è focalizzata ulteriormente l'attenzione sul rispetto delle regole in materia di autotrasporto merci e persone da parte di vettori italiani e stranieri.
Si tratta di un'azione di contrasto dell'abusivismo e, in particolare,  del cabotaggio, ma anche con il dichiarato scopo di combattere i fenomeni che mettono in pericolo la sicurezza di tutti:  trasportati o utenti della strada.
Si mira, pertanto,  a quelle condotte che attengono al mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo ed alle norme di comportamento contenute nel Codice della strada.
 Va ricordato che il Regolamento CE n. 561/2006 fissa limiti temporali rigorosi all'attività di guida da parte dei conducenti professionali, affinché gli stessi siano in possesso dei requisiti psico-fisici in ogni momento. 
Non sono, infatti, solo sostanze quali alcol e stupefacenti che, se assunte prima di porsi alla guida, determinano alterazione dei requisiti fisici, bensì anche la stanchezza stessa. Il controllo da parte degli organi di polizia stradale avviene attraverso il  cronotachigrafo e si estende obbligatoriamente ai 28 giorni precedenti. È una doppia protezione: per la sicurezza degli altri utenti della strada, e per la tutela sociale del lavoratore che potrebbe essere indotto a violare la normativa o gli stessi limiti di velocità proprio per effettuare un maggior numero di viaggi.
Nel settore del trasporto di persone sono stati oggetto di accurati controlli anche i dispositivi e gli equipaggiamenti di sicurezza, che  devono essere presenti ed efficienti a tutela dell'incolumità dei passeggeri di fronte a situazioni di pericolo. 
Altro importantissimo fenomeno nel mirino è quello della concorrenza sleale: gli abusi nello svolgimento di trasporti nazionali da parte di vettori stranieri come, ad esempio, il  cabotaggio, alterano la libera concorrenza e sottraggono importanti fette di mercato agli autotrasportatori nazionali.
Per approfondimenti, va ricordato che l'attività di contrasto delle irregolarità nel campo della sicurezza stradale e della tutela della libera concorrenza tra imprese nel trasporto delle merci, è oggetto del  Protocollo d'intesa tra ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 14 luglio 2009.
Scritto da: Girolamo Simonato Comandante P.M. Montagnana (PD) e direttore del sito www.motorioggi.it</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=999</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2013-04-16</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda su esenzioni in base all'art. 13 lett. i del regolamento europeo 561/2006</title>
				<description>Buongiorno, sono un impiegato della P.A. e faccio parte di una associazione sportiva che ha intenzione di acquistare un minibus 17 posti. Utilizzando il mezzo esclusivamente per le trasferte delle giocatrici siamo esentati in base all'art 13 lett. i del regolamento europeo 561/2006 ?
Risposta
Il trasporto di persone per fini non commerciali è previsto fra i motivi di deroga al Regolamento CE 561 del 2006.
Va, comunque, tenuto presente che  il veicolo deve avere una capacità massima di 17 posti,  compreso il conducente.
Nel caso proposto dal Sig. Alessandro, quindi, è possibile godere della deroga.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=970</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-04-08</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Dopo aver effettuato le nove ore di guida il riposo può essere effettuato togliendo il disco facendo la pausa in bianco?</title>
				<description>Dopo aver effettuato le nove ore di guida il riposo può essere effettuato togliendo il disco facendo la pausa in bianco?
Risposta
Al termine di un periodo di guida e/o lavorativo con cronotachigrafo analogico, dovendo usufruire del riposo prescritto dalla norma, va fatta una distinzione a seconda che il riposo stesso venga effettuato a bordo del veicolo oppure no.

 Se il conducente dorme a bordo del veicolo  (che, quindi, deve essere dotato di adeguata cuccetta), dovrà tenere un disco inserito nel cronotachigrafo,  per documentare l’attività di riposo. Si consiglia di utilizzare un nuovo disco quando, terminata la giornata lavorativa, ci si accinge ad iniziare il riposo. Ciò al fine di non dovere interrompere il riposo per sostituire il disco evitando la sovrascrittura del tracciato.

Se il conducente  non dorme sul veicolo e questo non è nella sua disponibilità, il disco va assolutamente tolto dal cronotachigrafo.  Il riposo andrà però annotato manualmente sul retro del disco, a meno che non si tratti di riposo settimanale (il riposo settimanale è provato dall’assenza di dischi).</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=974</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-04-08</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda su utilizzo del disco in giornata di riposo settimanale</title>
				<description>Ad un controllo della Polizia mi è stato contestato di non aver inserito il disco per il giorno del Sabato, volevo sapere se va messo il disco anche se non si lavora o cosa fare in quel caso. Mille Grazie
Risposta
In caso di utilizzo di cronotachigafo analogico, il riposo settimanale è comprovato dall’assenza di dischi, come precisato dalla circolare n. 300/A/6262/11/111/20/3 del 22/07/2013 del Ministero degli Interni (Dipartimento Pubblica Sicurezza).
Nel caso proposto dal Sig. Angelo, quindi, nella giornata di sabato non va utilizzato alcun disco se in quella giornata è in corso il riposo settimanale e non viene svolta altra attività.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=977</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-04-08</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Spostare il veicolo in modalità OUT interrompe il riposo?</title>
				<description>Se si sposta il veicolo in funzione out prima del concludersi delle 9/11 ore di pausa, la stessa viene interrotta, o cosa?
Risposta
Quando il veicolo  si trova in area privata, il cronotachigrafo può essere impostato nella modalità OUT  (Fuori dal campo di applicazione della norma).
In tale modalità le  eventuali guide non concorrono ad incrementare il tempo di guida  del conducente,  ma vanno considerate come equivalenti all’attività di lavoro  (“martelletti”).
Per tale motivo,  il riposo interrotto da una guida durante la modalità OUT attiva è a tutti gli effetti interrotto e invalidato (non da “guida”, ma da “lavoro”).
</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=980</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-04-08</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Quando si effettua un viaggio con il traghetto la carta conducente va tolta dal cronotachigrafo o resta inserita?</title>
				<description>Quando si effettua un viaggio della durata di 2 gg o più con traghetto la carta conducente va tolta dal cronotachigrafo o resta dentro?
Risposta
Durante il viaggio con traghetto o treno  va attivata l’apposita modalità sul cronotachigrafo. 
In questo stato,  se il conducente viaggia con il veicolo sullo stesso traghetto (o treno) la carta autista va tenuta inserita nel cronotachigrafo,  al fine di registrare la regolare attività (che potrà essere di “riposo” se sul mezzo di trasporto il conducente potrà riposare).
Va anche precisato che durante la modalità “traghetto/treno” il riposo del conducente può essere interrotto fino ad un massimo di 2 volte per una durata totale di 1 ora al massimo, senza che il riposo debba essere considerato come interrotto.
</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=983</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-04-08</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Chi ha l’obbligo di scaricare, monitorare e archiviare i dati cronotachigrafici di un veicolo guidato dal conducente di una cooperativa?</title>
				<description>Veicolo di proprietà di azienda di autotrasporti, ma che viene guidato da un conducente di una cooperativa.
Chi ha l’obbligo di scaricare, monitorare e archiviare i dati cronotachigrafici?
Risposta
Fondamentalmente sottolineare che l’azienda di autotrasporti non può “dare” il proprio mezzo ad un autista che non sia proprio dipendente.
In altre parole l’autista della cooperativa non ha titolo per guidare quel veicolo: se viene intercettato, l’azienda di trasporto dovrà assumere l’autista con decorrenza retroattiva (da quando risultano le prime guide) e incorrerà (insieme con la cooperativa) nelle sanzioni previste per l’intermediazione di manodopera.

La responsabilità dello scarico della carta autista (e quindi anche del cronotachigrafo) è quindi a carico dell’azienda proprietaria del veicolo, perché in assenza di titolo diverso l’autista della cooperativa è come se lavorasse come suo dipendente diretto.

Tutto questo a meno che non ci sia un contratto di noleggio: l’azienda proprietaria del veicolo lo noleggia alla cooperativa, che però deve essere “Cooperativa di Trasporti”, ovvero iscritta all’Albo degli Autotrasportatori in c/terzi.

In questo caso lo scarico della carta autista e del cronotachigrafo ricade negli obblighi della cooperativa (che per il cronotachigrafo dovrà avere una sua carta azienda ed usare il blocco e lo sblocco del cronotachigrafo ad ogni inizio e fine del periodo di noleggio).
</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=961</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-03-05</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sullo smarrimento dei dischi analogici</title>
				<description>Se una azienda smarrisce alcuni dischi del cronotachigrafo analogico che si riferiscono al periodo di conservazione cosa deve fare ? 
Le fotocopie sono ritenute valide?
Risposta
Le fotocopie non hanno validità legale: per i dischi cronotachigrafici, infatti, non è prevista alcuna forma di archiviazione sostitutiva e necessita sempre e comunque l’orginale.

Nel caso particolare è fortemente consigliabile provvedere a sporgere denuncia di smarrimento all’autorità, tenendola a disposizione per 1 anno per il caso in cui dovesse pervenire richiesta di presentare i dischi smarriti da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
In tal modo si evitano le sanzioni per la mancata presentazione/conservazione dei dischi (24 € recentemente aggiornati a 25 €).</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=955</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-02-27</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Un'azienda che assume un conducente che ha già attestazione della formazione ha comunque l’obbligo di formarlo?</title>
				<description>Per un'azienda che assume un conducente che ha già attestazione della formazione (cronotachigrafo in particolare) sussiste comunque l’obbligo di provvedere a formarlo?


Risposta

L’obbligo di formazione insiste in capo all’azienda ed è stabilito sia da leggi nazionali che dai contratti nazionali di categoria, oltre che direttamente dal Regolamento CEE 561/2006.

L’obbligo di formazione è associato con quello di informazione ed aggiornamento, con estremi analoghi a quelli della formazione continua, per la quale sono richieste sessioni periodiche di aggiornamento e verifica della preparazione (come per il CQC...).
E', quindi, ravvisabile in capo all’azienda l’obbligo di formare e aggiornare tutti i conducenti, anche quelli già in possesso di attestazioni.
Di contro, è evidente che un autista in possesso di attestati di formazione non dovrà essere &quot;ri-formato&quot;, ma dovrà comunque seguire i corsi di aggiornamento periodici.
Nessuna urgenza formativa, dunque, ma sicuramente una continuità in tal senso.

In ogni caso, è sempre fortemente consigliabile fare sottoscrivere le istruzioni e/o il mansionario aziendale al momento dell'assunzione di un nuovo autista.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=14322</link>
				<category>Formazione</category>
				<pubDate>2013-02-25</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Quando è possibile svolgere 15 ore d'impegno?</title>
				<description>Domanda
Quando è possibile svolgere 15 ore d'impegno?

Risposta

Quello che comunemente viene chiamato “IMPEGNO” non è altro che la giornata lavorativa, che la norma individua come periodo di tempo che va dalla fine di un riposo (giornaliero o settimanale) all’inizio del riposo successivo (giornaliero o settimanale).

La norma, cioè il Regolamento CEE 561 del 2006, prevede che i riposi giornalieri possano essere di 11 oppure di 9 ore all’interno di 24 ore.
Ne deriva che, tolto il riposo obbligatorio dalle 24 ore, la giornata lavorativa (cioè l’impegno) può essere di:


13 ore quando si deve riposare 11 ore (infatti 24 – 11 = 13)
15 ore quando si deve riposare 9 ore (infatti 24 – 9 = 15)

 
Il riposo ridotto (quello, cioè, inferiore a 11 ore, ma di almeno 9 ore) può essere svolto fino a 3 volte nel periodo compreso fra 2 riposi settimanali.

 
Ne consegue che la risposta alla domanda è questa: la giornata lavorativa (quindi l’impegno) può essere estesa fino a 15 ore e questo può avvenire fino a 3 volte nei giorni compresi fra 2 riposi settimanali.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=944</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-02-16</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sulla &quot;Funzione OUT&quot; del Cronotachigrafo</title>
				<description>Domanda
Quanto incide la &quot;funzione out&quot;, utilizzata nelle aree private, sulle ore d'impegno? Dev'essere calcolata nelle ore di guida totale della giornata?
Risposta
Il termine “OUT” proviene dall’inglese e, tradotto letteralmente, vuol dire “fuori”.
Nel caso della normativa su tachigrafo e tempi di guida e riposo, parlare di “fuori” indica le attività svolte in aree “fuori dal campo di applicazione della norma”, cioè quelle aree dove la normativa non è applicabile.
Tali aree sono proprio quelle private, dove anche il codice della strada ha delle limitazioni e all’interno delle quali, ad esempio, anche una persona priva di patente potrebbe guidare un veicolo.




Quindi, ripetiamolo ancora una volta, nelle aree private non è applicabile la normativa che impone l’utilizzo del tachigrafo o la regolamentazione dei tempi di guida e riposo. Sono, però, sempre applicabili altre norme, come, ad esempio, quelle di natura lavoristica: cioè quelle norme che regolano il rapporto di lavoro e che valgono anche all’interno di un’azienda o di un ufficio privato.



Per questo motivo, in area privata rimane sempre regolamentato l’orario di lavoro, cioè il cosiddetto “impegno”.
In definitiva, quindi, all’interno delle aree private si possono considerare valide le seguenti considerazioni:

	Non si considerano i tempi di guida: questi valgono come normale lavoro (quindi “impegno”)
	Restano validi i riposi: se si riposa in area privata, questo riposo è valido anche se il tachigrafo segna OUT
	Tutto il tempo trascorso in OUT va conteggiato ai fini dell’orario lavorativo, cioè vale come “impegno”
	In area privata non sarebbe necessario l’utilizzo del cronotachigrafo (la relativa norma è fuori dal campo di applicazione), ma ne è richiesto l’uso dalle norme lavoristiche, che richiedono l’uso del cronotachigrafo anche in area privata se a bordo c’è un conducente professionale (dotato di CQC e patente adeguata)
</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=938</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-02-09</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sul tempi di guida con 2 conducenti a bordo del veicolo</title>
				<description>Domanda
VIAGGIO DI TRASFERIMENTO CON 2 AUTISTI:
PARTENZA: ORE 23.00
ARRIVO PREVISTO :ORE 09.00
IL PRIMO AUTISTA GUIDA PER 4 ORE E MEZZA DALLE 23.00 ALLE 03.30, IL SECONDO AUTISTA GUIDA DALLE 03.30 FINO ALLE 08.00.
IL PRIMO AUTISTA PUO' RICOMINCIARE A GUIDARE OPPURE ENTRAMBI DEVONO EFFETTUARE LA PAUSA DI ALMENO 45 MINUTI DOPO 9 ORE DI GUIDA?

Risposta
Il Reg. CEE 561/2006 indica con precisione alcune differenze nei tempi che regolano l’attività quando sul veicolo sono presenti 2 conducenti professionali.
Va, anzitutto, fatta una precisazione preliminare: affinché si possa parlare di attività validamente riferita a 2 conducenti, si deve avere che il secondo conducente deve raggiungere il primo e risultare presente (con carta tachigrafica inserita nel secondo slot del cronotachigrafo digitale, o con secondo disco inserito nel cronotachigrafo analogico) entro 1 ora dall’inizio della giornata. Analogamente, i 2 conducenti devono rimanere entrambi presenti a bordo fino alla fine della giornata lavorativa.
Le differenze che la normativa accorda nel caso di doppia presenza di conducenti sono:

Il riposo giornaliero può essere sempre e comunque di almeno 9 ore (sparisce il riposo di 11 ore e quello di 3+9 ore).
Il riposo giornaliero dev’essere concluso entro 30 ore (invece che entro 24 ore).

 
Ma veniamo al quesito:
Come va gestita e usufruita la pausa quando sono presenti 2 conducenti a bordo del veicolo?
Qui c’è una precisazione importante da fare: la Nota Orientativa N. 2 emanata dalla Commissione UE ha dettato precise istruzioni in merito a questo caso, stabilendo che il secondo conducente può usufruire della pausa (interruzione) durante la marcia del mezzo, ovvero nel periodo di disponibilità.
Questo vuol dire che quando il primo autista cede il volante al secondo autista, mentre il cronotachigrafo segnerà che sta svolgendo un periodo di disponibilità (il simbolo del “quadratino tagliato” come viene indicato dai cronotachigrafi), chi dovesse effettuare un controllo, di quel periodo di disponibilità dovrà considerarne fino a 45 minuti come se fossero interruzione o pausa. Ovviamente il conducente che non è alla guida non dovrà essere impegnato in alcuna attività, neanche di supporto al collega che è alla guida.
In conclusione, quindi, questa precisazione delle Commissione Europea ha fatto sì che i mezzi con equipaggi di 2 conducenti possono viaggiare praticamente senza interruzioni (se non si considera la fermata necessaria per consentire ai conducenti di scambiarsi di posto…) fino alla fine del turno di lavoro, che deve avvenire entro 21 ore da inizio attività congiunta, fermo restando il limite delle 9 ore di guida che possono giungere fino a 10 per 2 volte fra due riposi settimanali.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=934</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-01-21</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>L'utilizzo del modulo assenze ed i chiarimenti Ministeriali nel caso il veicolo si guasti durante il viaggio.</title>
				<description>Lo scorso 19 Dicembre 2012 il Ministero dell’interno ha emesso una Circolare chiarificatrice sulla compilazione del modulo delle assenze del conducente di autotrasporto.
Si tratta di un chiarimento per il caso in cui il veicolo si guasti durante il viaggio: in questa ipotesi, infatti, il cronotachigrafo potrebbe non essere più a disposizione per documentare l’attività del conducente durante il fermo del mezzo.
  Diciamo subito che il Ministero ha precisato che il comportamento più idoneo potrebbe variare a seconda di quale caso si verifichi durante il periodo del guasto:

  Il conducente viene posto in disponibilità (in attesa di chiamata al lavoro) oppure adibito ad altra mansione perché il veicolo (e quindi il cronotachigrafo) rimane non disponibile per un tempo significativo e consistente: sarà opportuno compilare il modulo delle assenze documentandovi il tempo di disponibilità o la durata delle altre mansioni svolte.
  Il conducente svolge attività utili al ripristino del veicolo, cioè lavora, ma non svolge mansioni diverse da quelle previste per il conducente visto che si occupa del mezzo affidatogli: è più coerente annotare manualmente l’attività di lavoro nell’apposita griglia sul retro dei dischi cronotachigrafici oppure sul retro dello scontrino, a seconda che si utilizzi cronotachigrafo analogico o digitale. E’ anche possibile utilizzare un qualsiasi foglio sul quale annotare l’attività di lavoro svolto durante la riparazione del mezzo, avendo cura di allegarlo per 28 giorni ai dischi cronotachigrafici o alla carta conducente e non dimenticando di riportanrvi i propri dati identificativi (nome, cognome, numero della carta cronotachigrafica o della patente) e la propria firma.
  
  Un terzo caso potrebbe essere quello in cui il conducente, durante il periodo del guasto, usufruisce di un riposo giornaliero o settimanale: in questa ipotesi egli non utilizzerà il modulo delle asseze, ma documenterà il riposo manualmente sul retro di un disco o delo scontrino del cronotachigrafo, così come descritto nel secondo caso.

Ma approfittiamo, a questo punto, per ricordare le regole per l’utilizzo del modulo delle assenze:

  É obbligatorio per giustificare le giornate in cui il conducente non ha svolto attività cronotachigrafica.
  Va utilizzato obbligatoriamente il modello prestampato previsto dalla Comunità Europea, che può essere compilato a mano
  Deve essere obbligatoriamente firmato dal legale rappresentante dell’impresa oppure da altro soggetto delegato, ad eccezione, però, del conducente.
  Se il lavoratore guida sempre e soltanto veicoli esenti dall’obbligo del cronotachigrafo non é tenuto a compilare il modulo per giustificare le altre mansioni svolte. 
  Se il conducente guida alternativamente sia veicoli esenti che veicoli per cui è obbligatorio l’uso del cronotachigrafo  allora dovrà  avere con sé il modulo assenze debitamente compilato.
  Se il conducente, alla ripresa del servizio, non ha la possibilità di avere il documento in originale perché, ad esempio, parte da una località diversa dalla sede dell’azieda, può portare con sé una copia del modulo trasmessa via fax o telematicamente (mail).
  Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, in caso di assenza per cassa integrazione, sciopero o serrata, é data facoltà alle imprese di non compilare il modulo. Per provare  tali circostanze si potrà  esibire la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, oppure la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni richiesta degli organi di polizia stradale in sostituzione del modulo assenze.
  Il conducente, in caso di controllo, deve avere con sé il modulo già compilato e dovrà custodirlo per 28 giorni insieme alle registrazioni originali del tachigrafo. 
  Dopo i 28 giorni i moduli assenze tenuti a bordo, insieme a tutta la documentazione cronotachigrafica, devono essere consegnati all’impresa su cui grava l’obbligo di successiva custodia per almeno un anno.

Scarica il Modulo Assenze
Scarica la Circolare Ministeriale
Asticolo scritto da Girolamo Simonato Comandante P.L. Montagnana e da Claudio Carrano Responsabile Centro Assistenza e Consulenza Tachigrafica per le Aziende di Autotrasporto “G.O.L.I.A.”</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=14320</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2013-01-14</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sui riposi giornalieri e settimanali</title>
				<description>Domanda
Autista ha effettuato questo schema di lavorato:
Dal 24 al 28 dicembre 2012 ha effettuato ferie
Il 29 dicembre 2012 ha effettuato il carico per cominciare a lavorare il 30 dicembre. 
30 dicembre 2012= 15 ore disponibilità (no 3 ore riposo)
31 dicembre 2012= 12 ore 
01 gennaio 2013= 15 ore (no 3 ore riposo)
02 gennaio 2013= 12 ore
03 gennaio 2013= 15 ore (no 3 ore riposo)
04 gennaio= riposo (tot ore 30)
Sabato 05 gennaio può lavorare con tempo d'impiego pari a 12 ore, recuperando riposo domenica e lunedi??

Risposta
Il Riposo Settimanale Regolare è un periodo di almeno 45 ore consecutive da usufruire al massimo entro 6 riposi giornalieri (al massimo, il settimo riposo dev’essere di tipo settimanale).
Il Riposo Settimanale Ridotto soggiace alle stesse regole (entro 6 riposi giornalieri), ma può avere durata ridotta fino a 24 ore (non meno!).
Inoltre, il riposo settimanale ridotto va recuperato (per il tempo usufruito in meno rispetto alle normali 45 ore) entro 3 settimane e in unica soluzione, unendo il recupero ad un altro riposo da almeno 9 ore.
Altra regola importante: non possono essere usati riposi settimanali ridotti consecutivi, ovvero, due riposi settimanali ridotti devono essere separati da almeno un riposo settimanale regolare.

Ebbene: nel caso proposto dal nostro utente, il 4 gennaio si ha un riposo settimanale ridotto della durata di 30 ore successivo alle 6 giornate che vanno dal 29 dicembre al 3 gennaio.
Questo fa sì che sabato 5 gennaio cominci una nuovo periodo settimanale (che non deve coincidere necessariamente con domeniche e lunedì) e che in questa giornata sia possibile indifferentemente un impegno di 12 o di 15 ore (i cosiddetti “bonus” da 9 ore di riposo ricominciano da zero essendo in un nuovo periodo settimanale).
Inoltre il recupero del riposo settimanale ridotto (le 15 ore mancanti dalle 30 fruite il 4 gennaio alle 45 previste dalla norma) può essere fatto entro 3 settimane dal 3 gennaio.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=919</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-01-11</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sui riposi giornalieri regolari e ridotti</title>
				<description>Domanda
Considerando un tour di 12 giorni in paese estero per trasporto persone, i periodi di riposo giornalieri in regime di eccezione (9 ore) possono essere utilizzati per n.03 volte oppure per n.06 volte nell'arco del periodo considerato, premettendo che alla partenza abbia effettuato regolare riposo settimanale pari a 45 ore?

Risposta
I periodi di riposo giornaliero possono essere di 2 tipi:  

  Riposo Giornaliero Regolare : se di durata maggiore o uguale a 11 ore    
  Riposo Giornaliero Ridotto : se di durata inferiore alle 11 ore ma maggiore o uguale a 9 ore

I Riposi Giornalieri Ridotti possono essere usufruiti fino ad un massimo di 3 volte fra 2 riposi settimanali.
Nel caso della domanda del nostro utente, è irrilevante quanti giorni trascorrano fra i 2 riposi settimanali (6 oppure 12 come avviene nella deroga prevista per i trasporti turistici internazionali): il numero di riposi giornalieri ridotti usufruibili restano sempre e comunque al massimo 3.
</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=915</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-01-08</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Anno nuovo, nuovo pedaggio autostradale</title>
				<description>Dicembre 2012 è stato caratterizzato dalla rata dell’IMU, il 1 gennaio 2013 lo ricordiamo per l’aumento della sanzioni alla circolazione stradale del 5,4%, ma questo era scontato perché imposto dal Codice della Strada del 1992, ma se non bastasse e senza colpo ferire sono arrivate gli adeguamenti delle tariffe autostradali.
Come sottolineato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministro dell’Economia e Finanze, questi adeguamenti sono concessi in applicazione alle normative in vigore e servono ad assicurare l’effettiva realizzazione degli investimenti posti a carico di ciascuna società concessionaria e a garantire il mantenimento della rete autostradale in condizioni di efficienza e di sicurezza per gli utenti. I nuovi aumenti dei pedaggi autostradali in Italia, hanno subito una variazione media verso l’alto del 2,91% e ciò significa che da qualche parte il rialzo è stato maggiore, ma anche che su qualche autostrada nulla è cambiato.
In particolare, infatti, sono stati quattro i tratti in concessione sui quali non è scattato l’aumento e sono Brescia-Verona-Vicenza-Padova, SATAP A4 e SATAP A21 e SAT, mentre in altri casi (Autostrade per l’Italia, ATIVA e Milano – Serravalle), il ministero ha autorizzato incrementi inferiori a quelli richiesti. Questa la motivazione ufficiale del Ministero: &quot;Tale decisione è stata assunta in via cautelativa, nell’attesa del perfezionamento delle procedure relative ai rispettivi piani economico-finanziari, attualmente in corso di definizione&quot;.
I nuovi aumenti dei pedaggi autostradali 2013 possono essere così riassunti: 

	Asti Cuneo S.p.a. +7,20%
	ATIVA – Autostrada Torino – Ivrea – Valle D’Aosta S.p.A. +0,82%
	Autocamionale della Cisa S.p.A. +7,39%
	Autostrada dei Fiori S.p.A. +3,70%
	Autostrada del Brennero S.p.A. +1,21%
	Autostrade Centropadane S.p.A. +5,66%
	Autostrade per l’Italia S.p.a. +3,47%
	Autovie Venete S.p.A. +12,63%
	CAV S.p.A. – Passante Mestre +13,55%
	CAV S.p.A.- Tratte autostradali A4  +13,19%
	Consorzio Autostrade Siciliane +0,00%
	Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. +1,16%
	RAV – Raccordo Autostradale Valle D’Aosta S.p.A. +14,44%
	SALT – Autostrada Ligure – Toscana S.p.A. +3,93
	SAV – Autostrade Valdostane S.p.A. +11,55%
	SITAF – barriera di Avigliana +6,65%
	SITAF – barriera di Bruere +4,90%
	SITAF – barriera di Salbertrand  +6,15%
	Strada Dei Parchi S.p.a. +7,56%
	Tangenziale Napoli S.p.A. +3,59%
	Torino-Savona S.p.A. -&amp;gt; +2,24%

Chi è partito prima del 1 gennaio non ha trovato le note sorprese, però al ritorno ha scoperto, ai caselli autostradali, l’aumento del pedaggio del 2,91%, circa, con picchi del 14% in Valle D'Aosta e del 13% nel Veneto.
Leggendo &quot;Il Sole 24 Ore&quot;, si apprende che l'incremento per il corrente anno 2013 sarà ancora più consistente rispetto a quanto applicato nel 2011 (+3,3%) e 2012 (+3,1%).

L’Aiscat (associazione italiana delle società concessionarie autostrade e trafori) minaccia ricorso contro il Ministero delle Infrastrutture per le tratte in cui l’aumento del pedaggio è stato negato. La stessa società parla di una presa di posizione inspiegabile da parte dell’esecutivo che in questo modo mette a rischio gli investimenti.
La motivazione ufficiale del Ministero è quella di una misura presa: &quot;in via cautelativa, nell’attesa del perfezionamento delle procedure relative ai rispettivi piani economico-finanziari, attualmente in corso di definizione&quot;.
Contro aumenti autostradali, si è espressa l’Unatras che si dichiara contraria agli aumenti dei pedaggi autostradali concessi dal Governo ad alcune società di gestione autostradale, perché complicano la situazione economica della categoria dell’autotrasporto merci.
Da parte loro, i gestori delle autostrade annunciano ricorsi contro alcuni mancati incrementi tariffari.
L'unione ricorda che l'intero settore del trasporto stradale sta subendo continui aumenti dei costi d'esercizio, primo tra tutti quello del gasolio: &quot;Dover iniziare il nuovo anno anche considerando l'incremento dei pedaggi autostradali è certamente un fatto che preoccupa tutto il settore&quot;, afferma Unatras. Inoltre, l'unione sostiene che &quot;L'attuale livello dei servizi sulla rete autostradale italiana non giustifica tali aumenti, ragion per cui auspichiamo che il Governo freni questa continua deriva dell'incremento dei costi a carico dell'autotrasporto&quot;.

La cosa certa è che i pendolari delle autostrade, di qualsiasi ceto sociale, che per necessità devono quotidianamente utilizzare questa rete viaria per lavoro, subiscono l’ennesimo aumento in un momento economico ancora in piena crisi.
Comandante P.L. Montagnana</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=911</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2013-01-05</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sui trasporti turistici internazionali  </title>
				<description>Domanda
Come ci si deve comportare per i casi in cui il trasporto avvenga per almeno 24 ore consecutive in uno stato diverso da quello di partenza?
Risposta
Per rispondere a questa domanda dobbiamo, prima di tutto, chiarire le condizioni alle quali è soggetta la deroga che consente di usufruire del riposo settimanale dopo 12 giorni (invece che dopo 6) dall’ultimo riposo settimanale.



Queste le condizioni che consentono di usufruire della deroga:

	Il trasporto deve avvenire, per almeno 24 ore consecutive, in un paese diverso da quello di partenza.
	Il riposo settimanale “saltato” va recuperato subito, ovvero al primo riposo settimanale utile dopo la deroga (che, quindi, sarà usufruito oltre i 6 giorni dal precedente e comunque fra i 7 e i 12 giorni al massimo) il conducente dovrà alternativamente:

a. Usufruire di 2 riposi settimanali consecutivi e senza interruzioni da 45 ore cadauno (per un totale di 90 ore)

b. Usufruire di 2 riposi settimanali consecutivi e senza interruzioni di cui: il primo intero (45 ore) ed il secondo ridotto (comunque di almeno 24 ore) per un totale di almeno 69 ore. Le ore di riduzione del secondo riposo (la riduzione può giungere fino ad un massimo 21 ore) deve essere recuperata entro le 3 settimane successive a partire dal momento in cui si è usufruito della deroga (ovvero da quando si iniziano i 2 riposi settimanali consecutivi)
	Dal 01/01/2014 si aggiungono le seguenti condizioni:

a. Il veicolo dev’essere munito di cronotachigrafo digitale

b. Per le guide notturne (dalle 22:00 alle 06:00) devono essere presenti a bordo più di un conducente, oppure le pause (da 45 minuti o 15 + 30 minuti) andranno usufruite entro 3 ore (invece che 4 ore e 30 minuti).

A quanto sopra si aggiunge il fatto che il Regolamento CEE 1073/2009 che introduce la deroga di cui sopra all’art. 29, parla di “conducente che effettua un singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri”, per cui non appare contemplato il caso in cui i servizi siano più di uno … In effetti la norma può, a mio parere, essere intesa in termini estensivi, cioè: durante un singolo servizio che comprenda almeno 24 ore consecutive in paese diverso da quello di partenza…”. Quindi: se durante un servizio internazionale il conducente avrebbe da svolgere il riposo settimanale poiché ha raggiunto il sesto giorno dal precedente, questo può essere rinviato per altri 6 giorni al massimo.

Viceversa: se il conducente, dopo l’ultimo riposo settimanale, ha svolto un trasporto turistico internazionale comprendente almeno 24 ore in paese diverso da quello di partenza e tale trasporto si è concluso prima di 6 giorni dal riposo settimanale… Non è prevista alcuna deroga.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=904</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2013-01-03</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Nuove tariffe per le sanzioni dal 1° Gennaio 2013</title>
				<description>
E’ ufficiale: dall’ 1 Gennaio del nuovo anno le tariffe delle sanzioni al Codice della Strada aumenteranno del 5,4 %.
In applicazione del 3° comma dell’art. 195, infatti, ogni anno dispari viene applicato il coefficiente pari alla somma degli indici ISTAT del precedente biennio, comportando un incremento che si ripete, ormai, dal 1995. 

Aumenteranno, quindi, i costi previsti per le sanzioni associate a tutte le infrazioni, ivi comprese quelle relative al cronotachigrafo.
 
 
Alcuni esempi:


	
		Infrazione
		Livello Gravità
		Vecchia Sanzione Minima
		Nuova Sanzione
	
	
		Pausa Insufficiente
		tutti
		155
		163
	
	
		Guida Giornaliera Eccessiva
		fino al 10%
		38
		40
	
	
		&amp;nbsp;
		Dal 10% al 20%
		300
		316
	
	
		&amp;nbsp;
		Oltre il 20%
		400
		422
	
	
		Riposo Giornaliero Insufficiente
		fino al 10%
		200
		211
	
	
		&amp;nbsp;
		Dal 10% al 20%
		350
		369
	
	
		&amp;nbsp;
		Oltre il 20%
		400
		422
	


	Ovviamente gli incrementi per infrazioni commesse durante la notte (dalle 22:00 alle 07:00) calcolati in ragione di 1/3, vanno calcolati sui nuovi importi, per cui crescono anch’essi.
	Cresce pure la sanzione aggiuntiva prevista per le aziende dall’art. 179 comma 14, ovvero i 307 &amp;#8364;   (minimi) addebitati all’azienda che non organizza il lavoro dei conducenti, non li forma, etc.: in questo caso l’importo viene modificato dagli attuali 307 &amp;#8364; ai nuovi 324 &amp;#8364;.


E' IMPORTANTE, infine, sottolineare che per una violazione commessa prima dell’1 gennaio 2013 vanno applicate le tariffe sanzionatorie valide fino al 31 dicembre 2012.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=890</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2013-01-02</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Calendario 2013 dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti</title>
				<description>Firmato il decreto legge che stabilisce il calendario 2103 dei divieti di circolazione festivi per i veicoli pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate.

La principale novità, oltre alla diminuzione dei giorni di fermo rispetto al 2012, riguarda il fatto che i divieti nei giorni non festivi potranno essere previsti solo se saranno adottati contemporaneamente due criteri:
1) Garanzia dei necessari livelli di sicurezza della circolazione stradale
2) Garanzia delle necessità del sistema produttivo

Sono fissati due soli venerdì vietati durante l'esodo estivo (2 agosto e 9 agosto).

Altri tre giorni feriali in cui vige il divieto di circolazione per i veicoli pesanti sono : venerdì 29 marzo (festività pasquali), giovedì 31 ottobre (festività di Ognisanti) e venerdì 20 dicembre (festività natalizie).

Questo l’elenco completo dei giorni vietati alla circolazione per i mezzi pesanti nel 2013:

	Tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre: dalle ore 08:00 alle ore 22:00
	Tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre: dalle ore 07:00 alle ore 24:00
	1° gennaio: dalle ore 08:00 alle ore 22:00
	29 marzo: dalle ore 14:00 alle ore 22:00
	30 marzo: dalle ore 08:00 alle ore 16:00
	1° aprile: dalle ore 08:00 alle ore 22:00
	2 aprile: dalle ore 08:00 alle ore 14:00
	25 aprile: dalle ore 08:00 alle ore 22:00
	1° maggio: dalle ore 08:00 alle ore 22:00
	6 luglio: dalle ore 07:00 alle ore 23:00
	13 luglio: dalle ore 07:00 alle ore 23:00
	20 luglio: dalle ore 07:00 alle ore 23:00
	27 luglio: dalle ore 07:00 alle ore 23:00
	2 agosto: dalle ore 16:00 alle ore 24:00
	3 agosto: dalle ore 00:00 alle ore 23:00
	9 agosto: dalle ore 14:00 alle ore 23:00
	10 agosto: dalle ore 07:00 alle ore 23:00
	15 agosto: dalle ore 07:00 alle ore 23:00
	17 agosto: dalle ore 07:00 alle ore 23:00
	24 agosto: dalle ore 07:00 alle ore 23:00
	31 agosto: dalle ore 07:00 alle ore 23:00
	31 ottobre: dalle ore 16:00 alle ore 22:00
	1° novembre: dalle ore 08:00 alle ore 22:00
	20 dicembre: dalle ore 16:00 alle ore 22:00
	21 dicembre: dalle ore 08:00 alle ore 14:00
	25 dicembre: dalle ore 08:00 alle ore 22:00
	26 dicembre: dalle ore 08:00 alle ore 22:00


Scarica il file PDF</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=875</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2012-12-27</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>CRONOTACHIGRAFO e Reg. CEE 561/2006: Arriva un nuovo anno pieno di novità</title>
				<description>Stando agli emendamenti recentemente approvati dal Parlamento Europeo e alle novità ormai in cantiere, il futuro vedrà sicuramente una nutrita serie di novità che interesseranno un po’ tutta la normativa sul cronotachigrafo e sui tempi di guida, riposo e interruzione.
Si tratta di una serie di novità che interesseranno entrambi i Regolamenti CEE, sia il 561/2006 (relativo ai tempi di guida, riposo e interruzione) che il 3821/1985 (sulle specifiche tecniche del cronotachigrafo), oltre che sui modi e i metodi per garantire controlli più adeguati, il tutto in recepimento di segnalazioni, problematiche e criticità che arrivano direttamente dagli operatori del settore (conducenti, aziende e organi di controllo) oppure segnalate da associazioni di settore o da organizzazioni come la nostra, che continuano a veicolare al legislatore l’esperienza raccolta sul campo.
Le novità in questione si prevede che potranno entrare gradualmente in vigore a partire dal 2013 e, via via, negli anni a venire.
	Quello che speriamo (e che continueremo a sollecitare per parte nostra) è che si faccia presto, soprattutto per le questioni più “calde” ed urgenti.
	Ma veniamo al dunque, ecco alcune delle principali innovazioni che ci riguarderanno nel tempo:
	
	Cronotachigrafo:

	Wi-Fi:
le prossime generazioni dovranno essere in grado di comunicare attraverso i canali Wi-Fi. In effetti esistono già modelli dotati di questa capacità, ma la novità consisterà nell’obbligatorietà di questa caratteristica. Lo scopo sarà quello di agevolare le operazioni di scarico dei dati, ma soprattutto di agevolare i controlli da parte degli organi preposti: si pensi ad una volante della Polizia Stradale che, appositamente attrezzata, sarà in grado di affiancare i veicoli in marcia per fare una “verifica al volo” delle attività registrate nel cronotachigrafo e/o nella scheda del conducente. A quel punto sarà possibile fermare solo quei veicoli che presentano anomalie per le quali vale la pena di fare un appronfondimento, lasciando andare tutti gli altri. Si capisce bene che sarà più in regola avrà il grosso vantaggio di non essere più fermato per controlli che, oltre a richiedere del tempo, si concluderebbero con un “tutto-ok”. Viceversa, sarà più facile e veloce intercettare chi commette più trasgressioni, combattendo più validamente la concorrenza sleale che ne deriva nei confronti di chi è più osservante della norma.
	 Patentino per chi opera i controlli:
chi dovrà effettuare i controlli dovrà avere seguito un’apposita formazione su tutti gli aspetti tecnici e legali derivanti dall’uso del cronotachigrafo, conseguendo un apposito Patentino Europeo che lo abiliterà a effettuare controlli dei quali sia garantita la qualità. Finalmente si tratta di un importantissimo intervento che salvaguarderà gli operatori del settore da certi “controllori” improvvisati, costretti dalle rispettiva amministratori ad applicare la norma in modo fantasioso pur di fare cassa.
	Unificazione delle funzionalità delle carte del conducente e delle patenti di guida: 
		mediante la fusione della scheda del conducente con la patente di guida, questa misura aumenterà la sicurezza del sistema perché i conducenti saranno meno inclini a utilizzare la loro patente di guida in circostanze fraudolente.
		
	Registrazione posizione del veicolo tramite tecnologia GPS:
	il cronotachigrafo sarà dotato di localizzatore GPS e registrerà, fra l’altro, anche la posizione geografica del veicolo. In tal modo le autorità di controllo avranno ulteriori informazioni per verificare la conformità di quanto operato dal conducente, si pensi ad esempio alle guide in aree private (OUT) che saranno documentabili anche tramite questa funzionalità, mettendo fine a certe contestazioni di operatori del controllo che disconoscono spesso l’attività in aree private.
	 Integrazione del tachigrafo con sistemi di trasporto intelligenti (TIS):
si tratta della capacità, per i nuovi cronotachigrafi digitali, di comunicare con sistemi in grado di gestire e analizzare in tempo reale e da remoto i dati dei cronotachigrafi. Sempre di più, in pratica, il cronotachigrafo potrà diventare, oltre che uno strumento per il controllo, anche uno strumento per monitorare e per migliorare l’attività e i risultati aziendali, attraverso una puntuale e attenta raccolta e analisi delle informazioni da bordo veicolo.
		

Queste, ed altre, saranno le novità che ci aspettano e che, finalmente, danno un segnale di attenzione dedicata a chi opera nel settore, quantomeno in questi ambiti.
</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=861</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2012-12-17</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Tutto quello che dovete sapere sull'utilizzo di catene da neve e pneumatici invernali</title>
				<description>Leggendo le previsioni meteo di questi giorni è bene ricordare a tutti i lettori di autotrasporto24.it che dal 15 novembre 2012 è in vigore e rimarrà attivo fino al 15 aprile 2013 l'obbligo di catene di neve a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali. Il provvedimento riguarderà tutti i tratti della rete stradale e autostradale maggiormente a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio, durante la stagione invernale.

La fonte normativa di tale obbligo è l’art. 1 della Legge 29 luglio 2010, n° 120 (“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”), che al paragrafo e) prevede “che i veicoli siano muniti ovvero abbiano  a  bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”, l’obbligo sarà segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale e avrà validità, anche al di fuori dei periodi indicati, al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

La normativa viene incontro, inoltre, alle esigenze di fluidificazione del traffico e di prevenzione di blocchi della circolazione su lunghi percorsi extracittadini, non solo nel caso in cui c'è una concreta previsione di criticità meteorologiche connesse a neve o ghiaccio, ma anche quando tale situazione è solo astrattamente prevedibile.

Questo obbligo è reso pubblico mediante la segnaletica stradale verticale prevista dalla Fig. II 87 dell’Art. 122  Regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 495/92) e che viene riportata qui a fianco.

&amp;nbsp;

Il provvedimento riguarderà tutte le regioni eccetto Umbria, Puglia, Sicilia e Sardegna, dove entrerà in vigore da dicembre, mentre in Valle d’Aosta, Basilicata e in alcuni tratti in Lombardia, Emilia Romagna e Toscana è già in vigore. L’elenco completo delle strade soggette all’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve a bordo è disponibile nel sito ufficiale e nel canale web tv dell’Anas.

&amp;nbsp;

Sotto l’aspetto della  sicurezza stradale questo provvedimento  ricopre un valore prezioso per tutti quelli che a vario titolo transitano lungo la rete viaria italiana.
Le case costruttrici e le associzioni di categoria del comparto pneumatici, infatti, sostengono che utilizzando pneumatici invernali, oltre a migliorare la sicurezza stradale, si ottiene addirittura una sensibile riduzione dei costi di esercizio della vettura.

Sotto l’aspetto giuridico l’inosservanza comporterà una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 80,00 fino ad un massimo di € 318,00. Questo fino al 31 dicembre 2012, perché con il nuovo anno è previsto aumento delle sanzioni del Codice della Strada.

La norma vuole prevenire i casi di disagio provocati da veicoli bloccati in mezzo alla carreggiata perché sprovvisti delle necessarie precauzioni, per questo è da ricordare che l'obbligo di catene da neve a bordo vige anche se il tratto stradale interessato in quel periodo di tempo non è innevato, in caso di bel tempo ed in tratti stradali che possono venir considerati a basso rischio di nevicata.

Vediamo di seguito quali sono le peculiarità e le caratteristiche di alcuni dei diversi dispositivi antineve e ghiaccio previsti dalla normativa.

CATENE

Si ''aggrappano'' bene quando lo spessore della neve inizia ad essere consistente oppure sul ghiaccio. Se le maglie con cui sono costruite hanno colori diversi aiutano nel montaggio. In curva hanno una buona tenuta e quindi ne risente in modo favorevole la frenata e la trazione. Sono molto robuste e, se usate in maniera corretta, durano a lungo.

Per contro risultano piuttosto difficili da montare.
Il loro ingombro ne impedisce, purtroppo, il montaggio su un numero notevole di veicoli, in particolare quelli con assetto ribassato o sportivo.

Le catene, specialmente se usate con poca neve, fanno sobbalzare parecchio la vettura, riducendo il confort di guida e sollecitando parecchio gli organi meccanici. Durante l'uso di tale dispositivo non si deve superare la velocità di 50Km/h.

&amp;nbsp;

RAGNI

Il montaggio di questo tipo di sistema antislittamento è più rapido e intuitivo rispetto alle catene, anche se in molti casi bisogna montare un adattatore sulle ruote motrici ad inizio stagione.

Garantiscono una buona tenuta e non occupano spazio tra ruota ed ammortizzatore: si possono perciò montare su parecchie vetture ''non catenabili'', a patto che ci sia lo spazio sufficiente tra la ruota e il parafango. Durante l'uso di tale dispositivo non si deve superare la velocità di 50Km/h.

Per contro anche con questo sistema su neve e ghiaccio si ha una notevole sollecitazione agli organi meccanici perché si ''salta'' parecchio. Quando sono riposte nel bagagliaio, sono molto ingombranti. Hanno un prezzo elevato.

&amp;nbsp;

GOMME CHIODATE

Sono dispositivi consentiti sperimentalmente dal 1966 e poi regolamentati nel 1971 e tutt’ora legittimi, ma solo se rispondenti alle seguenti caratteristiche:

	la sporgenza dei chiodi dalla superficie del pneumatico non superiore a 1,5 mm.;
	il numero di chiodi per ruota compreso fra un minimo di 80 e un massimo di 160 a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande dei pneumatici.


La circolazione dei veicoli muniti di pneumatici con chiodi è subordinata alle seguenti condizioni:

	divieto dell'uso di pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 3.500Kg;
	uso dei pneumatici chiodati limitato al periodo 15 novembre - 15 marzo.
	montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;
	limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada;
	applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori;

Comandante della polizia locale di MontagnanaGirolamo Simonato</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=847</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2012-12-05</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Corso di Formazione per Aziende e Conducenti, 15 Dicembre</title>
				<description>Sabato 15 Dicembre 2012 , presso il Quadrante Europa a VERONA, si terrà il corso è riservato alle aziende di autotrasporto che rientra nella &quot;formazione obbligatoria&quot; prevista a loro carico, in particolare per le figure dei conducenti professionali.

PARTECIPA a questa importante occasione formativa rivolta a tutte le aziende di autotrasporto ed in particolare ai loro conducenti.

PREVIENI le infrazioni e le pesanti sanzioni che ne conseguono.

IMPORTANTE: Le aziende che partecipano assolvono all’obbligo formativo previsto dalla normativa europea (Reg. CE 561/2006, Art. 10 c.2).

Durante questo nuovo evento saranno trattate importanti e fondamentali tematiche, insieme a numerosi casi pratici:

	Regolamento CE 561/2006 e campi di applicazione della norma
	Circolare Ministeriale del 22/07/2011 e precisazioni della Commissione Europea
	Obbligo della registrazione del riposo
	Attività in aree fuori dal campo di applicazione della norma
	Come gestire le infrazioni
	Gestione verbali su strada e in azienda
	Anomalie ed Eventi registrati sul tachigrafo
	Guida senza carta
	Regolamento UE N. 1266/2009 (il nuovo tachigrafo dall'1/10/2012)

 </description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=843</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2012-12-02</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda su cos'è il tempo d'impegno nel settore dell'autotrasporto</title>
				<description>Domanda:
Cosa è il Tempo di Impegno nel settore dell'autotrasporto?
Risposta:
Quello dell’impegno è, in effetti, un concetto che dal punto di vista normativo non ha alcun fondamento. La norma in sé parla di riposo, di lavoro, di guida, di interruzioni o pause …  Mai di “impegno”. Di contro il termine è molto usato nel linguaggio quotidiano degli addetti del settore.

Vediamo, allora, di cosa si tratta.

Partiamo dal “riposo”, cioè dal periodo che il conducente deve dedicare al recupero delle proprie energie, essendo libero di disporre del proprio tempo. Il riposo è rigidamente disciplinato dalla norma e deve rispondere a requisiti di durata e anche a precise modalità con cui deve essere usufruito.
Ora … Se consideriamo una giornata composta da 24 ore, per ogni giornata un conducente professionale deve usufruire di un riposo che dovrebbe normalmente ammontare ad almeno 11 ore (lasciamo stare i casi particolari in cui questo valore può variare).
Se in 24 ore, quindi, devo riposare 11 ore (cioè per 11 ore gestisco autonomamente il mio tempo dormendo o svolgendo attività che nulla a che fare hanno con il lavoro), rimangono ancora 13 ore. Queste 13 ore sono quelle che posso dedicare all’impegno, cioè sono le ore durante le quali: percorro il tragitto da casa al lavoro, preparo il mezzo e i documenti per il trasporto, provvedo alle operazioni di carico e scarico, guido il veicolo.

All’interno di queste 13 ore saranno comprese anche le pause o interruzioni obbligatorie durante la guida (ogni 4 ore e trenta) o le pause obbligatorie quando non guido (ogni 6 ore).

L’impegno, in conclusione, è il periodo di tempo durante il quale il conducente non riposa e non dispone liberamente del suo tempo, ma svolge una delle seguenti attività:

	 Lavora
	 Sta recandosi al lavoro o sta rientrando dal lavoro
	Guida
	Sta effettuando una pausa
	Deve essere pronto per iniziare in qualsiasi momento l’attività di lavoro o guida

&amp;nbsp;

</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=830</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-11-22</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sui riposi giornalieri e settimanali: il recupero delle ore in eccesso</title>
				<description>Domanda:
Nel caso il mio riposo giornaliero fosse superiore alle 11 ore , le ore in più di riposo possono essere utilizzate per ridurre di pari misura il riposo settimanale?

Risposta
Detto che la risposta breve per il quesito è un netto “NO”, analizziamo il perché …
La norma di riferimento per i riposi (sia giornalieri che settimanali) è il Regolamento CEE 561/2006. In particolare va considerato l’art. 8, che disciplina proprio la parte relativa ai predetti riposi richiamando anche l’articolo 4 che fornisce le definizioni di cosa è un riposo giornaliero ed un riposo settimanale.
Quando la norma definisce i riposi giornalieri regolari, dice che sono i riposi ininterrotti di ALMENO 11 ore (o anche 3 + 9 ore se fruiti in 2 diversi periodi durante le 24 ore). Ciò vuol dire che un riposo valido non può avere una durata inferiore (“…ALMENO 11 ore…”), ma può averla superiore. Si può, cioè, svolgere un riposo di durata superiore a quella minima prevista senza che ciò cambi le carte in tavola… In altre parole, questo vuol dire che il riposo fatto in più va ad esclusivo vantaggio del conducente e non dovrà MAI costituire una base per un successivo recupero.
Sui riposi giornalieri, quindi, non è prevista alcuna forma di recupero, né se si svolge un riposo in eccesso e né se si svolge un riposo ridotto, ovvero: si possono svolgere riposi ridotti fino a 9 ore (fino ad un massimo di 3 volte comprese fra 2 riposi settimanali) e quando si usufruisce di queste riduzioni poi non esiste obbligo di recuperare le ore di riposo giornaliero svolte in meno.
Per quanto riguarda i riposi settimanali, invece, questi dovrebbero essere sempre di almeno 45 ore da usufruire entro il settimo riposo giornaliero (si possono avere al massimo 6 riposi giornalieri consecutivi, dopodiché il settimo dovrà essere un riposo settimanale). Si può usufruire di una riduzione del riposo settimanale di 21 ore, cioè fino a riposare un minimo di 24 ore, a condizione che i riposi di 2 settimane consecutive non siano entrambi ridotti, ma uno dei due deve essere di almeno 45 ore. Questo è l’unico caso in cui è obbligatorio un recupero del riposo svolto in meno: le ore di riposo settimanale fatte in meno rispetto alle 45 previste devono essere recuperate tutte insieme ed entro le 3 settimane successive, recuperandole in aggiunta ad un riposo di almeno 9 ore.
</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=823</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-11-20</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Richiesta sul rinnovo della carta conducente</title>
				<description>Domanda:
Nel caso in cui venga chiesto il rinnovo della carta conducente pochi giorni prima della scadenza (quindi la carta mi scada PRIMA che arrivi quella nuova), posso circolare comunque?

Risposta
la risposta è SI : si può circolare avendo presentato la domanda di rinnovo per la carta conducente e in attesa che la Camera di Commercio consegni quella nuova (normalmente si tratta di un periodo che si aggira intorno ai 15 giorni).

In questo lasso di tempo sarà consigliabile che il conducente porti con se copia della richiesta presentata alla CCIAA, rispettando quanto previsto dalla normativa per il caso di utilizzo di cronotachigrafo digitale in assenza di carta conducente: stampe strisciate attività giornaliera conducente sia all’inizio che alla fine di ogni tratta, indicando sul retro delle stesse sia i dati del conducente, estremi del documento personale e firma, che il motivo del mancato utilizzo della carta cronotachigrafica.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=810</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-11-14</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>La Regolarizzazione delle imprese italiane di Autotrasporto</title>
				<description>

Il 4 dicembre prossimo è la data entro cui è necessario regolarizzare le imprese che operano nel settore dell’autotrasporto.


Le aziende obbligate sono quelle che operano già da prima del 04/12/2011, che dovranno essere munite dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale.

Tra gli adempimenti richiesti è previsto l’inserimento nel R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale), che si ottiene presentando presso i competenti Uffici della Motorizzazione civile:

-       la documentazione relativa al requisito dello stabilimento;

-       la domanda di autorizzazione all’esercizio della professione.

Per chi non ottemperasse nei termini di cui sopra è prevista la segnalazione all’Albo della competente Provincia che comporta la sospensione o il ritiro dell’autorizzazione all’esercizio della professione e la conseguente definitiva cancellazione dal R.E.N.

</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=794</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2012-11-12</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sull'accessibilità dei dati cronotachigrafici da parte degli organi di controllo.</title>
				<description>Domanda:
La normativa prevede che i dati cronotachigrafici devono essere conservati in un luogo sicuro, accessibile solo alle persone autorizzate e devono essere resi disponibili, presso la sede aziendale, all'autorità di controllo.
La sede dell’impresa deve essere forzatamente la sede legale o può essere anche una sede operativa?

Risposta
Normalmente i controlli in azienda sono operati dalla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) che puo' accedere ad una o piu' sedi aziendali, anche contemporaneamente.

Da cio' deriva che, a prescindere da dove avvenga l'accesso ispettivo, l'accesso ai dati deve essere garantito (salva diversa adeguata comunicazione preventiva) presso la sede legale, mentre presso altre sedi tale accesso dovra' essere garantito solo se cio' risulta posssibile.

Da questo ne deriva che, se volete trasferire la postazione attraverso la quale si accede ai dati portandola presso una sede operativa diversa dalla sede legale, e' opportuno darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r a entrambe le DTL competenti per provincia se le sedi (legale e operativa) sono in province diverse.

La circolare del Ministro Del Lavoro ha stabiito che dati cronotachigrafici possono anche essere affidati a terzi, a condizione che cio' non vi impedisca l'accesso e che ne sia data comunicazione preventiva alla DTL.

La soluzione per avere l'accesso immediato a tutti i dati cronotachigrafici è sicuramente la piattaforma GOLIA.

GOLIA conserva tutti i dati cronotachigrafici sui server dislocati in tutta Italia. Questi dati sono consultabili tramite internet, su un'area protetta a cui hanno accesso solo Cliente e organi di controllo.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=784</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-11-09</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Il contrassegno disabili cambia faccia: in arrivo il Contrassegno Unificato Disabili Europeo</title>
				<description>Dopo più di dieci anni e multe costate a diversi turisti disabili italiani, anche nel nostro paese sarà adottato il Contrassegno Unificato Disabili Europeo per la circolazione e la sosta dei veicoli previsto dalla Raccomandazione del Consiglio europeo del 4 giugno 1998.
E' stato infatti approvato lo schema di un decreto discusso dal Consiglio dei ministri nella seduta del 25 maggio scorso e che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (con modifiche previste all'art. 381 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada) che prevede l'adozione di un modello unico di contrassegno per i disabili conforme al modello comunitario che garantisca adeguatamente la riservatezza degli interessati.

Finalmente, dunque, uscire dai confini nazionali e spostarsi in Europa con l'auto, per i disabili non sarà più un terno al lotto tra multe e sanzioni da contestare.

Tra l'altro la novità mette al riparo anche da sanzioni nello stesso territorio nazionale, che possono nascere dalle disuguaglianze tra comune e comune della nostra Italia. Fino a questo momento, infatti, l'erogazione dei contrassegni sono demandate ai Comuni di residenza, ognuno con le proprie regole in fatto di parcheggi, Z.T.L. o quant'altro.
Addio quindi al vecchio pass arancione, e benvenuto pass azzurro, ma i tempi saranno relativamente lunghi: dalla sua entrata in vigore, i comuni avranno bisogno di tempo per adeguarsi; nel frattempo rimarranno validi i pass già rilasciati. I nuovi pass, col simbolo della carrozzina bianco su sfondo azzurro, dovranno avere data di scadenza, numero di serie, nome e timbro dell'autorità nazionale e comunale che rilascerà il contrassegno. Nella parte retrostante, il nominativo e la foto del soggetto autorizzato.
Un bel passo avanti, dunque, per far sì che i diritti acquisiti non rimangano vincolati entro i confini nazionali. Va ricordato però che il pass avrà validità in tutta Italia e nei paesi dell'Unione Europea che hanno aderito all'iniziativa: raccomandiamo quindi sempre di informarsi prima di recarsi in viaggio all'estero

Dal prossimo 15 settembre è entrato in vigore il nuovo pass per disabili, la cui denominazione tecnica corretta è &quot;Contrassegno di parcheggio per disabili&quot;, adeguato alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea n° 98/376/CE del 4 giugno 1998 . Contemporaneamente verrà modificato il nostro Codice della Strada per quanto riguarda le norme che regolano la circolazione e il parcheggio dei veicoli destinati all'utilizzo da parte di persone con mobilità ridotta o nulla.

Il testo del relativo decreto presidenziale, contenuto nel D.P.R. 151 del 30 luglio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 203 del 31 agosto 2012, riguarda proprio il nuovo contrassegno unificato su fondo azzurro da esporre sulla parte anteriore del veicolo e che, oltre a essere valido sul territorio nazionale, lo sarà anche sulle strade dell'Unione. In questo modo, gli automobilisti italiani che ne hanno diritto eviteranno il rischio (reale, compreso quello di eventuali contravvenzioni) di non vedersi riconoscere in altri Paesi la validità del documento finora rilasciato in Italia. Il pass è, come prima, personale e non cedibile, non vincolato a un singolo veicolo e ha validità di cinque anni, a meno che non sia a tempo determinato in conseguenza di un'invalidità temporanea del richiedente. Quando esposto, il pass rende visibili solo gli estremi dell'autorizzazione, mentre i dati che identificano il titolare, riportati sul retro, non sono visibili dall'esterno dell'auto se non dietro esibizione in caso di controlli.

La sostituzione del vecchio contrassegno con il nuovo modello dovrà avvenire entro tre anni, ma le amministrazioni locali dovranno comunque garantire, in questo intervallo, il rinnovo dei contrassegni già rilasciati, che mantengono la loro validità in base alla nuova versione.

Entro la stessa data dovrà essere ovviamente adeguata con la nuova simbologia anche tutta la segnaletica stradale relativa agli stalli di parcheggio.

Le modifiche al Codice prevedono inoltre che a fronte di particolari condizioni di invalidità, il titolare di un contrassegno possa ottenere l'assegnazione gratuita di uno stallo individuato da segnaletica specifica che deve indicare gli estremi del permesso.

Se l'interessato non dispone di uno spazio privato &quot;accessibile nonché fruibile&quot; , così recita il decreto, il comune può inoltre stabilire, anche nelle aree di parcheggio a pagamento, un numero di posti destinati alla sosta gratuita dei disabili muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto da un apposito D.P.R. il n° 503 del 24 luglio 1996, art. 11, comma 5. Inoltre, è prevista la sosta gratuita per i disabili anche negli stalli a pagamento se quelli riservati risultano già occupati o comunque non disponibili.


Comandante P.L. Montagnana

</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=760</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2012-10-12</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Scarica subito il Modulo Assenze Conducenti </title>
				<description>A grande richiesta dei nostri iscritti rendiamo scaricabile  il modulo assenze per Conducenti.
Come riportato nell'art. 9 del d.lgs. 144/08,  la sua compilazione è d’obbligo al verificarsi di ognuno di questi casi: congedo, recupero, svolgimento di un altro lavoro diverso dalla guida, disponibilità.

Il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 146,00 a Euro 585,00.

Scarica il file PDF</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=739</link>
				<category>Circolari e files scaricabili</category>
				<pubDate>2012-09-28</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Modulo delle assenze obbligatorio per tutti gli autisti: sanzioni da 146 a 585 euro</title>
				<description>L'articolo riporta chiarimenti riguardo all'utilizzo del nuovo modulo di assenza per gli autisti.
La sua compilazione è d'obbligo al verificarsi di ognuno di questi casi: congedo, recupero, svolgimento di un altro lavoro diverso dalla guida, disponibilità.
Il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 146,00 a Euro 585,00.
La Commissione Europea, anche sulla spinta delle associazioni dell'autotrasporto, ha modificato il modulo, che ora comprende un panorama più ampio di casi, tra cui il congedo, il recupero, la disponibilità e lo svolgimento di altre mansioni estranee alla guida.
La modifica della Commissione  è stata pubblicata  con Decisione UE 2009/959 che contiene il nuovo modulo per le assenze dei conducenti e alcuni chiarimenti riguardo il suo utilizzo.

Ricordando che l`obbligo di compilazione del modulo e` in vigore in Italia già dal 02/10/2008 e riguarda tutti coloro che svolgono attività di autotrasporto di merci o di persone, sia in conto proprio che conto terzi, con massa superiore a 3,5 t..

Si segnala che grazie alle modifiche apportate dalla Commissione esso può essere compilato non più solo nei casi di ferie, malattia e guida di un veicolo non rientrante dal campo di applicazione del Regolamento 561/06 ma anche al verificarsi di ulteriori ipotesi di assenza dal lavoro quali: congedo, recupero, svolgimento di un altro lavoro diverso dalla guida, disponibilità.

I ministeri dell`Interno e delle Infrastrutture e Trasporti con la circolare n. 300/A/918/10/108/13/8 del 20/1/2010, che si allega,  hanno fornito importanti chiarimenti circa l`applicazione del nuovo modulo assenze.  Innanzitutto viene stabilito che il nuovo modulo, modificato mediante l`inserimento di informazioni e campi ulteriori, sostituisce a tutti gli effetti il precedente, ossia quello allegato alla Decisione della Commissione UE 2007/230.

La circolare precisa inoltre che, anche nei casi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso ovvero interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, sarà possibile contrassegnare la casella in congedo o recupero.

Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, e solo per i casi sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata, è data facoltà alle imprese di non compilare il modulo.

La prova documentale di tali circostanze potrà essere fornita esibendo la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali.

Tale documentazione dovrà  essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni controllo. Si ricorda che il conducente alla ripresa del servizio di guida deve avere con sé il modulo già compilato e dovrà custodirlo per i successivi 28 giorni insieme alle registrazioni originali del tachigrafo al fine di poterlo esibire alle forze dell`ordine che effettuano i controlli su strada. Decorsi i 28 giorni tutta la documentazione (registrazioni del tachigrafo e moduli assenze) deve essere riconsegnata all`impresa su cui grava l`obbligo di successiva custodia per almeno un anno.

È bene rammentare alcuni passaggi della citata e allegata Circolare Interministeriale:

“Art. 9.Modulo di controllo delle assenze dei conducenti

1. L'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua parte.

2. Il modulo di cui al comma 1 è conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

3. Per il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, il conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve avere con sé il modulo di cui al comma 1 che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo.

4. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 146,00 a Euro 585,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

5. Alla stessa sanzione e' soggetta l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di tempo indicato al comma 2. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.”
Comandante Polizia Locale Montagnana
Scarica il Modulo PDF</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=728</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2012-09-27</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Verrà introdotto per l'anno 2012 il bonus spettante per la tassa automobilistica?</title>
				<description>Domanda:
Con riferimento alle agevolazioni dell'autotrasporto, vorrei sapere se verrà introdotto per l'anno 2012 il bonus spettante per la tassa automobilistica.
Risposta
Il rimborso della tassa di circolazione e' stato abolito dal 2012 per prevenire procedure a carico dell'Italia da parte della Comunita' Europea, considerata la possibilita' che venisse configurata una turbativa della concorrenza e del mercato. In compenso il Governo Italiano ha stornato i fondi rendendoli disponibili per lo sconto del contribito Inail.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=716</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-09-08</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sui servizi di guida soggetti all’obbligo di cronotachigrafo e servizi di guida non soggetti</title>
				<description>Domanda:
Nel caso un autista alterni servizi di guida soggetti all’obbligo di cronotachigrafo e servizi di guida non soggetti (eventualmente anche con lo stesso mezzo, ad esempio trasporto di merci alternato a trasporto di rifiuti urbani, per cui c’è l’esenzione), come deve comportarsi operativamente?
Nel caso di tachigrafo analogico (se usa sempre lo stesso mezzo) deve lasciare inserito il disco e a fine giornata annotare dietro il periodo per cui era esentato, oppure deve proprio togliere il disco alla fine del servizio per cui è obbligatorio?
Risposta
Anzitutto e' sempre utile ricordare che il semplice &quot;trasporto&quot; di rifiuti non gode di alcuna esenzione, mentre esenti sono i veicoli che fanno la &quot;raccolta&quot; di rifiuti e poi, eventualmente, il conseguente trasporto ai centri di raccolta.

Tornando al questito si puo' partire da una premessa: l'esenzione può essere ritenuta equivalente all'attivita' in area privata essendo essa stessa una modalita' di esenzione.

Per tale considerazione si ritiene attuabile quanto previsto per l'attivita' in tali aree:

	con tachigrafo digitale si utilizza la funzione OUT del cronotachigrafo;
	con cronotachigrafo analogico si annota sul retro del disco l'inizio dell'attivita' esente quando questa comincia e poi si annota, sempre sul retro del disco, la fine dell'attivita' esente al suo termine. Quindi il disco si tiene sempre inserito.

Va detto che e' prassi comune anche quella di estrarre il disco al momento dell'inizio dell'attivita' esente per annotare sul registro di servizio tale attivita' fino al suo termine.

Ovviamente, in questo caso, e' richiesto anche l'uso di un registro di servizio, spesso caduto in disuso...</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=721</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-09-08</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sull'utilizzo corretto del tachigrafo analogico</title>
				<description>Domanda:
Chiarimento sul tachigrafo analogico. L'autista ogni quanto deve cambiare il disco? Ogni 24 ore oppure ogni giorno? Il disco va tolto o si può lasciare inserito?

Risposta
In merito all’utilizzo dei dischi cronotachigrafici analogici, fonti normative principali sono:

	Regolamento CEE 3821/1985
	Circolare Min. Interno 300/A/6262/11/111/20/3 del 20/07/2011
	Circolare Min. Trasporti 17598 del 22/07/2011
	Circolare Min. Lavoro 37/0002140/MA007.A001 del 05/10/2011

&amp;nbsp;

Fondamentalmente, questi i criteri per l’utilizzo dei dischi:

	1) Si utilizza un disco per ogni giornata lavorativa:a. Il conducente lo inserisce ad inizio giornata quando prende in consegna il mezzo

b. Lo utilizza fino a fine giornata lavorativa

c. Lo utilizza al massimo per 24 ore (se l’attività prosegue oltre le 24 ore si cambia disco)

d. Lo continua ad utilizzare (senza sostituirlo) anche se deve cambiare mezzo (sul retro sono previste altre 3 targhe aggiuntive)
	2) Al cambio di giornata lavorativa (cioè dopo aver terminato un riposo giornaliero) si deve usare un nuovo disco, anche se non sono trascorse 24 ore.
	3) Il tracciato dell’attività non deve MAI sovrapporsi (ovvero un disco va utilizzato per non più di 24 ore)
	4) Il disco va tolto e il conducente deve portarlo con sé quando il mezzo non è più nella sua disponibilità.
	5) Il disco va lasciato inserito durante il riposo giornaliero se questo viene effettuato a bordo in cuccetta.
	6) Quando il disco non è inserito in un dispositivo automatico (cioè in un cronotachigrafo) l’attività svolta deve essere segnata manualmente nell’apposita griglia sul retro del disco (anche se si tratta di riposo).
	7) Non è richiesto utilizzo di dischi (neppure compilati manualmente nella griglia sul retro) per i riposi settimanali: il riposo settimanale è dimostrato dall’assenza di disco

Esempio 1



Inizio giornata
02 marzo
ore 02:00
inserire nuovo disco (compilare con dati autista, targa, data del giorno, Km…)


Inizio riposo giornaliero
(a casa)
02 marzo
ore 11:00
estrarre disco e portarlo con sé (ricordare di compilare il retro del disco con le ore di riposo e riportare i Km di arrivo e calcolare quelli percorsi)


Inizio nuova giornata
02 marzo
ore 22:00
inserire nuovo disco



&amp;nbsp;

Esempio 2



Inizio giornata targa AA111BB
03 marzo
ore 07:30
inserire nuovo disco (compilare con dati autista, targa, data del giorno, Km…)


Cambio mezzo targa AA222BB
03 marzo
ore 10:00
Usare sempre lo stesso disco:- ritirarlo dal mezzo AA111BB compilandolo con i Km di arrivo e quelli percorsi

- inserirlo sul mezzo AA222BB compilando sul retro con la nuova targa, la data e i Km di partenza)


Inizio riposo giornaliero
(a casa)
03 marzo
ore 15:00
estrarre disco e portarlo con sé (ricordare di compilare il retro del disco con le ore di riposo e riportare i Km di arrivo e calcolare quelli percorsi)



&amp;nbsp;</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=706</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-09-03</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Cronotachigrafo alterato da magnete. I controlli a tappeto non si fermano.</title>
				<description>Qui di seguito riportiamo l'articolo sul Giornale di Vicenza, pubblicato in data 22 Luglio 2012.


Come si legge dall'articolo riportato qui sopra la tematica dei controlli e delle sanzioni è tutt'altro che archiviata.
Per tutte le Aziende che operano nel settore dell'Autotrasporto è d'obbligo monitorare costantemente l’attività cronotachigrafica degli autisti, rilevare le infrazioni e comunicarle periodicamente.
Da non dimenticare anche l’obbligo di istruire i conducenti, il monitoraggio costante del cronotachigrafo (tramite i nuovi software per cronotachigrafi)  e l'aggiornamento sulle nuove normative riguardanti tempi di guida, pausa e riposo.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=693</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2012-08-17</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Utilizzo di un disco con limite della velocità superiore alla velocità massima consentita per il veicolo.</title>
				<description>Domanda:
Autocarro con limite max categoria 80 km/h, dotato di cronotachigrafo analogico.
Il conducente inserisce un disco omologato per la velocità di 125 km/h invece di uno omologato per i 100 km/h.In quale sanzione incorre?
Risposta
Nell’esempio citato risulta che il conducente ha utilizzato un disco con limite della scala graduata della velocità superiore alla velocità massima consentita per il veicolo.

In questo caso valgono due considerazioni preliminari:

	Quale sia il limite di velocità previsto per il cronotachigrafo analogico: questo può differire dalla velocità massima consentita al veicolo e dev’essere rilevato dall’apposita targhetta con i dati dell’omologazione che è posta sul cronotachigrafo.
	Se è stato verificato se erano comunque presenti a bordo dischi con la corretta scala graduata ancora non utilizzati ed in quantità sufficiente.A questo va aggiunto che l’utilizzo di disco omologato per una velocità diversa da quella prescritta per il cronotachigrafo costituisce un’irregolarità di per se, ma va pure detto che se il limite previsto per il disco (125 Km/h) è superiore al limite prescritto per il cronotachigrafo, l’irregolarità non deriva probabilmente da volontà di intervenire fraudolentemente per modificare i dati registrati, in quanto in questo caso la velocità leggibile sul disco sarà maggiore di quella reale, con conseguente svantaggio a prescindere per il conducente.

Per la sanzione si ravvede sicuramente l’applicabilità dell’art. 19 L. 727 del 13/11/1978:

Chiunque contravvenga alle disposizioni del Regolamento (CEE) n. 1463/70, o successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti d'attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 61,00.

E ciò in virtù dell’art. 16 del Reg. CEE 1463/70 che recita:
&quot;il datore di lavoro rilascia ai membri dell'equipaggio un numero sufficiente di fogli di registrazione , in relazione al carattere individuale di tali fogli , alla durata del servizio ed alla necessita di sostituire eventualmente i fogli sciupati o ritirati da un agente incaricato del controllo . il datore di lavoro consegna ai membri dell'equipaggio soltanto fogli di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell'apparecchio montato a bordo del veicolo.&quot;
L’applicabilità del 179 del cds, invece, si ritiene vada applicato dipendentemente dalle considerazioni preliminarmente esposte e, comunque, ponendola a carico del solo conducente (non del titolare della licenza/autorizzazione) qualora si verifichino le condizioni di cui alla considerazione preliminare n° 2.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=684</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-08-14</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Guida sul Cronotachigrafo: il noleggio di un mezzo da parte di più aziende</title>
				<description>Un veicolo può essere utilizzato da aziende diverse, come ad esempio avviene nel caso di noleggio per periodi variabili.
Così, ad esempio, accade che l’azienda proprietaria (locatore) del mezzo lo utilizzi in proprio e lo noleggi saltuariamente ad altre aziende (locatari).

Premesso che ogni utilizzatore del mezzo (e quindi del cronotachigrafo che vi è installato a bordo) ha l’obbligo di monitorare e archiviare l’attività cronotachigrafica dei propri conducenti, si vuole rispondere alla seguente domanda:
COME SUDDIVIDERE LA MEMORIA DEL CRONOTACHIGRAFO IN MODO CHE ￼￼￼￼￼CHE OGNI AZIENDA UTILIZZATRICE DEL MEZZO POSSA REGISTRARE LA PROPRIA ATTIVITÀ SENZA CONFONDERLA E MESCOLARLA CON QUELLA DEGLI ALTRI UTILIZZATORI?￼￼
La risposta sta nella possibilità di effettuare il BLOCCO del cronotachigrafo, che equivale a creare un contenitore separato nella memoria dove andranno solo i dati dell’azienda che effettua il blocco.

Quando, invece, verrà effettuato uno sblocco, sarà come mettere un tappo al contenitore usato fino al momento dello sblocco, evitando che altri ne possano leggere il contenuto e lasciando la possibilità di creare nuovi contenitori riservati ad altre aziende.

Scarica la guida dettagliata in formato PDF cliccando sul bottone qui sotto.
Scarica il file PDF</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=677</link>
				<category>Circolari e files scaricabili</category>
				<pubDate>2012-08-02</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Truck Festival: 20, 21 e 22 Luglio - Malo, Vicenza</title>
				<description>

Da venerdì 20 a Domenica 22 Luglio si terrà a Malo (Vicenza) il Truck Festival 2012: l'evento dedicato all'Autotrasporto.
Durante queste giornate verranno trattati argomenti come: sicurezza stradale, infortunistica stradale, uso corretto del cronotachigrafo e normative sull'autotrasporto.

Qui di seguito il programma dettagliato dell'Evento:

Venerdì 20 luglio 2012

	Ore 19.30 - apertura spazio espositivo sulla sicurezza stradale, incontro con i partecipanti.

Sabato 21 luglio 2012

	Ore 10,00 - Lo spazio espositivo sulla sicurezza stradale sarà a disposizione per colloqui e informazioni fino alla tarda serata.
	Ore 16.00 - all’interno della tensostruttura “conferenza sull’uso del cronotachigrafo” mirata alle normative che regolano i tempi di guida e riposo, con strumenti messi a disposizione dall’A.S.A.P.S. (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale), tenuta dall’associato A.S.A.P.S., nonché V. Presidente I.P.A. Veneto: Simonato Girolamo.

Ampio spazio dedicato ai bambini per tutto il pomeriggio.
Domenica 22 luglio 2012

	Ore 9,00 – Apertura dello spazio espositivo sulla sicurezza stradale che resterà a disposizione fino a sera, per informazioni e suggerimenti.
	Ore 09.30 - all’interno della tensostruttura, incontro dibattito con l’associato ASAPS, nonché V. Presidente I.P.A. Veneto Simonato Girolamo e un responsabile del sito: www.autotrasporto24.it sulle normative dell’autotrasporto in generale.
	Ore 11.00 SS. Messa
	Ore 14.00 schermo gigante per la gara di F 1 e a seguire giochi per i camionisti.


Presso lo spazio espositivo esperti del settore sono a disposizione delle eventuali richieste, sopportati dal materiale messo a disposizione dall’I.P.A. “Schio Alto Vicentino Schio” e dalla Delegazione 5a Veneto, nonché dall’ASAPS.

Sarà presente, inoltre, un esperto del programma “Golia” per leggere le registrazioni del cronotachigrafo e dei tachigrafi, nonché un “esperto di infortunistica stradale” dell’agenzia “Giesse” di Vicenza.

&amp;nbsp;

</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=666</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2012-07-17</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda sui riposi giornalieri e settimanali</title>
				<description>Domanda
Quanti riposi devo fare in 12 giorni? Da premettere che 2 giorni sono stati passati all'estero.
Risposta
Il numero di riposi può variare a seconda se si parla di :

	riposi Giornalieri oppure Settimanali;
	trasporto Merci o trasporto Passeggeri;
	
		Tralasciamo, per semplicità, i casi con uno o più conducenti.
		Va detto subito la domanda parla di 12 giorni, che in pratica vuol dire 2 settimane.
		
		Si può, allora, cominciare col dire che la normale operatività per il trasporto Merci e per il trasporto Nazionale di Passeggeri prevede:
		
			          Un riposo giornaliero ogni 24 ore (ricordiamo che il riposo può essere da 11 ore, oppure da 3+9 ore oppure ancora da 9 ore)
			Un riposo settimanale entro i 6 riposi giornalieri consecutivi (quindi il settimo riposo deve essere &amp;quot;settimanale&amp;quot;, cioè da almeno 45 ore riducibili a 24 ore se poi si provvede al necessario recupero).
			
			Quindi, rispondendo al quesito, nelle 2 settimane si potranno avere fino a 12 riposi giornalieri e 2 riposi settimanali.
				
				
				Un’importante eccezione, però, riguarda i Trasporti Turistici Internazionali, ovvero i trasporti di passeggeri con almeno 24 ore consecutive trascorse in un paese diverso da quello di partenza.
				In questo caso interviene l’art. 6 bis del Reg.CEE 561/2006 (così come modificato  in C 285 E/116 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.11.2009) che introduce un’importante deroga per cui i riposi settimanali nei 12 giorni possono essere ridotti ad UNO soltanto, a condizione che si provveda al successivo recupero.
				
</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=659</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-07-04</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>[PDF] Domanda di carta tachigrafica del conducente</title>
				<description>Ecco un breve riepilogo di alcune informazioni utili sulla  carta conducente:

	è rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio (quella in cui il richiedente ha la propria residenza)
	ha validità 5 anni ed è rinnovabile
	 è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria camerale di 37,00 euro.
	Il Modulo di Domanda del Conducente deve essere presentato presso gli sportelli della Camera di Commercio competente per territorio (quella in cui il titolare ha la propria residenza) o presso un'Associazione di Categoria convenzionata con la stessa Camera di Commercio.

Al Modulo di Domanda del Conducente vanno allegati:

	una fotocopia leggibile della patente di guida in corso di validità e di categoria superiore alla B;
	una fotocopia leggibile della carta d'identità, del passaporto o di un altro documento di identità riconosciuto dalla legge, in corso di validità;
	ricevuta del pagamento del prescritto diritto di segreteria camerale di 37,00 euro;
	una fototessera delle dimensioni di 35x45 mm,da apporre nell'apposito spazio sul Modulo di Domanda del Conducente

Il Modulo di Domanda del Conducente deve essere sottoscritto in ogni sua parte dal richiedente con propria firma autografa.

La carta tachigrafica viene rilasciata entro 15 giorni lavorativi a partire dalla data di presentazione con relativa domanda e non può essere rilasciata a terzi per nessun motivo.

Scarica il file PDF</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=651</link>
				<category>Circolari e files scaricabili</category>
				<pubDate>2012-06-22</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>In quali sanzioni incorre l’azienda se l’autista dimentica di rinnovare la sua carta conducente?</title>
				<description>Domanda
Se l’autista dimentica di rinnovare la sua carta conducente in tempo, come bisogna comportarsi ?  Può viaggiare comunque ? In quali sanzioni incorrono l’autista e l’azienda?

Risposta
La data di scadenza della carta autista è riportata sulla facciata fronte della carta stessa (quella con la fotografia) e identificata con la sigla “4b”.

Ecco un breve riepilogo di alcune informazioni utili sulla carta conducente:

	è rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio (quella in cui il richiedente ha la propria residenza)
	ha validità 5 anni ed è rinnovabile
	è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria camerale di 37,00 euro.
	Il Modulo di Domanda del Conducente deve essere presentato presso gli sportelli della Camera di Commercio competente per territorio (quella in cui il titolare ha la propria residenza) o presso un'Associazione di Categoria convenzionata con la stessa Camera di Commercio.

&amp;nbsp;

Al Modulo di Domanda del Conducente vanno allegati:

	una fotocopia leggibile della patente di guida in corso di validità e di categoria superiore alla B;
	una fotocopia leggibile della carta d'identità, del passaporto o di un altro documento di identità riconosciuto dalla legge, in corso di validità;
	ricevuta del pagamento del prescritto diritto di segreteria camerale di 37,00 euro;
	una fototessera delle dimensioni di 35x45 mm,da apporre nell'apposito spazio sul Modulo di Domanda del Conducente.

Il Modulo di Domanda del Conducente deve essere sottoscritto in ogni sua parte dal richiedente con propria firma autografa.
La carta tachigrafica viene rilasciata entro 15 giorni lavorativi a partire dalla data di presentazione con relativa domanda.
La Carta del Conducente è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi per nessun motivo.



Attenzione: al momento del rilascio della nuova carta, questa sarà valida e funzionante solo dal giorno di inizio di validità indicato sulla facciata fronte e identificato con la sigla 4a.

Normalmente tale data di inizio validità è il giorno subito successivo a quello di scadenza della vecchia carta.
Per tale motivo, la vecchia carta non va consegnata alla Camera di Commercio se non dopo il giorno in cui la nuova inizia la sua validità.

In pratica, per qualche giorno il conducente avrà con se 2 carte: la vecchia ancora valida e attiva, e la nuova che non è ancora attiva fino al giorno di inizio della sua validità.

Qualora la vecchia carta dovesse raggiungere la data di scadenza, per il conducente non sarebbe possibile guidare mezzi con tachigrafo digitale fino a quando non avrà ricevuto la nuova carta (per questo è consigliabile richiederla sempre con un anticipo di almeno un paio di settimane …).

Se però è stata già presentata la richiesta alla Camera di Commercio e si è in attesa di ricevere la nuova carta, è suggerito portare con sé copia della richiesta presentata e operare con il cronotachigrafo come nel caso in cui si sia smarrita o deteriorata la vecchia carta:

	Stampa scontrino attività giornaliera cronotachigrafo ad inizio giornata lavorativa, annotando sul retro la guida senza carta ed il motivo e compilando gli appositi spazi con i dati dell’autista (cognome e nome, n. carta conducente, firma)
	Stampa scontrino attività giornaliera cronotachigrafo alla fine di ogni tratta, con le stesse annotazioni e compilazioni di cui al punto precedente.
</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=642</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-06-20</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Alterazione Tachigrafo e Calamite: gravi Conseguenze Penali </title>
				<description>Arrestati per attentato alla sicurezza dei trasporti i responsabili della CIAM di Caltanissetta dalla Polizia Stradale per avere alterato con calamite alcuni cronotachigrafi.

Il Giudice delle indagini preliminari ha disposto, oltre che l'arresto dei due responsabili dell’azienda, anche il sequestro di tutti i veicoli appartenenti all'azienda.

Applicare un magnete manomettendo il cronotachigrafo digitale comporta il blocco del sensore di velocità che è installato sull’albero motore. Conseguentemente il cronotachigrafo non riceve più informazioni sul movimento del mezzo che viene considerato fermo anche se, in effetti, è in movimento.

Si tratta di una pratica diffusa, ma che con questo nuovo precedente avrà conseguenze molto più gravi per i trasgressori: oltre ad una pesante sanzione di oltre 3.400 Euro ed al fermo del veicolo, si rischia l’arresto e l’incriminazione per il reato di attentato alla sicurezza.

Se poi, come nel caso di Caltanissetta, vi è stata pressione nei confronti degli autisti, può essere addebitato anche il reato di estorsione aggravata verso i dipendenti fino anche all’accusa di lesioni personali gravissime.

Sembrerebbe che, nel caso della CIAM,  l'indagine sia partita da un ribaltamento avvenuto in Francia di un veicolo dell'azienda e che i conducenti fossero costretti a superare sistematicamente i tempi di guida e di riposo, guidando anche per 18 ore.

Dalle verifiche degli inquirenti, inoltre, sarebbe risultato che gli autisti dell’azienda che si rifiutavano di applicare il magnete rischiavano il licenziamento.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=636</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2012-06-13</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>La Guida in stato di Ebbrezza</title>
				<description>Cassazione - Sentenza n. 18134 del 14 maggio 2012

Senza la prova etilometrica e/o ematica, si può evitare la sanzione penale se non è possibile stabilire che il tasso alcolemico nel sangue sia superiore al limite di 0,8 g/l.

Nel caso di specie il trasgressore deve essere ritenuto responsabile della ipotesi sanzionatoria meno grave, che con l’entrata in vigore della Legge 120/2010 è stata depenalizzata.

&amp;nbsp;

La Suprema Corte, sezione quarta penale, con la sentenza del 14 maggio 2012, n. 18134, ha stabilito che la guida in stato di ebbrezza, nel caso in cui non sia possibile da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del d. lgs. 285/92, stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcolemico nel sangue sia superiore al limite di 0,8 g/l, il trasgressore deve essere ritenuto responsabile della ipotesi meno grave, ormai depenalizzata dall’entrata in vigore della Legge 120/2010.

Nel caso di specie, come si può apprendere dalla Sentenza sotto riportata, l’accertamento sanzionatorio si è verificato a seguito di sinistro stradale e con rifiuto da parte del conducente di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

Dagli atti processuali si è appreso che lo stesso veniva condannato sia in primo che in secondo grado, con la motivazione ascritta all’art. 186 d. lsg. 285/92 in quanto “aveva guidato in stato di ebbrezza e si era, altresì, rifiutato di sottoporsi all’alcool test”.

Reati unificati dal vincolo della continuazione, pertanto i Giudici avevano emesso una condanna ad un mese di arresto, nonché €. 900,00 di ammenda e sospensione della patente di guida per un mese.

Il conducente ricorre in Cassazione giudicando gli elementi sintomatici rilevati dalla Polizia di Stato non erano adatti alla dimostrazione della sussistenza dello stato di ebbrezza.

Prima di continuare nella disamina della Sentenza, voglio riflettere sul termine “sintomatologia”.

Il termine individua il corredo di sensazioni per lo più anormali o non usuali che sono provocate da una malattia o da un trauma o da un qualsiasi evento patologico.

Già in queste definizioni troviamo alcuni elementi essenziali del fatto riportati in sentenza:

	trauma: come si legge in sentenza:” giunti sul luogo in cui era stato segnalato che un'autovettura Audi 100, percorrendo via Terrasanta, aveva speronato vetture in sosta, danneggiandole e creando in tal modo allarme nei passanti.”
	evento patologico: “delle tipiche condizioni sintomatiche (alito fortemente vinoso; linguaggio sconnesso; eccessiva ed immotivata euforia; andatura barcollante; ecc.) rilevate dagli agenti operanti della Questura di Palermo (e descritte nel verbale di contestazione)”
	elemento ambientale: “per aver guidato in Palermo l’8 febbraio 2007, l'autovettura tg. (…), in stato di ebbrezza alcoolica e per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento alcolemico”
	oggettività: “Il V. inoltre, alla richiesta degli agenti di sottoporsi al test alcolemico, aveva opposto un netto rifiuto”.

&amp;nbsp;

Consultando un dizionario medico, alla voce elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, si legge:”Nell’ambito dei disturbi psichici prodotti dall’alcol va posta una fondamentale distinzione fra quelli dovuti all’intossicazione acuta e quelli dovuti all’intossicazione cronica. Infatti, mentre nel primo caso i disturbi scompaiono con l’eliminazione dell’alcol dall’organismo e non sono quindi osservabili nei periodi di astinenza, nel secondo essi persistono anche dopo l’eliminazione dell’alcol ingerito, e l’astinenza, anche prolungata, non è sufficiente a farli scomparire completamente. Intossicazione acuta è rappresentata dalle tipiche manifestazioni di ubriachezza comune.

Dopo uno stadio iniziale di eccitamento psicomotorio subentra una fase caratterizzata da una riduzione dell’efficienza psichica globale con diminuzione dell’attenzione, rallentamento delle percezioni, incoordinazione dei movimenti, difficoltà di parola, vertigini, nausea, vomito e sonnolenza fino al coma. Nello stadio successivo tutte le capacità risultano menomate: ne deriva che l’ubriachezza può essere causa di infortuni sul lavoro e incidenti stradali.

Per questo in alcuni paesi si procede alla misurazione dell’alcolemia o alla rilevazione di alcol nell’alito con un apposito apparecchio quando si sospetti che l’automobilista guidi in stato di ebbrezza alcolica.”

&amp;nbsp;

I giudici di legittimità, con la sentenza di cui si tratta, hanno ritenuto entrambi i fatti ascritti all’imputato non previsti quali reato.

E’ vero, sostiene la Corte, che lo stato di ebbrezza può essere accertato con qualsiasi mezzo, ma è altrettanto vero che qualora non risulti possibile stabilire con precisione se il tasso alcolemico sia superiore a 0,8 g/l, il trasgressore dovrà ritenersi responsabile, in base al principio del favor rei, della ipotesi meno grave ora depenalizzata.

Nella decisione in commento si legge testualmente che “...Quanto alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, osserva il Collegio che costituisce pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale lo stato di ebbrezza, per tutte le ipotesi previste dall'art. 186 cod. strada, può esser accertato con qualsiasi mezzo e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale (cfr. ex multis le più recenti pronunzie: Sez. 4, n. 28787 del 2011; Sez. 4, n. 43017 del 2011). Vero è peraltro che, qualora non sia possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcolemico era superiore al limite di 0,8 gr./l. il trasgressore doveva ritenersi responsabile, in nome del principio del favor rei, dell'ipotesi meno grave (fascia A), attualmente depenalizzata per effetto della novella di cui alla Legge 29 luglio 2010 n. 120. 

Nel caso in esame, gli elementi sintomatici rilevati e descritti, in difetto di altri dati indiziari, non consentono di individuare un preciso gradiente di etilemia tale da indurre a ritenere sussistenti taluna delle più gravi fattispecie contravvenzionali previste dall'art. 186 cod. strada”.

Pertanto, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto nel caso concreto gli elementi sintomatici non “permettono di individuare un preciso grado di etilemia”.

&amp;nbsp;

Dal sito dell’A.S.A.P.S. si riporta quanto segue:

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Elementi sintomatici – Caratteristiche – Gravità, precisione e concordanza – Desumibilità dello stato di ebbrezza da alito vinoso ed arrossamento degli occhi – Esclusione

(Cass. Pen., sez. IV, 13 luglio 2006, n. 24202)

Lo stato di ebbrezza alcolica, ai fini dell’affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 c.s., pur potendo essere desunto, indipendentemente dall’accertamento strumentale previsto dall’art. 379 del Regolamento, da elementi sintomatici, non può tuttavia ritenersi provato quando tali elementi non abbiano caratteristiche di gravità, precisione e concordanza; il che non può dirsi quando – come nella specie – essi siano costituiti, secondo quanto riferito dai verbalizzanti, dal solo «alito vinoso», di per sé non indicativo delle quantità di bevande alcoliche ingerite, unito ad arrossamento degli occhi.

Mercoledì, 07 Marzo 2012

&amp;nbsp;

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Sentenza 7 febbraio – 14 maggio 2012, n. 18134

(Presidente Sirena – Relatore Casella)

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 15 ottobre 2008, la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza emessa il 27 aprile 2009 dal Tribunale di Palermo che aveva giudicato V.S. responsabile delle contravvenzioni di cui all'art. 186, commi 2 e 7 cod. strada (per aver guidato in Palermo l’8 febbraio 2007, l'autovettura tg. (…), in stato di ebbrezza alcoolica e per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento alcolemico). Per l'effetto l'imputato veniva condannato,unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di UN mese di arresto ed Euro 900,00 di ammenda, applicata la sospensione della patente di guida per UN mese.

La Corte distrettuale, condividendo gli assunti argomentativi della sentenza di primo grado, ha ribadito,a dimostrazione dell'affermazione della penale responsabilità del prevenuto ed in conformità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la sufficienza,ai fini della prova dello stato di ebbrezza in cui versava l'imputato, delle tipiche condizioni sintomatiche (alito fortemente vinoso; linguaggio sconnesso; eccessiva ed immotivata euforia; andatura barcollante; ecc.) rilevate dagli agenti operanti della Questura di Palermo (e descritte nel verbale di contestazione), giunti sul luogo in cui era stato segnalato che un'autovettura Audi 100, percorrendo via Terrasanta, aveva speronato vetture in sosta, danneggiandole e creando in tal modo allarme nei passanti.

Il V. inoltre, alla richiesta degli agenti di sottoporsi al test alcoolemico, aveva opposto un netto rifiuto.

L'imputato ricorre per la cassazione della sentenza, per tramite del difensore, deducendo vizi di violazione di legge e di difetto ed illogicità della motivazione, avendo la Corte distrettuale errato nel giudicare idonei a dimostrare la sussistenza dello stato di ebbrezza,gli elementi sintomatici rilevati dalla P.G., laddove, a seguito della riforma normativa della fattispecie contravvenzionale in questione, introdotta nell'anno 2007, l’accertamento di siffatto status deve esser positivamente eseguito secondo le modalità tecniche previste dall'art. 186, commi 3 e 4 cod.strada: le uniche che possano fornire la precisa individuazione dei valori numerici del tasso alcoolemico quale presupposto dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Lamenta altresì il ricorrente il diniego, con motivazione meramente apodittica, delle attenuanti generiche, cui i Giudici d'appello sarebbero pervenuti richiamando unicamente i precedenti penali dell'imputato.

Considerato in diritto

L'impugnata sentenza deve esser annullata senza rinvio a' sensi degli artt. 129 e 620 lett. a) cod.proc.pen., non risultando previsti come reato, entrambi fatti ascritti all'imputato.

Quanto alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, osserva il Collegio che costituisce pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis le più recenti pronunzie: Sez. 4 n. 28787 del 2011; Sez. 4 n. 43017 del 2011) quello secondo il quale lo stato di ebbrezza, per tutte le ipotesi previste dall'art. 186 cod. strada, può esser accertato con qualsiasi mezzo e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale. Vero è peraltro che, qualora non sia possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcolemico era superiore al limite di 0,8 gr./l. il trasgressore doveva ritenersi responsabile, in nome del principio del favor rei, dell'ipotesi meno grave (fascia A), attualmente depenalizzata per effetto della novella di cui alla legge 29 luglio 2010 n. 120. Nel caso in esame, gli elementi sintomatici rilevati e testé descritti, in difetto di altri dati indiziari, non consentono di individuare un preciso gradiente di etilemia tale da indurre a ritenere sussistenti taluna delle più gravi fattispecie contravvenzionali previste dall'art. 186 cod. strada.

In relazione all'altro addebito di rifiuto di sottoporsi all'alcooltest, rileva la Corte che, In ossequio all'art. 2, comma 2 cod. pen., non può non trovare applicazione l'art. 5 del D.L. 3 agosto 2007 n. 117 (in vigore dal 4 agosto 2007) convertito nella L. 2 ottobre 2007 n. 160 che, dopo la commissione della violazione de qua avvenuta l’8 febbraio 2007, ha sostituito l'art. 186, comma 7 cod. strada (vigente a detta data e concernente un'ipotesi contravvenzionale) introducendo una fattispecie di semplice illecito amministrativo punito esclusivamente con sanzione amministrativa pecuniaria. Non rileva ovviamente in contrario (atteso il principio costituzionale di irretroattività della legge penale: art. 25, comma 2 Cost. ed il disposto dell'art. 2, comma 1 cod. pen.) il fatto che a in seguito dell'entrata in vigore - a decorrere dal 27 maggio 2008 - dell'art. 4 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito nella L. 24 luglio 2008 n. 125 – sia divenuto nuovamente reato (come peraltro è a tutt’oggi) la stessa condotta di rifiuto del conducente di veicolo di sottoporsi ad alcooltest.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sono preveduti dalla legge come reato.

&amp;nbsp;

Comandante Simonato Girolamo – P.L. di Montagnana PD
</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=631</link>
				<category>Normative</category>
				<pubDate>2012-06-05</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Targhe dei rimorchi e i Mezzi a noleggio: le nuove disposizioni del Codice della Strada</title>
				<description>

Fra le novità del Codice della Strada previste come in arrivo a breve sono state annunciate:

	L’abolizione delle targhe ripetitrici sui rimorchi dei veicoli industriali: i rimorchi dovranno avere una targatura propria e ordinaria, ovvero simile a quella di tutti i veicoli circolanti su strada.
	 L’obbligo di aggiornare la carta di circolazione quando il veicolo sia in uso per più di 30 giorni consecutivi a soggetto diverso dal proprietario (si ritiene che questo provvedimento possa garantire un’applicazione più efficace delle sanzioni a carico degli effettivi trasgressori quando questi sono diversi dall’intestatario del titolo di proprietà).

Entrambe le novità sono state discusse nel corso del Consiglio dei Ministri del 25/05 scorso e si prevede possano essere confermate e trasformate in legge in tempi abbastanza brevi.

</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=624</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2012-05-31</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>&quot;Colpo di sonno&quot; e Sosta in Corsia d’Emergenza</title>
				<description>Il fatto: camionista alla guida del suo veicolo, mentre transita lungo l’arteria autostradale, che si ferma nella corsia di emergenza per evitare colpo di sonno. Durante la fase di sosta, un automobilista perde il controllo della sua autovettura ed urta contro il camion fermo nella piazzola d’emergenza e dall’impatto muore.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19170 del 18 maggio 2012 (sotto riportata), ha inquadrato la stanchezza, riferibile nel caso di specie a quella situazione che precede il pericoloso “colpo di sonno”, nel concetto di “malessere” che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell’ art. 157, arresto, fermata e sosta dei veicoli .

Il Comma 1 del citato art. 157, infatti, precisa i seguenti concetti:

a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;

b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;

c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;

d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo e' inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

Leggendo la Sentenza 19170/2012 della Suprema Corte, si evince che gli stessi giudici, sulla base della motivazione per cui il colpo di sonno rientra nel concetto di malessere e giustifica la sosta in corsia di emergenza, confermano che nel caso di specie non si doveva procedere per omicidio colposo, in quanto non si ravvisa il reato nei confronti del conducente dell’autocarro che si era fermato in una piazzola autostradale perché in quel momento colto dalla stanchezza, divenendo così l’ostacolo contro cui è andato a sbattere un’autovettura in seguito all’esplosione di un pneumatico.La stessa Suprema Corte, infatti, afferma:“il termine malessere non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’articolo 88 del Codice penale, o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’articolo 45 Codice penale, bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile esigenza fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione, e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza e il torpore che sono premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto di interrompere la guida”.

Da quanto letto e riportato si nota che i giudici hanno focalizzato la loro attenzione sui seguenti concetti:

Malessere, trattasi di indisposizione fisica non definita. Condizione di disagio, turbamento, inquietudine. (come riportato da alcuni dizionari della lingua italiana) quindi correlamente si può analizzare il termine “stanchezza”, la sensazione che sente chi ha finito le energie ed ha bisogno di riposo per ricaricarsi.

Da ciò comporta la non applicazione di cui :

	all’art. 88. C.P.”Vizio totale di mente”. , che afferma:” Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere
	del successivo art. 45 C.P. “Caso fortuito o forza maggiore” che recita:”Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore”.



&amp;nbsp;

Pertanto, sulla base di queste considerazioni e dell’evoluzione del sinistro stradale, si deve ritenere come unica causa legittima dell’incidente lo scoppio dello pneumatico per cattiva manutenzione o carico eccessivo (non la sosta del veicolo pesante in corsia di emergenza ed il suo conseguente divenire ostacolo contro cui l’autovettura ha impattato … ndr).

Inoltre, il Collegio rileva:”manca del tutto la cd “concretizzazione del rischio” in relazione a quelle che sono le finalità della corsia di emergenza posto che la stessa non ha la funzione di garantire l’incolumità di quanti possano sbandare ed invaderla, bensì quella di consentire a mezzi di Polizia e/o di soccorso di raggiungere al più presto, senza intralcio, il luogo dove è necessario portarsi per emergenza determinata da incidente o da altra grave necessità”.

Quindi corre l’obbligo di capire cosa è la corsia di emergenza:

La corsia di emergenza o di soccorso è una corsia che si trova sulle strade a più corsie, in particolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. La stessa è  destinata alla fermata dei veicoli in avaria o in difficoltà, ed alla circolazione dei veicoli di controllo, assistenza e soccorso.

L'art. 3 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. 285/92) la definisce: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

È generalmente progettata e realizzata con dimensioni in larghezza tale da consentire la sosta momentanea di veicoli anche pesanti senza interferire con il normale flusso di traffico autorizzato per quella tipologia stradale.

Tuttavia, il conducente del veicolo “autocarro” che, nel caso di specie, si ferma sulla corsia di emergenza per evitare il così detto “colpo di sonno” non è responsabile della morte dell’automobilista che va a urtare contro il suo camion.

&amp;nbsp;

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. Quarta Penale con la:





Sentenza del 18.05.2012, n. 19170

Presidente Brusco - Relatore Romis

Ritenuto in fatto

Il (…) , alle ore 8,15, sull’autostrada del (…), A.G. , conducente dell’auto Ford Focus tg. (…), che viaggiava in direzione di (…), a causa dello scoppio del pneumatico posteriore destro, perdeva il controllo del mezzo che, conseguentemente, deviava in avanti e verso destra; dopo aver effettuato alcune evoluzioni su se stesso in senso orario, il veicolo suddetto andava ad urtare, con la propria parte posteriore centro-sinistra, la parte posteriore dell’autoarticolato Scania/Schmitz tg. (…) condotto da N.C.S. , fermo sul margine destro della corsia riservata alla sosta di emergenza. A seguito del violento impatto, l’autovettura penetrava con buona parte del proprio abitacolo al di sotto del pianale montacarichi del veicolo semirimorchio, rimanendovi incastrata: A.G. decedeva sul colpo, mentre gli altri occupanti dell’auto riportavano lesioni personali. Dalla documentazione acquisita si evinceva che l’autoarticolato aveva fatto ingresso in autostrada, attraverso la barriera di (…), alle ore 7,35. per cui si stimava che il N. aveva arrestato il veicolo in sosta intorno alle ore 7,40, circa 35 minuti prima del fatto: in proposito risultava smentita la versione resa dal N. il quale, quanto agli orari, aveva dichiarato di essersi fermato in sosta verso le ore 23 circa della sera precedente perché molto stanco e di essere stato poi svegliato da un urto contro il suo automezzo

Il GUP presso il Tribunale di Roma, con sentenza in data 11.10.2010, dichiarava non doversi procedere perché il fatto non sussiste nei confronti del N. in ordine al reato di omicidio colposo allo stesso ascritto.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma nonché il difensore e procuratore speciale delle parti civili costituite, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, in particolare sostenendo che il giudicante avrebbe errato nell’assimilare al malessere fisiologico la stanchezza, per giustificare la sosta sulla corsia di emergenza, ed evidenziando che il N. avrebbe potuto fermarsi in luogo di sosta più idoneo e non già sulla corsia di emergenza.

Ha depositato memoria il difensore dell’imputato con argomentazioni finalizzate a contrastare i proposti ricorsi.

Considerato in diritto

I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito indicate.

Correttamente il GUP ha inquadrato la stanchezza (riferibile nel caso di specie, all’evidenza, in quella situazione che precede il pericoloso c.d. “colpo di sonno”) nel concetto di “malessere” che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell’art. 157 C.d.S., comma 1, lett. d). Invero, il termine “malessere” non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’art. 88 c.p. o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 45 c.p., bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione, e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza ed il torpore che sono segni premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto, per concrete esigenze di tutela per sé e per gli atri utenti della strada, di interrompere la guida.

Del tutto legittimamente il GUP ha ritenuto quindi di individuare la causa esclusiva del sinistro nelle anomalie di manutenzione del pneumatico posteriore destro dell’auto condotta dall’A. (al di sotto dei limiti di gonfiaggio o sottoposto ad eccessivo carico) che ne avevano causato lo scoppio.

Ma c’è di più. Rileva il Collegio che nella concreta fattispecie, manca del tutto la c.d. concretizzazione del rischio in relazione a quelle che sono le finalità della corsia di emergenza posto che la stessa non ha la funzione di garantire l’incolumità di quanti possano sbandare ed invaderla, bensì quella di consentire a mezzi di Polizia e/o di soccorso di raggiungere al più presto, senza intralcio, il luogo dove è necessario portarsi per un’emergenza determinata da incidente o da altra grave necessità.

&amp;nbsp;

Comandante Simonato Girolamo – P.L. di Montagnana PD




</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=618</link>
				<category>Normative</category>
				<pubDate>2012-05-29</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Guidare in nuovi mercati</title>
				<description>La tecnologia di GOLIA viene esportata in Turchia.
Articolo tratto da NetLife - Aprile 2012


Dal 2006 tutti i nuovi automezzi pesanti (camion ed autobus) venivano dotati di cronotachigrafo digitale, un apparato che si occupava di registrare velocità, distanze percorse e  attività del conducente.

Nello stesso anno a Verona, il software architect e project manager Claudio Carrano fondava un’azienda che chiamava “Infogestweb”.

Il prodotto di punta di Infogestweb è una piattaforma informatica chiamata “GOLIA”, che raccoglie e analizza in tempo reale i dati cronotachigrafici, per supportare i gestori delle flotte nel rispetto delle stringenti norme sui tempi di guida e riposo.

Per aiutare a promuovere questa soluzione innovativa, si è attivato il gruppo di 12 collaboratori di Marco Gorini, responsabile del trasferimento tecnologico in Veneto Innovazione, che ha intravisto l’enorme potenziale della piattaforma in termini di internazionalizzazione.

“Era chiaro che GOLIA potesse giocare un ruolo nell’armonizzazione della legislazione all’interno dell’Unione Europea e anche oltre”, dichiara Marco.

Poco dopo, giungeva un’espressione di interesse da parte dell'Azienda Turca BB Servis che commercializza attrezzature per autorimesse ed officine, oltre a soluzioni per lo scarico e l’analisi dei dati cronotachigrafici.

BB Servis sta ora commercializzando GOLIA in Turchia, la quale sta adeguando la propria normativa sul tachigrafo a quella dell’Unione Europea.

Nuri Gunai, che ha fondato nel 2007 la BB Servis, afferma che la sua azienda, che conta 10 addetti, è certa di espandere notevolmente  il proprio parco clienti offrendo servizi di consulenza e analisi in tempo reale dei dati cronotachigrafici.

Orgogliosa della sua notevole crescita, la Infogestweb punta verso nuovi mercati internazionali, fra i quali la Spagna e la Repubblica Ceca.
Come ha dichiarato Carrano, “la strada verso una nuova ed ulteriore crescita è ormai spianata”.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=604</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2012-05-28</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Tabella con i Costi Minimi di esercizio delle Imprese di Autotrasporto (Aprile 2012)</title>
				<description>Nella riunione del 15 maggio 2012 l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto ha deliberato l'adeguamento dei valori dei costi minimi per il mese di aprile 2012.
Tali costi sono calcolati in relazione all'andamento del costo del carburante, così come rilevato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Scarica il file PDF</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=589</link>
				<category>Circolari e files scaricabili</category>
				<pubDate>2012-05-22</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Importante: Aggiornamento dei Costi Minimi per le Imprese di Autotrasporto</title>
				<description>Nella riunione del 15 maggio 2012 l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto ha deliberato l'adeguamento dei valori dei costi minimi per il mese di aprile 2012.
Tali costi sono calcolati in relazione all'andamento del costo del carburante, così come rilevato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Per una corretta lettura va tenuto presente che:

	i dati relativi al prezzo del gasolio sono riferiti all'ultima rilevazione disponibile (mese di aprile 2012), sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (si veda il link http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/prezzimedi.asp?prodcod=2&amp;amp; anno=2012)
	per i veicoli di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate, i dati relativi al prezzo al consumo del gasolio sono stati depurati dello sconto sull'accisa (pari a 189,98609 euro/1000 litri) e del valore dell'IVA (21% sulla somma del prezzo industriale e del valore dell'accisa)
	per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, i dati stessi sono stati depurati della sola IVA;
	non si è tenuto conto dell'incidenza, sul prezzo del carburante, della fonte di rifornimento dello stesso (impianti di distribuzione ordinari, o extra-rete).


Apri il file allegato</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=595</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2012-05-22</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>L'utilizzo di strumenti per il rilievo della velocità: le precisazioni del Ministero dei Trasporti</title>
				<description>Con una recente nota il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che nel caso di utilizzo del dispositivo per la misurazione della velocità, questo può essere impiegato su qualsiasi tipo di strada, a prescindere dalla distanza dal segnale di limite, purché:

	Presidiato
	Ben visibile 
	Adeguatamente segnalato

Tutto ciò è chiaramente riportato dall’art. 142, comma 6-bis, del d.lgs. 285/92 ( Nuovo Codice della Strada), che recita:” Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.”

Il dispositivo non presidiato, ovvero che opera senza la presenza degli organi di polizia stradale, va posto a una distanza di almeno 1 Km dai cartelli che indicano il limite di velocità.

Si precisa che la distanza si riferisce al punto di installazione o al punto in cui viene effettuato il rilievo. Nel caso in esame, la distanza di un chilometro può essere computata rispetto al punto in cui viene effettivamente rilevata la violazione e non rispetto al punto di effettiva installazione.

Riportiamo di seguito il testo della circolare che offre chiarimenti in merito a questi aspetti, accompagnata da qualche utile nota esplicativa.

Prot. 300/A/2289/12/101/3/3/9 del 26 marzo 2012

&amp;nbsp;

Oggetto: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Distanza minima degli apparecchi di misura rispetto ai cartelli indicanti i limiti massimi di velocità.

&amp;nbsp;

Si fa seguito alle direttive impartite con la circolare n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010 in relazione alla tematica in oggetto indicata.

La previsione normativa introdotta dall'articolo 25, comma 2 della Legge 120/2010 (1), impone agli Organi di polizia stradale, fuori dei centri abitati, di collocare i dispositivi di controllo della velocità ad almeno un chilometro dal segnale indicante il limite massimo di velocità.

La previsione normativa introdotta dall’articolo 25, comma 2 della Legge 120/2010 (1), impone agli Organi di polizia stradale, fuori dei centri abitati, di collocare i dispositivi di controllo della velocità ad almeno un chilometro dal segnale indicante il limite massimo di velocità.

Nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali. nella richiamata circolare. conformemente alle disposizioni dell’articolo 104 Regolamento Codice della Strada D.P.R. 495/92 (2) è stato precisato che la predetta distanza viene calcolala dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l’intersezione.

Sull’argomento sono state rappresentate alcune problematiche operative che rendono necessario un ulteriore intervento chiarificatore allo scopo di uniformare la prassi applicativa delle predette disposizioni .

In conformità all’orientamento manifestato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene che, qualora la velocità massima consentita presenti il medesimo limite su tutti i rami delle strade che formano l’intersezione, non sussista l’obbligo del rispetto della predella distanza minima dal segnale posto dopo l’intersezione. Naturalmente, tale eccezione può operare solo quando la segnaletica indicante il limite di velocità, presente sui tratti di strada che precedono l’intersezione, sia comunque ad una distanza di almeno un chilometro dalla postazione di controllo.

In sintesi, in tali casi, la distanza di almeno un chilometro deve essere assicurata a tutti gli utenti in approssimazione alle postazioni di rilevamento, quale che sia il tratto di strada percorso ed a prescindere dall’eventuale segnale di ripetizione del limite di velocità dopo l’intersezione.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo. sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

&amp;nbsp;

	Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato - città  ed  autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui  all'articolo  142,  comma  12-quater, del  decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le  modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei  proventi  di  cui  al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le  modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici  di  controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non  possono  comunque  essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore  ad  un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità
	Art. 104. Regolamento di Attuazione Disposizioni generali sui segnali di prescrizione

1. I segnali che comportano prescrizioni imposte dall'autorità competente agli utenti della strada si suddividono in:

a) SEGNALI DI PRECEDENZA;

b) SEGNALI DI DIVIETO;

c) SEGNALI DI OBBLIGO.

2. Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale.

3. I segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.

4. I segnali di prescrizione possono essere ripetuti anche in formato ridotto muniti di un pannello integrativo modello II.5/a2, II.5/b2.

5. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, nei quali esista uno specifico segnale di FINE, il termine di una prescrizione va indicato con lo stesso segnale, munito di pannello integrativo modello II.5/a3 o II.5/b3, eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una intersezione.

6. Qualora la prescrizione sia limitata contemporaneamente ad una o più categorie di veicoli, i relativi simboli sono inseriti in un pannello integrativo modello II.4/a. Se si intende concedere la deroga ad una o più categorie di veicoli si usa il pannello integrativo modello II.4/b col simbolo preceduto dalla parola eccetto.

&amp;nbsp;

Articolo Scritto e gentilmente concesso dal Comandante G. Simonato 
della Polizia Locale di Montagnana.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=584</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2012-05-18</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Anche i dipendenti incorrono in sanzioni se non scaricano regolarmente i dati dal cronotachigrafo del proprio mezzo? </title>
				<description>Domanda
Se la mia ditta non mi scarica la carta conducente entro i 28 giorni, pur avendo notificata la cosa,
io come dipendente a quali sanzioni posso andare incontro? Quali misure posso prendere per cautelarmi?

Risposta
Per quanto riguarda i dati digitali (quelli memorizzati nella smartcard del conducente e nel cronotachigrafo digitale) l’obbligo di scaricarli regolarmente e di tenerli adeguatamente per almeno 1 anno insiste unicamente sull’azienda proprietaria del mezzo e datore di lavoro del conducente.

Il conducente, quindi, ha solo l’obbligo di rispettare i tempi di guida, riposo e pausa utilizzando il cronotachigrafo per registrarli.

In caso di inadempienza dell’azienda, potrebbe essere consigliabile comunicare per iscritto la disponibilità della smartcard conducente per scaricarne il contenuto.

Va anche detto, però, che scaricare i dati per leggerli ed analizzarli è condizione indispensabile per monitorare l’attività del conducente e capire se sta agendo correttamente o se deve correggere il proprio comportamento in termini di attività di riposo e guida.

In altre parole, se la responsabilità dello scarico e della tenuta dei dati è unicamente in carico all’azienda (con gravi conseguenze anche penali in caso di inadempienze), è anche vero che per l’autista è più difficoltoso rispettare quanto è posto a suo carico (l’osservanza dei tempi corretti di guida/risposo) se non ha modo di “vedere” i dati cronotachigrafici per rendersi conto se stia commettendo infrazioni.

Va anche aggiunto, quindi, che in mancanza dei dati cronotachigrafici regolarmente scaricati e conservati, l’azienda incorre pure nelle sanzioni per mancata organizzazione, informazione e formazione dei conducenti.

Discorso a parte va fatto per il dato analogico (quello tracciato sui dischi cartacei) e per tutta la documentazione cartacea prodotta a bordo durante l’attività di trasporto (verbali, scontrini tachigrafici a documentazione di deroghe, attestazioni di verifiche subite, …). Per la tenuta di tali documenti è unicamente responsabile il conducente durante i primi 28 giorni. Dal 29 giorno il conducente ha obbligo di consegnarli all’azienda che ne diviene unica responsabile per un anno. Il conducente ha diritto di richiedere ed ottenerne copia in qualsiasi momento.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=579</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-05-09</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Tutto sulla funzione OUT del tachigrafo digitale</title>
				<description>Domanda
Qual'è la procedura corretta per mettere il tachigrafo digitale nella funzione OUT e quali sono le relative informazioni sui tempi di guida e velocita' di questa funzione?

Risposta
Entrando in un'area privata (un cantiere, una cava, un piazzale di carico,...) ci si trova in una zona dove il regolamento CEE 561 sui tempi di guida e riposo non è applicabile.
Questo vuol dire che non sarebbe necessario utilizzare il cronotachigrafo fino al momento in cui si esce per tornare su suolo pubblico.
In effetti, però, una raccomandazione dei Ministeri del Lavoro, dei Trasporti e degli Interni, richiede che se in area privata il mezzo viene condotto da un autista professionale, questi dovrà annotare l'attività nell'area privata registrandola tramite il cronotachigrafo, ma solo per tenere sotto controllo le ore lavorate ai fini di straordinario etc. e non per il controllo delle ore di guida.

Per questo motivo, il cronotachigrafo digitale prevede la cosiddetta funzione “OUT”, ovvero la possibilità di registrare le ore lavorate dal conducente tenendo conto del fatto che vengono svolte in area “Fuori dal Campo di Applicazione” della normativa europea.

Per quanto sopra, la corretta procedura per attivare la funzione “OUT” del cronotachigrafo digitale può differire a seconda che si verifichi uno dei seguenti 2 casi:

	Il conducente professionale entra in area fuori dal campo di applicazione (ad es. area privata) e rimane al posto di guida continuando a condurre egli stesso il veicolo all’interno dell’area:

a.  Fermare il veicolo appena dentro l’area fuori dal campo di applicazione
b.  Agire sui menu del cronotachigrafo per attivare la funzione OUT (non va toccata la smartcard del conducente !)
c.  Continuare normalmente la guida del veicolo all’interno dell’area fuori dal campo di applicazione (il tachigrafo mostre la dicitura “OUT” sul display)
d.  Prima di uscire dall’area per tornare su normali strade e suolo pubblico, ricordare di disattivare la funzione OUT per non incorrere in gravi sanzioni !


	2)      Il conducente professionale entra in area fuori dal campo di applicazione (ad es. area privata) e consegna il veicolo ad altro conducente, anche non professionale e privo di smartcard autista per il cronotachigrafo digitale:

a.   Fermare il veicolo appena dentro l’area fuori dal campo di applicazione
b.   Estrarre la smartcard autista
c.   Agire sui menu del cronotachigrafo per attivare la funzione OUT
d.   Consegnare il veicolo ad altro addetto (l’autista dovrebbe scendere dal mezzo)

&amp;nbsp;

Nell’intervallo durante il quale il veicolo è in uso all’addetto dell’area fuori dal campo di applicazione, il conducente professionale potrà svolgere altre mansioni o effettuare riposo. Durante il movimento nell’area, chi guida il veicolo potrà anche essere sprovvisto di smartcard conducente (non sarebbe richiesta neppure la patente …!), per cui il tachigrafo registrerà “Guida Senza Scheda” ma assocerà l’anomalia all’attività in modalità “OUT”.

Appena il conducente professionale riprenderà possesso del veicolo dovrà:

	Inserire la propria smartcard autista (questo farà disattivare automaticamente la modalità “OUT”)
	Memorizzare manualmente l’attività o il riposo svolto quando non era a bordo e la sua smartcard autista non era inserita nel cronotachigrafo.
	Uscire dall’area fuori dal campo di applicazione per proseguire il viaggio.

In conclusione, va anche precisato che durante l’attività in “OUT” non è previsto alcun limite né alla durata della stessa né alla velocità del veicolo: questo potrà rimanere in area fuori dal campo di applicazione per un tempo indeterminato (si pensi ad un cantiere o una cava in cui il mezzo può rimanere e muoversi anche per giorni …), viaggiando a una velocità per la quale non sono posti limiti (in area privata non vigono limiti di velocità… ). Semmai sarà consigliabile tenere nota di qual fosse l’area all’interno della quale il mezzo si è mosso con tachigrafo in modalità “OUT”, al fine di potere dimostrare che al suo interno ci sono spazi adatti a giustificare qualsiasi velocità di marcia.

&amp;nbsp;</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=572</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-05-08</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Dal cronotachigrafo una pagella per le aziende di trasporto</title>
				<description>Prende il via dallo scorso 2 Aprile 2012 il Decreto Interministeriale che, in pratica, istituisce una classifica del livello di rischio per le aziende di autotrasporto. E’ una novità di notevole importanza e va compresa e valutata molto bene per l’impatto che può avere per le aziende in termini di conseguenze a vari livelli: organizzativo, finanziario, etc.
Vediamo di cosa si tratta:
Regolamenti Comunitari n. 561/2006 e 3821/1985
Si parte dalle disposizioni che riguardano i cronotachigrafi (analogici e digitali) ed i tempi di guida e riposo dei conducenti professionali, per prendere in considerazione tutte le infrazioni a tali disposizioni commesse con veicoli in disponibilità (di proprietà e in noleggio) delle imprese di trasporto, sia merci che passeggeri e sia in conto proprio che in conto terzi.
Controlli
Ogni controllo, sia su strada che in azienda,  da parte degli organi verificatori, che si concluda con un verbale di contestazione di infrazioni per cronotachigrafo e/o tempi di guida e riposo, dovrà essere comunicato per via telematica al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che istituisce un apposito elenco. 

Attenzione però: la comunicazione telematica al Ministero va fatta solo dopo la definizione dell’infrazione, cioè,  in alternativa :

	Dopo li pagamento del verbale
	A conclusione di eventuali ricorsi (quindi anche in anno diverso da quello dell’accertamento)
	Scaduti i termini per proporre ricorsi

Per questo motivo si suggerisce di notificare i ricorsi eventualmente proposti anche all’organo accertatore che ha emesso il verbale, affinché questo non proceda alla comunicazione telematica fino a conclusione dell’iter.
Punteggio
In base ad ogni infrazione comunicata entro il 31/12 di ogni anno, viene attribuito un punteggio all’azienda di trasporto.
Tutti i punteggi comunicati durante il medesimo anno solare (a prescindere dalla data di accertamento) concorrono a generare un INDICATORE DI RISCHIO, che deve essere fissato entro il 31 gennaio dell’anno subito successivo.

Si noti che, potendosi dovere comunicare delle infrazioni anche con notevole ritardo rispetto alla data di accertamento (si pensi a infrazioni confermate dopo un iter di ricorso durato molti mesi), può accadere che in un determinato anno solare si cumulino infrazioni e quindi punteggio di notevole entità. E’, quindi, consigliabile porre attenzione a queste eventualità quando si presentino dei ricorsi che si concludono con esito negativo.

Il punteggio ha validità per tutto l’anno successivo a quello in cui sono state monitorate le infrazioni e viene conservato per 5 anni.

E’ possibile consultare il punteggio, previa registrazione, su www.ilportaledellautomobilista.it
Aziende a Rischio
Le aziende che superano in un anno l’indicatore di 100 punti, sono considerate ad elevato rischio.
Il Ministero dei Trasporti  stila un apposito elenco delle aziende a rischio e lo comunica al Ministero del Lavoro, affinché provveda entro l’anno a disporre accesso ispettivo presso le stesse.

Per le imprese in situazione di particolare gravità può essere fatta apposita segnalazione alle autorità competenti, affinché svolgano ulteriori e più approfonditi accertamenti.
Valore dei punteggi attribuiti in funzione delle infrazioni rilevate


&amp;nbsp;
Criteri di attribuzione della gravità delle infrazioni
Scarica il file PDF</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=557</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2012-05-03</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Criteri di attribuzione della gravità delle infrazioni</title>
				<description>Scarica il file PDF allegato a questa pagina per conoscere tutti i Criteri di attribuzione della gravità delle Infrazioni.

Scarica il file PDF</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=568</link>
				<category>Circolari e files scaricabili</category>
				<pubDate>2012-05-03</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>La normativa prevede che nell'arco delle 24 ore dall'inizio di un attività non si possano svolgere più di 9 ore di guida?</title>
				<description>Domanda
E' vero che la normativa prevede che nell'arco delle 24 ore dall'inizio di un attività non si possano svolgere più di 9 ( o 10 2 volte a settimana ) ore di guida, anche se i periodi di guida sono separati da periodi di riposo corretti.?
Risposta
Il limite delle ore di guida giornaliere va sempre riferito alla giornata lavorativa e NON al giorno solare.
	La giornata lavorativa inizia subito dopo il termine di un periodo di riposo (giornaliero o settimanale) e si conclude al successivo riposo giornaliero (o settimanale).
	Per questo, quindi, la giornata lavorativa potrebbe trovarsi anche a cavallo di due diverse giornate di calendario, oppure una stessa giornata di calendario potrebbe comprendere due diverse giornate lavorative.
Contemporaneamente, va detto, un riposo giornaliero (di 11 oppure di 3 + 9 oppure di 9 ore) deve essere concluso entro le 24 ore (30 ore in caso di doppio autista) dall’inizio della prima attività della giornata lavorativa (che coincide con la fine del precedente riposo giornaliero o settimanale).
Ne consegue che: entro 24 ore (30 ore in caso di doppio autista) dall’inizio della prima attività sono comprese le ore di guida ed il riposo giornaliero.
	In altre parole: se le ore di riposo sono correttamente fruite e le ore di guida sono entro i limiti previsti (9 ore oppure fino a 10 2 volte la settimana), risulta affermativa la risposta alla domanda.
Alcune precisazioni aggiuntive:

	Se il riposo giornaliero non è fruito correttamente (ovvero se è insufficiente o non concluso entro le 24 ore da inizio attività), ci si potrebbe trovare nella condizione di sommare le ore di guida di 2 diverse giornate (il riposo insufficiente è come se non ci fosse …). Ciò potrebbe comportare un’ulteriore sanzione e di entità abbastanza grave. Non è così, però, se il riposo insufficiente ammonta ad almeno 7 ore: in questo caso si sanziona il riposo insufficiente, ma non si sommano le ore guida delle diverse giornate (Circ. Min. Int n. 300/A/6262/11/111/20/3 del 22/07/2011)
	          Le ore guida svolte in aree fuori dal campo di applicazione del Reg.CE 561/2006 e adeguatamente documentate non vanno computate.
	          Sono previste delle tolleranze (fino a 15 minuti ogni 4 ore e 30 minuti di guida) per alcuni casi identificati dalla medesima Circolare del Ministero degli Interni citata prima (circolare ripresa e recepita anche dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero del Lavoro).

&amp;nbsp;
 </description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=551</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-04-26</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Tachigrafo digitale e trasferimento di tecnologia tra Italia e Turchia</title>
				<description>Dal giugno 2006 nei Paesi dell’Unione Europea è diventato obbligatorio l’uso, all’interno dei mezzi di trasporto, del tachigrafo digitale, che controlla i tempi di guida e di riposo dei conducenti professionisti del trasporto su strada. Questo stesso obbligo è in vigore anche nei Paesi extra Unione Europea dal 16 giugno 2010, dopo un periodo di quattro anni di transizione

Il 19 luglio 2011 la Commissione Europea ha proposto di rivedere la legislazione concernente il tachigrafo per rendere più difficili le frodi e ridurre gli oneri amministrativi, prevedendo di far risparmiare alle aziende 515.000.000 di euro all’anno.

Per garantire una migliore osservanza delle norme sui tempi di guida e di riposo, i camionisti saranno più protetti e sicuramente ci sarà una maggiore concorrenza leale. La legislazione in vigore deve quindi essere aggiornata, avvalendosi pienamente delle nuove opportunità offerte dalla tecnologia.

La Infogestweb Srl è una società di Verona che opera nel campo informatico e nelle tecnologie di stampa. Negli ultimi anni ha sviluppato “GOLIA” un’infrastruttura tecnologica in grado di gestire i dati forniti dai tachigrafi analogici e digitali, necessaria per prevenire le infrazioni.

La tecnologia è legata alla memorizzazione dei dati tachigrafici e all’analisi dei dati del motore. E’ in grado di trattare volumi di dati molto grandi in tempo reale ed è strategica in applicazioni real time per scopi di prevenzione delle infrazioni, comunicando rapidamente con le attrezzature in remoto installate a bordo di camion o di pullman.

Poiché questa tecnologia può interessare molto i paesi stranieri, Claudio Carrano, proprietario di Infogestweb Srl, si è messo in contatto con Veneto Innovazione referente Veneto della rete Enterprise Europe Network che vanta contatti in 50 paesi, per promuovere “GOLIA” a livello internazionale.

L’Ing. Marco Gorini di Veneto Innovazione responsabile dei servizi di trasferimento tecnologico forniti attraverso Entreprise Europe Network, ha assistito Claudio Carrano nella compilazione del profilo di offerta tecnologica, intitolandolo: “Tachigrafo: analisi dei dati e prevenzione delle infrazioni” e lo ha promosso attraverso la BBS della rete condivisa dai partner EEN sparsi in tutto il mondo.

Una volta messa in rete, la proposta ha colto l’attenzione di Bilal Yesil titolare della BB Servis Ekipmanları LTD STI, una società turca attiva nelle apparecchiature per il settore automobilistico, garage e servizi. La BB Servis Ekipmanları LTD. STI tratta diverse tecnologie come i tester per freni,  la convergenza ruote, gli smontagomme, gli ascensori, le macchine equilibratrici, le idropulitrici, i martinetti, e gli strumenti in genere.

leggi tutto l'articolo completo</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=544</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2012-04-16</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Come ci si deve comportare quando scade la &quot;carta conducente&quot;?</title>
				<description>Domanda
Oggi gli è scaduta la carta conducente ad un mio dipendente. Come mi devo regolare? Finchè non avrà la nuova carta dovrà avere con sé la vecchia per dimostrare la sua attività? Non mi verrà richiesta al momento di presentazione della domanda per il rilascio della nuova?

Risposta
Va anzitutto premesso che, in vicinanza della scadenza della carta di un conducente, è bene provvedere per tempo alla richiesta della nuova carta: ideale è provvedervi almeno 15 giorni prima (che è il tempo limite entro cui la CCIAA dovrebbe rilasciare la nuova).
All’atto della presentazione della domanda per il rilascio della nuova smartcard non è necessario consegnare la vecchia in scadenza, proprio perché nel frattempo il conducente deve poterla utilizzare.
Superata la data di scadenza, è necessario provvedere subito allo scarico dei dati dalla vecchia smartcard.

La nuova smartcard, invece, sarà utilizzabile solo a partire dal primo giorno della sua validità, che dovrebbe coincidere col giorno subito successivo a quello di scadenza della vecchia smartcard.
La smartcard scaduta dovrà essere tenuta dall’autista con se per tutti i 28 giorni successivi alla sua scadenza, per essere SOLO DOPO consegnata alla CCIAA di competenza.

Poiché non sempre l’addetto della CCIAA è a conoscenza dell’obbligo dell’autista di portare con se documentazione degli ultimi 28 giorni di attività, può accadere che venga pretesa la riconsegna della vecchia smartcard al momento della consegna di quella nuova.

In questo caso valgono le seguenti considerazioni:

	Le due smartcard non saranno mai utilizzabili in contrasto con la normativa, poiché hanno validità che non si sovrappongono (la nuova inizia a funzionare solo dopo la scadenza della vecchia), per cui non sono possibili malversazioni.
	La normativa vigente impone al conducente l’obbligo di portare con sé documentazione dell’attività dei 28 giorni precedenti a quello in corso, per cui ne deriva l’obbligo di avere con sé la smartcard scaduta per un periodo sufficiente a coprire i predetti 28 giorni.

Qualora la CCIAA, informata di quanto sopra, non decidesse di lasciare la vecchia smartcard per il periodo richiesto dalla norma, si suggerisce di richiedere dichiarazione scritta della tenuta della vecchia smartcard presso la CCIAA.
Al conducente sarà opportuno fornire, insieme alla dichiarazione della CCIAA, modulo delle attività del conducente compilato con apposita annotazione che dichiari il ritiro della carta da parte della CCIAA medesima.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=539</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-04-10</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>OVERLOAD TUTOR arriva anche sulle Autostrade Italiane</title>
				<description>

Per Autostrade per l’Italia la sicurezza rappresenta un impegno costante verso coloro che ogni giorno percorrono la rete autostradale.

Per questo nasce OVERLOAD TUTOR, un innovativo sistema di pesatura dinamica che consente di verificare la massa dei mezzi in movimeto, realizzato insieme alla Polizia Stradale e supportato dal Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori e dal Codacons. Il progetto ha l’obiettivo di contribuire alla sicurezza degli utenti attraverso il controllo dei mezzi con carichi in eccesso rispetto rispetto ai limiti di legge.

Fino ad oggi, per effettuare la pesatura dei mezzi, è necessario che il mezzo in questione sia fermo su una postazione statica omologata.

La novità sta quindi nell’affiancare ad una pesatura statica una dinamica in grado di pesare i mezzi in movimento. Questo è possibile grazie ai 4 sensori, installati per corsia, circa 10km prima dell’area di sosta dove è presente la pesa per il controllo statico. I sensori hanno la capacità d individuare con estrema precisione la classe, il numero di assi, la velocità e il peso a partre da 35 q.li di ogni veicolo con una tolleranza del 5%.

Sono inoltre presenti telecamere collegate tramite una rete umts con un portatile in grado di acquisire le immagini dei veicoli in sovrappeso rilevati con data e ora del transito e tempo di arrivo stimato in modo da consentire alla Polizia Stradale di individuare e fermare il mezzo in eccedenza di carico. Il progetto si propone di agire sul fronte della sicurezza con l’obiettivo di modificare e prevenire comportamenti di guida scorretti.

Al momento sono state installate 5 postazioni di overload tutor collocate laddove il flusso dei mezzi pesanti è maggiore.

</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=520</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2012-04-05</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Agevolazioni Autotrasporto confermate anche per tutto il 2012</title>
				<description>Con un comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 26/03 viene confermata anche per
il 2012 la proroga delle agevolazioni per gli autotrasportatori con gli stessi importi
che erano stati previsti per il 2011.
Questo il riepilogo delle deduzioni recuperabili:

Tipo Autotrasporto: Conto Terzi e Conto Proprio
Voce Spesa Recuperabile: Premi Assicurazione RC Auto per veicoli con massa a partire da 11,5 tonn: Contributo SSN.
E’ recuperabile il valore del contributo SSN versato per ogni veicolo, con un massimo di 300 €. Utilizzare cod.tributo 6793 in F24.


Tipo Autotrasporto: Conto Terzi
Voce Spesa Recuperabile: Spese non documentate (deduzione forfettaria) : art. 66 ‐ c. 5 ‐ primo periodo del TUIR
Solo per trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore e in ragione della distanza dal comune ove l’impresa ha sede, ovvero:
‐ 56 € per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti (ma limitato al 35% se entro il Comune in cui l’impresa ha sede)
‐ 92 € per i trasporti effettuati oltre la Regione e le Regioni confinanti
</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=518</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2012-04-02</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Domanda su Sanzioni e Contestazioni fuori dal territorio nazionale</title>
				<description>Domanda
Se un autista viene multato ad esempio in Germania e dopo alcuni mesi l’Ispettorato del Lavoro chiede la visione dello stesso periodo e riformula la stessa sanzione è contestabile oppure possiamo essere multati 2 volte?

Risposta
il Reg.CE 561/2006 si propone, fra l’altro, di garantire parità di trattamento per i conducenti e le aziende di trasporto su tutto il territorio europeo, quindi mira anche ad istituire un sistema di controllo e verifica omogeneo. Questo vuol dire che un controllo fatto ovunque in Europa ha la stessa validità in tutta Europa.

In sintesi, ciò vuol dire che: se un giorno o un periodo è stato già controllato (a prescindere dal fatto che sia stato pure sanzionato … basta solo il fatto che ci sia stato il controllo) non può essere controllato nuovamente (e tantomeno sanzionato nuovamente), a prescindere da dove sia stato fatto il precedente controllo.

Rispondendo direttamente all’esempio, se l’Ispettorato del Lavoro chiede di vedere un periodo già verificato e sanzionato, sarà sufficiente dimostrare che quel periodo è stato già sottoposto a controllo. Null’altro potrà richiedere l’Ispettore in merito a quel periodo. Se però non è stato informato (mostrandone le prove) l’Ispettore del fatto che quel periodo era già stato controllato e sanzionato, lui non poteva saperlo e riformulerà la sanzione. Si potrà, allora, ricorrere al Giudice e la sanziona dovrà essere annullata, ma è probabile che le spese del giudizio rimarranno in carico al ricorrente che non aveva informato l’Ispettore.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=512</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-03-30</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Quesito sullo scaricamento dei dati: “In mancanza di dati da scaricare, si deve comunque provvedere allo scarico entro i 28 gg?”</title>
				<description> Domanda
In mancanza di dati da scaricare, si deve comunque provvedere allo scarico entro i 28 gg?
Risposta
lo scarico è richiesto entro i 28 giorni per la carta autista e tale periodicità va intesa come giorni di attività (non giorni solari).
	Se l’autista non ha svolto attività cronotachigrafica per qualsiasi ragione allora non sussiste il predetto obbligo di scarico.
	Si coglie l’occasione per precisare che la piattaforma Golia, in assenza di dispositivi di bordo quale la GoliaBox che consente l’interfacciamento diretto col tachigrafo, non ha visibilità di quanto fatto dagli autisti fino a quando non arrivano i rispettivi scarichi.
	Per questo abbiamo optato per la scelta più conservativa, ovvero quella di segnalare l’ipotetico ritardo contando i giorni solari, il che ci consente la sicurezza di non sforare con i margini temporali disposti dalla norma.
 </description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=508</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-03-28</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Cronotachigrafo Digitale: come effettuare il cambio dell’ora</title>
				<description>Alle 2 della notte dell’ultima domenica di marzo entra in vigore, in Italia, l’ora legale, con gli orologi che vanno portati avanti di 1 ora.

L’ora legale termina alle 2 della notte dell’ultima domenica di ottobre e gli orologi vengono riportati indietro di 1 ora.

Va ricordato che i cronotachigrafi digitali basano la misurazione dei tempi sull’ora UTC (quella riferita alla località di Greenwich, località vicino Londra da cui passa il meridiano dell’ora “Zero” e da cui si fanno partire le misurazioni dei tempi per tutto il globo).

&amp;nbsp;

Scarica il file PDF allegato a questo articolo, troverai delle slides dettagliate con tutti gli step per eseguire correttamente il cambio dell'ora sul tuo cronotachigrafo digitale.

Scarica il file PDF</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=501</link>
				<category>Circolari e files scaricabili</category>
				<pubDate>2012-03-26</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Quesito sul riposo settimanale: &quot;E’ vero che quando la pausa è inferiore alle 45 ore è sempre da considerarsi come se fosse solo di 24 ore?&quot;</title>
				<description>Domanda
Riposo settimanale: se un'autista fà un riposo settimanale di 40 ore, le settimane successive quante ore deve recuperare?
E’ vero che quando la pausa è inferiore alle 45 ore è sempre da considerarsi come se fosse solo di 24 ore?

Risposta

Il riposo settimanale “normale” è di 45 ore, da prendere entro 6 riposi giornalieri.
Tale periodo di riposo può essere ridotto fino a 24 ore (non può, quindi, essere meno di 24 ore) e in settimane non consecutive, cioè: se una settimana prendo un riposo settimanale “ridotto” anche solo di 1 ora (cioè un riposo di 44 ore invece che di 45) allora sia la settimana precedente che quella successiva ovrò osservare un riposo settimanale “normale”di almeno 45 ore.
I riposi settimanali “ridotti”, inoltre, devono essere recuperati entro le 3 settimane successive.
Il recupero deve essere pari al numero di ore fatte in meno rispetto alle 45 previste e dev’essere usufruito in unica soluzione e attaccato ad un riposo giornaliero di almeno 9 ore.
La risposta al quesito, quindi, è: NO, vanno recuperate solo le ore fatte in meno rispetto alle 45.
Se, ad esempio, faccio 40 ore di riposo, ne dovrò recuperare 5 entro le 3 settimane successive, osservando un riposo giornaliero di almeno 14 ore (le 9 ore di riposo giornaliero minimo sommate alle 5 ore di riposo settimanale da recuperare).
</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=496</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-03-23</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Quesito: gestione disco analogico</title>
				<description>Domanda
Parto alle 5 di mattina e guido fino alle 12.00
	Mi fermo fino alle 22.00 per fare il mio riposo giornaliero (da 9 a 11 ore a secondo della disponibilità dell’autista)
	Riparto alle 22 per guidare fino alle 8 della mattina dopo
	Mi fermo nuovamente per il riposo giornaliero.
Come gestisco il disco ? (nel senso di quando e come cambiarlo)

Risposta

Analizziamo il Reg.CEE 3821/85 all’articolo 14 comma 2:
2. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione è ritirato solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il suo ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato.Ciò vuol dire che il disco va tenuto al massimo 24 ore e, comunque, va cambiato alla fine di un viaggio (alla fine del periodo di lavoro giornaliero).
	Pertanto, rifacendoci letteralmente alla norma, il corretto comportamento è:
	
	-          Parto alle 5 di mattina e guido fino alle 12.00
	-          Tolgo il disco (e lo chiudo con i km….) perché ho finito il mio lavoro giornaliero e mi accingo a fare il riposo.
	-          Mi fermo fino alle 22.00 per fare il mio riposo giornaliero (da 9 a 11 ore a secondo della disponibilità dell’autista)
	-          Inserisco il nuovo disco perché inizio un nuovo periodo di lavoro giornaliero (avrà 2 date)
	-          Riparto alle 22 per guidare fino alle 8 della mattina dopo
	-          Mi fermo nuovamente per il riposo giornaliero, Tolgo il disco etc. etc.
</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=488</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-03-20</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>OUT come muoversi in aree private</title>
				<description>Le ultime Circolari Ministeriali sull’argomento hanno ribadito che in area privata non si applicano le disposizioni del regolamento CE 561/2006 sui tempi di guida e pausa. Ciò vuol dire che in queste aree, ad esempio, non vanno conteggiate le ore di guida effettuate.

Di contro, se l’autista svolge l’attività di guida ne deriva che sta svolgendo attività lavorativa.

Conseguentemente:

	L’autista impegnato in attività lavorativa non può essere considerato in riposo dal punto di vista dell’attività cronotachigrafica
	L’attività lavorativa in area privata va documentata per consentire le verifiche relative al rispetto dell’orario di lavoro (NON, quindi, di guida, riposo, etc. ai sensi del Reg. CE 561/2006)

In conclusione:

	Se durante il movimento del mezzo in area privata è a bordo alla guida l’autista, questi deve tenere inserita la sua smartcard e impostare lo stato del cronotachigrafo in OUT
	Se durante il movimento del mezzo in area privata è a bordo alla guida un’altra persona (un addetto del terminal o del cantiere ad esempio) questi dovrà inserire la propria carta se ne è in possesso, utilizzando il cronotachigrafo sempre in modalità OUT
	Se durante il movimento del mezzo in area privata è a bordo ala guida un’altra persona non munita di smartcard (in area privata, va ricordato, può guidare anche una persona priva di patente), questi guiderà senza smartcard inserita nel cronotachigrafo ma dovrà ASSOLUTAMENTE avere l’accortezza di impostare lo stato del cronotachigrafo in modalità OUT. Verrà registrata l’anomalia di “Guida Senza Carta”, ma risulterà che è avvenuta in area privata. Si suggerisce di annotare su scontrino l’evento (almeno il luogo e, se possibile, l’ addetto che ha guidato il veicolo).
	L’autista che torna a bordo dopo che il veicolo ha circolato in area privata e in modalità OUT, avendolo affidato a terzi, reinserirà la sua smartcard e memorizzerà il periodo di riposo o disponibilità prima di partire.

Si fa notare che:

	Estraendo la smartcard dal cronotachigrafo mentre è attiva la funzione OUT, quest’ultima si disattiva e il cronotachigrafo torna in modalità standard
	Inserendo una smartcard nel cronotachigrafo mentre è attiva la funzione OUT, quest’ultima si disattiva e il cronotachigrafo torna in modalità standard
	Tutti gli inserimenti/estrazioni di smartcard durante la funzione OUT richiedono di reimpostare nuovamente tale funzione  se si rimane in area privata

Le fonti normative a cui fare riferimento per quanto sopra sono le seguenti:

	Reg. CE 561/2006 e successivi : tempi di guida, pausa, riposo e loro deroghe e casi particolari
	Reg. CE 3821/1985 e successivi : specifiche tecniche dell’apparato cronotachigrafico
	Direttiva 2002/15/CE recepita con D.Lgs. 234/2007 e successive : orario di lavoro
	Circ.Min Interno 300/A/6262/11/111/20/3 del 22/07/2011 e Circ.Min. Trasporti 17598 del 22/07/2011: campo di applicazione Reg.CE 561/2006 in area privata e obbligo del conducente di utilizzare la carta autista.
	Circ.Min.Lavoro 37/0002140/MA007.A001 del 05/10/2011 : ribadisce quanto precisato dai Min. dell’Interno e dei Trasporti il 22/07/2011



&amp;nbsp;

Esempi:

	Situazione 1: Il conducente entra in un cantiere all’interno del quale consegnerà il mezzo ad un addetto dell’impresa edile. Durante la permanenza in cantiere il conducente riposerà essendo presente un’area adatta.

	L’autista entra in cantiere (area privata) e:

	Ferma il mezzo
	Possibilmente stampa uno scontrino della sua attività giornaliera per ennotarvi sul retro l’inizio dell’attività in area privata (specificando il luogo e/o il nome del cantiere) e precisando che il mezzo viene consegnato ad un addetto del posto (se possibile meglio indicare il nominativo).
	Estrae la sua smartcard dal cronotachigrafo
	Mette il cronotachigrafo in OUT
	Consegna il mezzo all’addetto del posto

	L’autista ha la sua smartcard con se e va ad effettuare il suo riposo nell’area dedicata
	Il mezzo viene utilizzato all’interno dell’area privata (cantiere) e spostato dall’addetto del posto che non ha smartcard, per cui il cronotachigrafo registrerà l’anomalia “Guida senza carta” durante gli spostamenti, ma il tachigrafo rimane sempre in OUT.
	Il mezzo viene riconsegnato all’autista che:

	Inserisce la sua smartcard (l’OUT si disattiva aoutomaticamente appena inserita la smartcard)
	Memorizza manualmente nella sua smartcard l’attività di riposo che ha effettuato mentre il mezzo circolava all’interno dell’area privata (cantiere). In pratica, dopo l’inserimento della smartcard, dovrà rispondere “SI” alla richiesta “entrata aggiungi” in modo da memorizzare manualmente l’attività di riposo effettuata mentre la sua smartcard non era inserita nel cronotachigrafo.
	Esce dall’area privata (verificare sempre l’OUT sia effettivamente disattivato) e riprende il suo viaggio.




	Situazione 2 : il conducente entra in un’area di carico/scarico privata all’interno della quale caricherà delle merci. Dovrà spostare più volte il mezzo quando il responsabile del terminal lo chiamerà a mano a mano che le varie partite di merci sono pronte. Durante l’attesa in piazzale cercherà di consumare almeno uno spezzone di pausa utile (15 minuti o più).

	L’autista entra in piazzale (area privata) e:

	Ferma il mezzo
	Attiva sul tachigrafo l’OUT, lasciando inserita la sua smartcard.
	Spegne il mezzo verificando che il cronotachigrafo sia in stato “Riposo” (lettino) e si mette in attesa della chiamata per ilcarico.

	Ad ogni spostamento :

	La pausa viene automaticamente interrotta. Va ricordato che anche l’accensione per la messa in moto interrompe la pausa (il crnotachigrafo va automaticamente in “Lavoro” identificato dal simbolo dei martelleti) a meno che (a mezzo fermo) non si intervenga manualmente per rimetterlo immediatamente in “Riposo” (lettino).
	Dopo ogni spostamento il conducente avrà cura di rimettere il cronotachigrafo in “Riposo” (lettino)

	Terminate le operazioni di carico in piazzale:

	L’autista disattiva l’OUT sul cronotachigrafo (da non dimenticare !!)
	Esce dall’area privata e riprende il suo viaggio



&amp;nbsp;


&amp;nbsp;</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=14317</link>
				<category>Normative</category>
				<pubDate>2012-03-19</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Quesito su tragitto Verona-Crotone-Verona con 2 autisti</title>
				<description>Domanda
Sulla tratta Verona-Crotone-Verona il viaggio viene organizzato con 2 autisti a bordo e con i seguenti orari:
&amp;#8226; Partenza VR ore 18:00
&amp;#8226; Arrivo KR ore 09:00
&amp;#8226; Riposo (9 ore consecutive)
&amp;#8226; Partenza KR ore 18
&amp;#8226; Arrivo VR ore 09:00
La suddetta pianificazione può dare luogo ad infrazioni riferite al Reg. CE 561/2006 ?

Risposta

La guida con 2 autisti prevede, anzitutto, che il secondo autista salga a bordo entro 1 ora dall’inizio dell’attività del primo conducente (inserendo la sua smartcard cronotachigrafica o il disco cartaceo nell’apposito alloggiamento per il secondo conducente).
Soddisfatta questa prima condizione, i 2 autisti potranno guidare alternandosi per turni di guida non superiori alle 4 ore e 30 minuti.
Entro tali intervalli di 4 ore e 30 min. di guida dovranno essere consumate le pause con le seguenti modalità:


A mezzo fermo (entrambi i conducenti effettuano la pausa contemporaneamente);
 Riposo (simbolo del “lettino” sul cronotachigrafo) per almeno 45 minuti; oppure per almeno 15 minuti prima delle 4 ore e 30 + altri 30 minuti da iniziare entro lo scoccare delle 4 ore e 30 di guida.


A questo punto l’ipotesi è che il tragitto duri 15 ore, ovvero dalle 18:00 alle 09:00 del giorno dopo, che potrebbero essere così suddivise:
a)      Guida Autista 1 :    4 ore 30 Minuti
b)      Riposo (Autista 1 + Autista 2 e a mezzo fermo) :   45 minuti
c)       Guida Autista 2 :    4 ore 30 Minuti
d)      Riposo (Autista 1 + Autista 2 e a mezzo fermo) :   45 minuti
e)      Guida Autista 1 :   2 ore
f)       Riposo (Autista 1 + Autista 2 e a mezzo fermo) :   30 minuti (riducibili fino a 15)
g)      Guida Autista 2 :   2 ore 


Giunti a destinazione, gli autisti cominceranno un riposo giornaliero di 9 ore ininterrotte (con 2 autisti i riposi giornalieri possono essere di 9 ore tutti i giorni della settimana e da completare entro le 30 ore dall’inizio dell’attività: qui sono trascorse 15 ore dall’inizio attività e il riposo di 9 ore potrà concludersi a 15+9=24 ore dall’inizio attività, che sono ben meno delle 30 ore richieste).
Durante il riposo giornaliero di 9 ore entrambi gli autisti riposeranno senza alcuna interruzione. Se riposeranno a bordo potranno lasciare le loro smartcard inserite nel cronotachigrafo digitale avendo cura di impostare lo stato di RIPOSO (“Lettino”) per entrambi gli slot dei conducenti.
Consumato il riposo comincerà una nuova giornata lavorativa e tutti i contatori (ore guida, riposo e pause) ripartiranno da zero (tranne i contatori settimanali e bi-settimanali, ovviamente …).
Pertanto il ritorno KR-VR potrà essere effettuato tranquillamente secondo le stesse considerazioni già fatte per il viaggio di andata.
</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=471</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-03-15</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Aggiornamento percorribilità stradale per mezzi pesanti 11 e 12 Febbraio</title>
				<description>Confidando nel fare cosa gradita, rimettiamo il comunicato di Polstrada in merito alla situazione meteorologica e alla percorribilità delle strade nelle prossime ore per i mezzi pesanti.
Vi rendiamo pure noto che sono in corso contatti delle varie Associazioni di Settore con Prefetti e Ministeri competenti per richiedere di evitare falsi allarmismi e consentire la circolazione dei mezzi pesanti attrezzati, quantomeno per la giornata di domenica 12/02.
&amp;nbsp;

Comunicato trasmesso dalla POLIZIA DI STATO - Compartimento Polizia Stradale “VENETO” - Centro Operativo Compartimentale

10 febbraio 2012, ore 09.30

&quot;In relazione alla prevista situazione metereologica che interesserà nelle prossime ore l’Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria ed alle ordinanze di divieto di circolazione emesse dalle Prefetture di Bologna, Ferrara e Modena per tutti i veicoli di peso complessivo superiore a 7,5T su tutte le strade ed autostrade delle rispettive province e diretti verso sud non potranno percorrere la A13 e A22 in direzione sud.

Per chi è diretto oltre Bologna gli itinerari percorribili sono i seguenti:

A4 Padova-Vicenza-Verona-Brescia, A21 Piacenza, Piacenza-Parma, A15 La Spezia, A12Viareggio, A11 Firenze e rientro in A1

Ovvero:

A4 Padova-Vicenza-Verona-Brescia-Milano, A7 Genova, A12 Livorno-Rosignano-SS1 Aurelia.

Si segnala che dalle ore 06.00 di questa mattina vige il divieto di circolazione per i mezzi superiori a 7,5T per la provincia di Roma e quindi i veicoli diretti sul Lazio si devono fermare prima di Orte.&quot;

&amp;nbsp;</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=467</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2012-02-10</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>La taratura del cronotachigrafo</title>
				<description>Finalmente Taratura Biennale come nel resto d’Europa?


L’ultima stesura del testo del Decreto Semplificazioni,approvata dal
Consiglio dei Ministri lo scorso 27 Gennaio 2012, prevede fra l’altro
che anche in Italia, finalmente, le aziende avranno l’obbligo di provvedere
 alla taratura ogni DUE ANNI, invece che annualmente com’era fino ad oggi.

Un ulteriore passo verso la semplificazione, che allinea l'Italia con gli altri paesi europei.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=456</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2012-02-02</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Tutto sui riposi settimanali</title>
				<description>Cosa sono i riposi settimanali?
I riposi settimanali sono periodi durante i quali il conducente deve disporre liberamente del suo tempo, senza interruzioni dovute a lavoro o guida.
In pratica, durante il riposo settimanale, l’autista è libero di fare o non fare, senza dovere rendere conto al datore di lavoro, al committente o ad altri ... che non sia la moglie !
Quando vanno presi
I riposi settimanali devono essere contenuti all’interno dell’intervallo di tempo che va:

dalle 00:00 del lunedì alle 24:00 della domenica.

Se il riposo settimanale è a cavallo di 2 settimane (cioè se inizia prima delle 00:00 del lunedì per concludersi dopo le 00:00 dello stesso lunedì), tale riposo può essere considerato valido solo per una delle 2 settimane.



Il riposo settimanale va preso entro 6 riposi giornalieri. Ovvero: non si possono fare più di 5 riposi giornalieri consecutivi, perché il sesto dovrà essere necessariamente un riposo settimanale.



Viceversa il riposo settimanale può essere preso prima del sesto riposo giornaliero. Ovvero: se il riposo settimanale devo prenderlo al massimo entro 6 riposi giornalieri, posso però prenderlo prima ... ad esempio dopo 3 riposi giornalieri.
Dove vanno presi?
A casa ... Al mare ... In montagna ... Ma anche a bordo del mezzo se questo è adeguatamente attrezzato di cuccetta e soprattutto ... Se è fermo!!
Come vanno presi?
Un riposo settimanale deve durare almeno 45 ore in condizioni normali.

L’autista può prendere un riposo settimanale RIDOTTO, cioè inferiore alle 45 ore, ma a condizione che:

	Il riposo ridotto sia comunque di almeno 24 ore
	Non effettui altri riposi settimanali ridotti né nella settimana precedente e nemmeno in quella
successiva.
	Recuperi le ore di riposo fatte in meno rispetto alle 45 ore normalmente richieste.

Il recupero delle ore usufruite in meno dev’essere fatto entro le 3 settimane successive, prolungando un riposo di almeno 9 ore. Il recupero dev’essere fatto in unica soluzione (le ore fatte in meno vanno recuperate tutte insieme).

Pertanto:

	Normalmente il mio risposo settimanale è di almeno 45 ore (o anche di più...)
	Se la settimana passata ho fatto un riposo settimanale di almeno 45 ore, allora questa settimana
posso farne uno ridotto, ma di almeno 24 ore.
	Se questa settimana faccio un riposo settimanale ridotto, allora la prossima settimana dovrò farne
uno normale, cioè di almeno 45 ore
	Quando faccio un riposo settimanale ridotto, allora devo ricordare di recuperare le ore fatte in
meno (rispetto alle 45 previste).

Come posso recuperare le ore di riposo ridotto?
Le ore da recuperare sono quelle fatte in meno rispetto alle 45 previste.

Ad esempio:

	Questo fine settimana riposo 35 ore ...
	Rispetto alle 45 previste ne ho fatte 10 in meno
	Devo recuperare, quindi, 10 ore ...

Devo recuperare le 10 ore tutte insieme ed entro 3 settimane (si ricordi che le settimane vanno dalle 00.00 del Lunedì alle 24:00 della Domenica).

Ma attenzione... le 10 ore da recuperare dovranno essere fruite insieme (attaccate e consecutive) ad un altro riposo di almeno 9 ore.
Facciamo qualche esempio ...
Il nostro autista parte domenica pomeriggio per cominciare la sua settimana lavorativa.

Queste sono le sue giornate lavorative:



Fatti i 5 riposi giornalieri il sesto DEVE essere un riposo settimanale.

Poiché la precedente settimana l’autista aveva usufruito di un riposo di 48 ore (che si definisce “normale”, in quanto è maggiore o uguale a 45 ore), decide di poter fare un riposo “ridotto” (inferiore alle 45 ore, ma di almeno 24 ore).

Il riposo settimanale, quindi, sarà di 30 ore (che è maggiore di 24 ore, quindi è corretto ...).

Ovviamente, poiché questo fine settimana l’autista sta usufruendo di un riposo settimanale “ridotto”, il prossimo fine settimana il nostro autista farà un riposo “normale” ...

Inoltre ... Il nostro autista, facendo 30 ore di riposo settimanale, dovrà ricordare che ne avrà 15 (la differenza a 45 ore) da recuperare entro 3 settimane.
L’autista del nostro esempio, quindi, 2 settimane dopo, nel giorno di mercoledì, avendo la possibilità di fare un riposo giornaliero di 9 ore, deciderà di prolungare quel riposo portandolo a 24 ore (le 9 ore di riposo giornaliero + le 15 ore di recupero riposo settimanale ridotto). In questo modo avrà esaurito tutti gli obblighi a suo carico.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=439</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-01-19</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Come si stampa lo scontrino dei &quot;dati tecnici&quot; del cronotachigrafo digitale ?</title>
				<description>

Lo scontrino dei DATI TECNICI fornisce informazioni tecniche sul modello di cronotachigrafo installato, sul suo costruttore e sulla versione di software installato, ovvero su tutti gli elementi atti ad identificare che tipo e quali funzionalità sono disponibili sul nostro cronotachigrafo.

Come si opera per produrre lo scontrino dei DATI TECNICI ? 

Dopo avere regolarmente attivato il cronotachigrafo premere sul tasto per accedere ai menu


Comparirà il menu delle stampe.
Scendere alle opzioni successive premendo più volte il tasto di scorrimento sui menu.


Scorrendo il menu si giungerà all’opzione STAMPA VEICOLO qui sotto riportata.
A questo punto premere il tasto OK per entrare nelle funzioni di STAMPA VEICOLO.


Ci troviamo, adesso, sulla funzione di stampa attività giornaliera del veicolo.
Scendere alle opzioni successive premendo più volte il tasto di scorrimento sui menu.


Scorrendo il menu si giungerà all’opzione STAMPA DATI TECNICI VEICOLO qui sotto riportata.
Premere il tasto OK per eseguire la stampa dello SCONTRINO DATI TECNICI.


Verrà prodotto uno scontrino simile a quello riportato qui sotto.


</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=418</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-01-05</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Come va compilato il cronotachigrafo analogico? (disco cartaceo)</title>
				<description>





L’immagine sopra indica come dovrebbe essere compilato correttamente il disco.
Si raccomanda di utilizzare caratteri in stampatello maiuscolo e una grafia più chiara ed accurata possibile.

Vediamo uno ad uno i vari dati da compilare:

	Conducente:
Vanno scritti in maiuscolo e stampatello il nome e cognome completi del conducente. Non sono accettati nomi puntati o firme degli autisti
	Luogo di Partenza:
 va indicato il luogo da cui inizia il primo viaggio della giornata lavorativa.
	Luogo di Destinazione:
va indicato il luogo di arrivo alla fine dell’ultimo viaggio della giornata lavorativa.
	Inizio Viaggio e Data Fine Viaggio:
indicano le date di partenza e di arrivo. Si ricordi che il disco va estratto alla fine dell’ultimo viaggio (l’autista deve portarlo con se’) e che, comunque, il tracciato non deve MAI superare le 24 ore.
	Targa del veicolo:
la targa del veicolo (motrice/trattore) su cui si registra l’attività giornaliera.
	Chilometri finali:
indica i Km del mezzo alla fine dell’ attività letti dall’odometro (contachilometri) sul cruscotto del veicolo
	Chilometri iniziali:
indica i Km del mezzo al momento della partenza letti dall’odometro (contachilometri) sul cruscotto del veicolo
	Totale chilometri percorsi:
indica la differenza (sottrazione) tra Km Finali ed iniziali, ovvero i Km percorsi nella giornata lavorativa.








Va pure ricordato che in caso di cambio autoveicolo durante la stessa giornata lavorativa, il disco da utilizzare deve essere sempre lo stesso. L’autista dovrà aver cura di segnare sul retro del disco le targhe (e i Km) dei veicoli utilizzati, fino ad un massimo di 4 (1 sulla facciata fronte e fino a 3 sulla facciata retro).
</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=412</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2012-01-02</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Guidare 45 minuti in più al giorno senza violare il Codice della strada</title>
				<description>Dall’ 1 ottobre 2011 è entrato in vigore il nuovo sistema di calcolo dei microspostamenti (ovvero spostamenti di pochi metri per pochi secondi) stabilito dall’ Unione Europea. La maggior parte dei cronotachigrafi in circolazione, nelle attività caratterizzate da numerose soste (per esempio attività come carico-scarico) arrotondano al minuto tutti i periodi di guida superiori ai 5 secondi.

Prendiamo l'esempio di un veicolo che è in coda per scaricare e deve compiere solo pochi metri, cioè 6 secondi di guida. In questo caso il cronotachigrafo registra un minuto di guida. Se ciò avviene ad esempio per 10 volte, significa che per un minuto di guida effettivamente compiuta (10 volte 6 secondi), l'apparecchio ha registrato invece ben 10 minuti.
Il nuovo regolamento entrato in vigore da ottobre 2011 prevede, invece, che debba essere l’ attività più lunga durante l’ arco dei 60 secondi ad essere registrata per l’ intero minuto. Per esempio: se in un minuto l’ autista effettua 31 secondi di riposo e i restanti 29 secondi di guida, il cronotachigrafo lo registrerà come minuto di riposo e non come minuto di guida.
Al fine di evitare differenti trattamenti tra i possessori del tachigrafo digitale ed analogico, vengono applicate delle tolleranze per i veicoli aventi il tachigrafo digitale. Queste consistono nel togliere un minuto da ogni intervallo di guida per un massimo di 15 minuti ogni 4 ore e mezza di attività. Guidando fino a 10 ore in un giorno, possono essere teoricamente detratti fino a 45 minuti di guida!
Tale tolleranza non è applicabile ai cosiddetti “stop and go” dovuti al traffico. Infatti, la nota di orientamento n°4 della commissione, precisa che: “quando un conducente è al volante ed è impegnato in un’operazione di trasporto disciplinata dalla normativa, è considerato alla guida indipendentemente dalle circostanze in cui si trova (per esempio un ingorgo o un semaforo)”.
Al contrario, la tolleranza si applica in caso di continue fermate dovute al particolare tipo di attività che si svolge, come ad esempio nel caso di numerose soste per carico-scarico merci. Tali attività devono sempre essere documentate.
Per esemplificare:
Vecchio Cronotachigrafo Digitale: 
Con 6 secondi di guida e 54 secondi di pausa l’ intero minuto viene considerato come GUIDA e non come Riposo.

Nuovo Cronotachigrafo Digitale (dal 01/08/2011):
Con 6 secondi di giuda e 54 secondi di pausa l’ intero minuto viene considerato come RIPOSO e non come Guida.

&amp;nbsp;

Fonti: 

	Nota del Ministero dell’ Interno –prot. n. 300/A/5033/11/111/20/3 del 1° giugno 2011
	Nota del Ministero dell’ Interno –prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 del 22 luglio 2011
	Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –prot. n. 17598 del 22 luglio 2011
	Nota del Ministero del Lavoro –prot. n. 37/0002140/MA007.A001 del 05 ottobre 2011
	Vecchio ordinamento: Direttiva CEE  numero 3821/1985
	Nuovo ordinamento: Direttiva CEE  numero 1266/2009

 

&amp;nbsp;

&amp;nbsp;</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=400</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2011-12-30</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>17 Dicembre - Verona: Tachigrafi e nuove Normative per autotrasportatori</title>
				<description>Sabato 17 dicembre, dalle ore 8,30 si terrà a Verona un primo corso formativo aziende di autotrasporto e conducenti.

L'evento avrà come tematica:
Tachigrafo e Nuovi Indirizzi Interpretativi sulla Normativa TEMPI DI GUIDA, PAUSA e RIPOSO degli autotrasportatori. 

Le aziende che vi partecipano assolveranno all’obbligo formativo previsto dalla normativa europea (Reg. CE 561/2006, Art. 10 c.2).
I partecipanti acquisiranno conoscenze ed importanti informazioni sul corretto utilizzo del cronotachigrafo e sulle nuove normative in materia di tempi di guida ed organizzazione del lavoro.
Saranno proposti numerosi approfondimenti e casi pratici, per porre in grado i partecipanti al corso di incorrere in inutili sanzioni ed organizzare correttamente la loro attività.

L’evento è organizzato da Infogestweb, azienda veronese di riferimento nazionale nel settore cronotachigrafico per l'autotrasporto che ha formato e continua a formare migliaia di operatori del settore.
Infogestweb è consulente di centinaia di aziende di trasporto su tutto il territorio nazionale ed eroga formazione in collaborazione con organi di controllo (Polstrada e Ispettorati Provinciali del Lavoro) e con organizzazioni di settore (UPAV, ATI, Confartigianato, etc).

Maggiori informazioni</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=387</link>
				<category>Formazione</category>
				<pubDate>2011-11-24</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Ogni quanto vanno informati gli autisti per le infrazioni commesse?</title>
				<description>L’Azienda deve monitorare l’attività cronotachigrafica degli autisti, rilevare le infrazioni e comunicarle periodicamente.
Questa comunicazione può essere effettuata tramite apposite lettere di notifica (o anche di richiamo se l’autista non ha recepito precedenti comunicazioni e direttive in merito). Si suggerisce di produrre queste comunicazioni ogni 1 o 2 mesi e, comunque, non oltre il trimestre.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=374</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2011-11-19</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Se guido diversi automezzi, devo usare un disco per ogni veicolo guidato nella stessa giornata lavorativa?</title>
				<description>La norma di riferimento è il Regolamento CEE N° 3821 del 1985 e dice che bisogna utilizzare un solo disco per ogni giornata lavorativa e, comunque, al massimo per 24 ore.

In caso di utilizzo di diversi automezzi durante la stessa giornata lavorativa va utilizzato sempre e solo un disco, annotando a mano negli appositi spazi sul retro le targhe degli ulteriori automezzi fino ad un massimo di 4 totali (1 sul fronte e 3 sul retro del disco). Superati i 4 veicoli si può utilizzare un altro disco o anche un supporto di carta aggiuntivo (vedi anche il “Libretto Personale di Controllo” fra i moduli scaricabili da questo sito) su cui annotare le altre targhe e i rispettivi Km, ma si suggerisce di continuare il tracciato (attività, velocità, …) sempre sullo stesso disco.

Ne deriva che avere più dischi per una stessa giornata lavorativa equivale a un’infrazione per “errata compilazione” (48 €), sempreché i chilometraggi riportati sui dischi siano consecutivi fra di loro e/o con quelli di altri autisti che hanno guidato lo stesso mezzo nella medesima giornata. Diversamente (in caso di “buco” nei chilometraggi) si configurerebbe un’infrazione ben più grave.

Nella pratica, a fronte di controlli e in assenza di “buchi” nei chilometraggi riportati sui dischi, normalmente l’accertatore (se non troppo “pignolo” e se non rileva recidive) si limita a spiegare quale sarebbe il comportamento corretto.

Riassumendo:

	Si usa 1 solo disco per giornata lavorativa e al massimo per 24 ore (NO dischi multipli e NO sovrascrittura del tracciato superando le 24 ore)
	A inizio giornata lavorativa (e ad ogni cambio di automezzo) si annotano i Km dell’odometro alla partenza.
	A fine giornata lavorativa (e ad ogni cambio di automezzo) si annotano i Km dell’odometro all’arrivo e si calcola la differenza con quelli letti alla partenza (Km percorsi)
	Si chiude il disco all’inizio della giornata lavorativa successiva: ovvero la mattina, prima di mettere su il disco della nuova giornata, si esegue l’eventuale annotazione del riposo giornaliero sul retro del disco del giorno precedente
</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=378</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2011-11-19</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Sullo scontrino delle “Attività Giornaliere Autista” alcune volte si trova stampato accanto a certe righe il simbolo &quot; * &quot;. Qual è il significato ?</title>
				<description>L’asterisco stampato a destra delle righe delle attività sullo scontrino viene stampato in corrispondenza dei riposi (simbolo  *  ) SOLO quando questi hanno durata pari o superiore ad 1 ora. Lo scopo è unicamente di agevolare la lettura dei riposi (o pause) più significativi.</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=383</link>
				<category>Domande e Risposte</category>
				<pubDate>2011-11-19</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Registrazione nel Libro Unico del Lavoro dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili</title>
				<description>

La Confartigianato ha avanzato istanza di interpello al Ministero del Lavoro per conoscere il parere della Direzione per l'Attività Ispettiva in merito alla possibilità di continuare ad utilizzare, anche a seguito dell’introduzione del Libro Unico del Lavoro, le specifiche modalità in precedenza previste per la registrazione dell’orario di lavoro del personale mobile delle imprese di autotrasporto.

Precisa l’interpellante che, prima dell’introduzione del Libro Unico del Lavoro, la nota del Ministero 19 marzo 2008 prot. n. 4103, consentiva di adempiere all’obbligo di registrazione dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili indicando giornalmente la presenza del lavoratore con l’annotazione della lettera “P” e procedendo mensilmente al riepilogo dell’orario effettivamente svolto.

Leggi la risposta del Ministero

</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=353</link>
				<category>Circolari e files scaricabili</category>
				<pubDate>2011-11-06</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Obbligo Registrazione del Riposo</title>
				<description>Il 22 luglio 2011 il Ministero dell’Interno, congiuntamente con il Ministero delle Infrastrutture e degli Autotrasporti, hanno emesso una circolare (numero 300/A/6262/11/111/20/3) con cui viene recepita la Decisione della Commissione Europea 2011(C) 3579 del 07/06/2011.

Questa Circolare fornisce alle Autorità di controllo (operatori di Polizia) direttive per l’applicazione uniforme delle sanzioni stabilite dall’articolo 174 del Codice della Strada.
Una di queste direttive riguarda l’obbligo di registrazione del riposo giornaliero quando i conducenti si allontanano dal loro automezzo.

In pratica, il cronotachigrafo non registra attività sulla carta a microchip o sul disco cartaceo del conducente mentre questo sta effettuando il suo periodo di riposo giornaliero. Appena, però, il conducente torna sull’automezzo dovrà PRIMA DI TUTTO :

	Se usa un cronotachigrafo digitale, registrare a mano l’attività di riposo (giornaliero o settimanale) che ha svolto memorizzandola nella sua carta a microchip tramite il cronotachigrafo stesso.
	Se usa un cronotachigrafo analogico, trascrivere manualmente e a penna l’attività di riposo (solo giornaliero) sul retro del disco cartaceo.

Si noti che solo se si usa un cronotachigrafo digitale va registrato a mano sia il riposo giornaliero che quello settimanale.
In caso di utilizzo di cronotachigrafo analogico, invece, il riposo settimanale non va trascritto a mano (va trascritto solo il riposo giornaliero): il riposo settimanale è certificato dalla semplice assenza di dischi.

Va, infine, sottolineato che la mancata registrazione manuale del riposo non comporta la sanzione per non avere effettuato il riposo (questa eventualità va provata dall’organo accertatore con altri metodi). Viene però applicata la sanzione per “errata compilazione” che comporta l’addebito di € 48 per ogni giornata non documentata correttamente.

Clicca il bottone qui sotto per scaricare la GUIDA GRATUITA che ti mostrerà la procedura corretta per la registrazione del riposo su carta autista (sia per cronotachigrafo digitale che analogico)

Scarica il file PDF</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=14316</link>
				<category>Mondo Autotrasporto</category>
				<pubDate>2011-11-05</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
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				<title> Nuove specifiche e norme per le future generazioni di cronotachigrafi</title>
				<description>L’Unione Mondiale dell’Autotrasporto osteggia le proposte della Commissione Europea.
Sono allo studio della Commissione Europea nuove specifiche tecniche sugli apparati di registrazione di ore di guida, pausa e riposo dei conducenti Sono specifiche che comportano tecnologie ben più complesse e costose delle attuali e che, comunque, non rappresentano una solida difesa contro le frodi.
Come fa rilevare l’Unione Mondiale dell’Autotrasporto, piuttosto che applicare sofisticate innovazioni tecnologiche, come la rilevazione satellitare, la Commissione dovrebbe attuare provvedimenti contro chi manomette i cronotachigrafi.
Un aggravamento significativo delle sanzioni per coloro che vengono scoperti è la tesi di fondo dell'IRU sulla proposta di Bruxelles che dovrà essere valutata e approvata dall'Europarlamento.
Georges Causse, presidente della commissione per gli affari sociali dell'IRU , dice che &quot;L'Unione Europea dovrebbe concentrare gli sforzi sulla piccola minoranza degli operatori che violano le regole del cronotachigrafo. Questo fenomeno distorce la competizione nei confronti della gran parte degli autotrasportatori che rispettano la legge&quot;.
L'IRU si oppone anche all'obbligo del tracciamento satellitare che di fatto sarà imposto dalle prossime generazioni di cronotachigrafi, se la proposta della Commissione sarà approvata: &quot;Coloro che riescono a manomettere il cronotachigrafo non esiteranno certo a bloccare il rilevamento satellitare. Le tecnologie più complesse e costose non fermeranno chi viola le norme. Bisogna imporre sanzioni più gravi&quot;, precisa Georges Causse.
L'IRU approva comunque alcune innovazioni della Commissione Europea volte a ridurre attività operative ed amministrative ritenute inutili e costose, quale l’unificazione in un unico supporto del CQC e della smartcard del conducente.

In breve ecco tutte le novità introdotte in questa fase di studio:

	Localizzazione tramite satellite, che consentirà d'inserire i dati sulla posizione in modo automatico, invece che manualmente, come accade ora. Secondo la Commissione Europea, solo questa funzione consentirà un risparmio annuo complessivo di 349 milioni di euro, consentendo anche vantaggi nella gestione del parco.
	Comunicazione remota dei dati, che aumenterà l'efficacia dei controlli su strada, consentendo d'individuare i veicoli che violano più frequentemente la normativa. Siccome i camion saranno fermati meno frequentemente per le verifiche, ciò potrebbe comportare un risparmio annuo complessivo di 34,5 milioni di euro.
	Un'interfaccia per integrare il cronotachigrafo ai sistemi &quot;intelligenti&quot; di trasporto, rispettando comunque la disciplina sulla riservatezza dei dati.
	Migliori standard per le officine che devono effettuare l'installazione e la calibrazione dei cronotachigrafi, per ridurre le frodi e le manipolazioni.
	Integrare la carta della patente di guida con quella del cronotachigrafo, soluzione che potrebbe ridurre i costi amministrativi di cento milioni di euro l'anno e ridurre l'uso fraudolento delle carte (impedendo la cessione di quella del cronotachigrafo tra autisti).
	Aggiornare le specifiche tecniche degli equipaggiamenti per aumentarne la sicurezza.
</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=14313</link>
				<category>Normative</category>
				<pubDate>2011-11-03</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Obbligo di formazione per i conducenti</title>
				<description>Il Reg. CE 561/2006 introduce all'art. 10 comma 2 il concetto di &quot;organizzazione&quot; come obbligo in capo all'azienda di autotrasporto.
Vi viene specificatamente ricompreso l'obbligo di istruire i conducenti e di monitorare regolarmente l'attività al fine di garantire le disposizioni normative sui tempi di guida/riposo/pausa e sull'utilizzo dei cronotachigrafi.

Da ciò deriva il regime sanzionatorio previsto dall'art. 174 comma 14 del Codice della Strada e che impone la sanzione da 307 € a 1.228 € che insiste unicamente in capo all'azienda e in aggiunta alle sanzioni che insistono in capo al conducente (per le quali l'azienda è  solidalmente responsabile).

Su tale sanzione, riconfermata poi dalla L. 120 del 30/07/2010, il Ministero del Lavoro ha precisato con Circolare del 02/08/2010 che la sanzione con minimo edittale di 307 € va addebitata in ragione di ogni violazione di ogni autista che venga rilevata.

In altre parole, a fronte di un'ispezione del Ministero del Lavoro (DPL) che rilevi 30 infrazioni commesse dagli autisti dell'azienda, viene comminata a quest'ultima una sanzione aggiuntiva pari a €307 x 30, ovvero 9.210 € !

&amp;nbsp;

Tanto si rileva dalla Circolare allegata.

Scarica il file allegato</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=14312</link>
				<category>Normative</category>
				<pubDate>2011-10-30</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
						<item>
				<title>Circolare Ministeriale del 22 Luglio 2011</title>
				<description>Il 22 luglio 2011 il Ministero dell’Interno, congiuntamente con il Ministero delle Infrastrutture e degli Autotrasporti, hanno emesso una circolare (numero 300/A/6262/11/111/20/3) con cui viene recepita la Decisione della Commissione Europea 2011(C) 3579 del 07/06/2011.

Questa Circolare fornisce alle Autorità di controllo (operatori di Polizia) direttive per l’applicazione uniforme delle sanzioni stabilite dall’articolo 174 del Codice della Strada.

Riassumiamo brevemente i principali punti esposti nella Circolare Ministeriale.

	Durata minima del riposo giornaliero

Un riposo giornaliero insufficiente veniva considerato come non effettuato. Per questo accadeva che venivano sommate le guide delle giornate che non risultavano separate da un riposo. Accadeva allora che in caso di infrazione per riposo insufficiente veniva addebitata anche l’infrazione per guida eccessiva.
Adesso se il riposo insufficiente ammonta ad almeno 7 ore le guide delle due giornate non saranno sommate.
Rimane confermato, però, che il conducente fermato per controllo potrà riprendere il viaggio solo dopo avere completato il riposo richiesto, indipendentemente dall’avere accumulato o meno le 7 ore citate.
	 Calcolo delle pause in caso di guida con numerosi start-stop

I cronotachigrafi digitali più comuni sul mercato arrotondano sempre al minuto successivo anche le frazioni di guida di pochi secondi (ad esempio: 5 secondi di guida vengono conteggiati come se fosse 1 minuto intero di guida).
Quando la tipologia di attività comporta numerosi start-stop, ad ogni segmento di guida può corrispondere una “perdita” di svariati secondi che, sommati, portano anche a più decine di minuti di guida conteggiati nella giornata, senza che questi siano stati effettivamente svolti.
E’ istituita una tolleranza, in caso di frequenti soste che devono sempre essere provate.
Va, quindi, sottratto 1 minuto per ogni periodo di guida. E’ possibile sottrarre al massimo 15 minuti per ogni periodo di guida di 4 ore e mezza.
	Spostamenti del veicolo durante pause e riposi

In caso di effettiva necessità e straordinariamente, diventa possibile interrompere una pausa o un riposo giornaliero/settimanale per brevi spostamenti del veicolo.
Il conducente deve annotare a mano (sul retro del disco o della strisciata) le cause dell’interruzione e l’annotazione dev’essere vistata (con firma) da parte dell’autorità (ad esempio organo di Polizia) o del responsabile (ad esempio rappresentante dell’ente che gestisce un terminal). Se è impossibile ottenere tale firma, il conducente deve annotare lui stesso gli estremi dell’autorità che ha richiesto lo spostamento del veicolo.
	Obbligo di registrazione riposo giornaliero

E’ necessario documentare l’attività di tutte le 24 ore di ogni giorno. L’attività di riposo che non viene documentata dal cronotachigrafo perché il disco o la carta tachigrafica vengono estratte, dovrà essere inserita a mano dal conducente all’atto dell’inizio del successivo turno lavorativo. Tale obbligo riguarda pure il riposo settimanale, ma solo su cronotachigrafo digitale. In caso di cronotachigrafo analogico il riposo settimanale non va documentato.
	Esenzioni per determinati tipi di veicoli o trasporti

Complesso veicolare di massa complessiva fino a 7,5 tonnellate adibito a trasporto non commerciale.
Autoveicoli per uso speciale (in quanto non adibiti a trasporto merci).
Veicoli per spurgo pozzi neri a prescindere dal tipo di immatricolazione (ad uso speciale o per trasporti specifici), ma solo su territorio nazionale.
Veicoli per servizi di nettezza urbana anche se vuoti o fuori dal territorio comunale, ma solo per raccolta (è escluso il trasporto rifiuti fra centri di raccolta e/o smaltimento).
	Compilazione modulo controllo assenze

Il conducente che guida esclusivamente veicoli esenti dall’obbligo di cronotachigrafo è esentato dalla tenuta del modulo di controllo assenze.
Se, però, guida pure veicoli soggetti all’obbligo di cronotachigrafo Complesso deve tenere il modulo di controllo assenze anche con riferimento ai periodi di guida dei veicoli esentati e per tutti i 28 giorni precedenti alla giornata di lavoro.
Il modulo va compilato (per singolo conducente) e firmato dal legale rappresentante dell’impresa o suo delegato (diverso dall’autista).
Il modulo può essere prestampato e parzialmente compilato a mano (soprattutto nelle parti mutabili).
Il conducente che, dopo periodo di assenza, riprende servizio in luogo diverso dalla sede aziendale, può tenere copia del modulo ricevuta via fax o per via telematica.
	Accertamento di più infrazioni all’art. 174: decurtazione punti

Ai sensi dell’art. 126 bis comma 1 del Codice della Strada, in caso di accertamento contemporaneo di più violazioni all’art. 174 durante un controllo su strada, possono essere decurtati al massimo 15 punti alla patente (tranne che nei casi per i quali è prevista sospensione o revoca di patente).
	Notifica violazioni Regolamento CE 561/2006

La notifica di verbale di violazione può essere differita per consentire all’organo di controllo tutti gli accertamenti sui dati scaricati da tachigrafo digitale (solo per questa tipologia di apparato però).
Dal giorno dello scarico dei dati la notifica al conducente e all’obbligato in solido dev’essere fatta entro 90 giorni.
	Aree private

La circolazione in aree private non è soggetta all’applicazione del Reg. CE 561/2006.
Tale circolazione, però, non può essere considerata come risposo (il conducente è impegnato comunque in attività lavorativa).
E’ quindi obbligatorio registrare tale attività annotandola manualmente come “lavoro” su disco cartaceo analogico, oppure impostando la modalità “out of scope” su cronotachigrafo digitale.
	Sigilli su retro cronotachigrafo digitale

Non sono obbligatori i sigilli sulla gabbia di contenimento della civetteria che si trova sul retro del cronotachigrafo digitale.
	Guida promiscua: documentazione 28 giorni

Il conducente che guida automezzi con cronotachigrafi sia digitali che analogici deve avere con se documentazione relativa agli ultimi 28 giorni di attività, e cioè:- Dischi cartacei- Carta conducenteNon è più richiesta la stampa delle strisciate per le giornate di attività con cronotachigrafo digitale.

Saranno le pattuglie degli organi di controllo a dovere essere attrezzate per la lettura della carta conducente (art. 19 legge 13/11/1978 n. 727)
Se per giustificata ragione (attesa duplicato per furto, smarrimento deterioramento, etc) l’autista è privo della carta conducente, può produrre le stampe (strisciate) eseguite su veicolo con tachigrafo digitale.

Scarica la circolare</description>
				<link>http://www.autotrasporto24.it/moduli/news/site/news_dett.php?idn=14310</link>
				<category>Normative</category>
				<pubDate>2011-07-23</pubDate>
				<author>info@autotrasporto24.it</author>
			</item>
				</channel>
</rss>